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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le circostanze aggravanti specifiche dei delitti di traffico e spaccio dell'art. 73, con aumenti di pena variabili.
  • Le aggravanti del comma 1 (aumento da un terzo alla meta') tutelano soggetti e luoghi vulnerabili: cessione a minori, coinvolgimento di tossicodipendenti, condotta armata o travisata, sostanze adulterate, finalita' di prestazioni sessuali, cessione presso scuole e luoghi sensibili.
  • Il comma 2 prevede l'aggravante della quantita' ingente, con aumento dalla meta' a due terzi e pena fino a trenta anni nei casi più gravi.
  • L'uso di armi per commettere il delitto o conseguirne profitto, prezzo o impunita' comporta lo stesso aumento (comma 3).
  • Le aggravanti rispondono a una politica di tutela rafforzata dei beni colpiti dal narcotraffico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 T.U. Stupefacenti — Aggravanti specifiche

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta': a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva; f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma

1. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizioni del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5. (Comma abrogato) Torna al sommario

Commento

La ratio: graduare il disvalore del traffico

L'art. 80 completa la disciplina sanzionatoria dei delitti di traffico e spaccio (art. 73) prevedendo un sistema di circostanze aggravanti specifiche, finalizzate a graduare la risposta punitiva in funzione del maggior disvalore di determinate modalita' o circostanze della condotta. Le aggravanti colpiscono comportamenti che accrescono il pericolo per la salute pubblica, che coinvolgono soggetti particolarmente vulnerabili o che si svolgono in contesti sensibili. Si tratta di circostanze che presuppongono la previa integrazione del reato base di cui all'art. 73 e che ne aggravano il trattamento.

Le aggravanti del comma 1: aumento da un terzo alla meta'

Il comma 1 elenca sette ipotesi di aggravamento, accomunate dall'aumento di pena da un terzo alla meta'. La lettera a) punisce più severamente la cessione o destinazione della sostanza a persona minore di eta', a tutela della fascia più esposta. La lettera b) richiama alcune ipotesi di concorso di persone qualificate dall'art. 112 c.p. La lettera c) colpisce chi ha indotto a commettere il reato o a cooperarvi una persona dedita all'uso di stupefacenti, sfruttandone la condizione di dipendenza. La lettera d) aggrava il fatto commesso da persona armata o travisata. La lettera e) riguarda le sostanze adulterate o commiste ad altre in modo da accentuarne la potenzialita' lesiva, in ragione del maggior pericolo per la salute del consumatore. La lettera f) sanziona più gravemente l'offerta o cessione finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da persona tossicodipendente, condotta che ne strumentalizza la dipendenza. La lettera g) punisce più severamente l'offerta o cessione effettuata all'interno o in prossimita' di scuole, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali e strutture per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, a tutela dei luoghi sensibili e delle persone che li frequentano.

L'aggravante della quantita' ingente

Il comma 2 disciplina l'aggravante più grave: se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi. La norma prevede inoltre una previsione di estremo rigore: la pena e' fissata in trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti e ricorre congiuntamente l'aggravante della lettera e) del comma 1 (sostanze adulterate o commiste). La nozione di quantita' ingente attiene a un dato quantitativo che eccede in misura rilevante il fabbisogno di un mercato locale, segnalando un traffico di particolare portata.

L'uso di armi e il richiamo all'art. 112 c.p.

Il comma 3 estende lo stesso aumento di pena previsto per la quantita' ingente al caso in cui il colpevole, per commettere il delitto o per conseguirne — per se' o per altri — il profitto, il prezzo o l'impunita', abbia fatto uso di armi. Il comma 4 richiama infine la disposizione del secondo comma dell'art. 112 c.p. in tema di circostanze del concorso di persone. Il comma 5 risulta abrogato.

Profili applicativi e rapporto con il reato base

Trattandosi di circostanze aggravanti, esse soggiacciono alle regole generali del codice penale in tema di imputazione (art. 59 c.p.) e di bilanciamento con eventuali attenuanti (art. 69 c.p.). La loro contestazione deve essere puntualmente indicata nell'imputazione e ciascuna aggravante va accertata in concreto. In presenza di una pluralita' di aggravanti, gli aumenti si cumulano secondo i criteri generali. Le aggravanti dell'art. 80 si applicano ai delitti dell'art. 73 e non operano rispetto all'illecito amministrativo per uso personale di cui all'art. 75, che resta estraneo al perimetro penale.

Domande frequenti

A quali reati si applicano le aggravanti dell'art. 80?

Si applicano ai delitti di traffico e spaccio previsti dall'art. 73. Presuppongono l'integrazione del reato base e ne aggravano il trattamento sanzionatorio. Non operano rispetto all'illecito amministrativo per uso personale dell'art. 75, che resta estraneo al perimetro penale.

Di quanto aumenta la pena per le aggravanti del comma 1?

Le aggravanti elencate nel comma 1, come la cessione a minore, l'impiego di sostanze adulterate o la cessione presso scuole e luoghi sensibili, comportano un aumento di pena da un terzo alla meta'.

Cos'e' l'aggravante della quantita' ingente?

Prevista dal comma 2, ricorre quando il fatto riguarda quantita' ingenti di stupefacente e comporta un aumento dalla meta' a due terzi. Nei casi piu' gravi, quando ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 si aggiunge l'aggravante delle sostanze adulterate, la pena e' fissata in trenta anni di reclusione.

Perche' la cessione presso scuole e' aggravata?

La lettera g) del comma 1 aggrava l'offerta o cessione effettuata all'interno o in prossimita' di scuole, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali e strutture per la cura dei tossicodipendenti, a tutela dei luoghi sensibili e delle persone che li frequentano.

L'uso di armi e' un'aggravante?

Si'. Oltre alla condotta commessa da persona armata (lettera d del comma 1), il comma 3 prevede lo stesso aumento previsto per la quantita' ingente quando il colpevole, per commettere il delitto o conseguirne profitto, prezzo o impunita', abbia fatto uso di armi.

Come si applicano piu' aggravanti insieme?

Trattandosi di circostanze, valgono le regole generali del codice penale: ciascuna aggravante va contestata e accertata in concreto, gli aumenti si cumulano secondo i criteri ordinari e operano l'imputazione ex art. 59 c.p. e il bilanciamento con eventuali attenuanti ex art. 69 c.p.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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