Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 80 T.U. Stupefacenti – Aggravanti specifiche

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma

1. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizioni del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5. (Comma abrogato) Torna al sommario

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In sintesi

  • Disciplina le circostanze aggravanti specifiche dei delitti di traffico e spaccio dell'art. 73, con aumenti di pena variabili.
  • Le aggravanti del comma 1 (aumento da un terzo alla metà) tutelano soggetti e luoghi vulnerabili: cessione a minori, coinvolgimento di tossicodipendenti, condotta armata o travisata, sostanze adulterate, finalità di prestazioni sessuali, cessione presso scuole e luoghi sensibili.
  • Il comma 2 prevede l'aggravante della quantità ingente, con aumento dalla metà a due terzi e pena fino a trenta anni nei casi più gravi.
  • L'uso di armi per commettere il delitto o conseguirne profitto, prezzo o impunità comporta lo stesso aumento (comma 3).
  • Le aggravanti rispondono a una politica di tutela rafforzata dei beni colpiti dal narcotraffico.
Indice dei contenuti

La ratio: graduare il disvalore del traffico

L'art. 80 completa la disciplina sanzionatoria dei delitti di traffico e spaccio (art. 73) prevedendo un sistema di circostanze aggravanti specifiche, finalizzate a graduare la risposta punitiva in funzione del maggior disvalore di determinate modalità o circostanze della condotta. Le aggravanti colpiscono comportamenti che accrescono il pericolo per la salute pubblica, che coinvolgono soggetti particolarmente vulnerabili o che si svolgono in contesti sensibili. Si tratta di circostanze che presuppongono la previa integrazione del reato base di cui all'art. 73 e che ne aggravano il trattamento.

Le aggravanti del comma 1: aumento da un terzo alla metà

Il comma 1 elenca sette ipotesi di aggravamento, accomunate dall'aumento di pena da un terzo alla metà. La lettera a) punisce più severamente la cessione o destinazione della sostanza a persona minore di età, a tutela della fascia più esposta. La lettera b) richiama alcune ipotesi di concorso di persone qualificate dall'art. 112 c.p. La lettera c) colpisce chi ha indotto a commettere il reato o a cooperarvi una persona dedita all'uso di stupefacenti, sfruttandone la condizione di dipendenza. La lettera d) aggrava il fatto commesso da persona armata o travisata. La lettera e) riguarda le sostanze adulterate o commiste ad altre in modo da accentuarne la potenzialità lesiva, in ragione del maggior pericolo per la salute del consumatore. La lettera f) sanziona più gravemente l'offerta o cessione finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da persona tossicodipendente, condotta che ne strumentalizza la dipendenza. La lettera g) punisce più severamente l'offerta o cessione effettuata all'interno o in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali e strutture per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, a tutela dei luoghi sensibili e delle persone che li frequentano.

L'aggravante della quantità ingente

Il comma 2 disciplina l'aggravante più grave: se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi. La norma prevede inoltre una previsione di estremo rigore: la pena è fissata in trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti e ricorre congiuntamente l'aggravante della lettera e) del comma 1 (sostanze adulterate o commiste). La nozione di quantità ingente attiene a un dato quantitativo che eccede in misura rilevante il fabbisogno di un mercato locale, segnalando un traffico di particolare portata.

L'uso di armi e il richiamo all'art. 112 c.p.

Il comma 3 estende lo stesso aumento di pena previsto per la quantità ingente al caso in cui il colpevole, per commettere il delitto o per conseguirne - per sé o per altri - il profitto, il prezzo o l'impunita', abbia fatto uso di armi. Il comma 4 richiama infine la disposizione del secondo comma dell'art. 112 c.p. in tema di circostanze del concorso di persone. Il comma 5 risulta abrogato.

Profili applicativi e rapporto con il reato base

Trattandosi di circostanze aggravanti, esse soggiacciono alle regole generali del codice penale in tema di imputazione (art. 59 c.p.) e di bilanciamento con eventuali attenuanti (art. 69 c.p.). La loro contestazione deve essere puntualmente indicata nell'imputazione e ciascuna aggravante va accertata in concreto. In presenza di una pluralità di aggravanti, gli aumenti si cumulano secondo i criteri generali. Le aggravanti dell'art. 80 si applicano ai delitti dell'art. 73 e non operano rispetto all'illecito amministrativo per uso personale di cui all'art. 75, che resta estraneo al perimetro penale.

Casi pratici

Caso 1: Cessione a minore

Tizio è imputato per cessione di stupefacente ai sensi dell'art. 73. Dalle indagini risulta che la cessione è avvenuta in favore di Caia, persona minore di età. Il pubblico ministero contesta l'aggravante della lettera a) del comma 1 dell'art. 80, con aumento di pena da un terzo alla metà. La difesa, sul piano dell'elemento soggettivo, valuta i profili di consapevolezza della minore età della cessionaria, dato rilevante ai fini dell'imputazione della circostanza secondo le regole generali dell'art. 59 c.p.

Caso 2: Cessione in prossimità di una scuola

Sempronio è accusato di aver effettuato cessioni di stupefacente nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. L'accusa contesta l'aggravante della lettera g) del comma 1, posta a tutela dei luoghi sensibili. La difesa esamina la reale prossimità del luogo della cessione rispetto alla scuola e le concrete circostanze dell'azione, elementi necessari per ritenere integrata l'aggravante e per valutarne il peso nel giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

Caso 3: Quantità ingente e sostanza adulterata

Tizio è imputato per detenzione a fini di spaccio di un quantitativo rilevante di stupefacente, che gli accertamenti tossicologici rivelano adulterato in modo da accentuarne la potenzialità lesiva. Il pubblico ministero contesta l'aggravante della quantità ingente (comma 2) unitamente a quella della lettera e) del comma 1, prospettando la pena fissa di trenta anni prevista dal comma 2. La difesa contesta in punto di fatto la qualificazione del quantitativo come ingente e la effettiva incidenza dell'adulterazione sulla potenzialità lesiva della sostanza.

Domande frequenti

A quali reati si applicano le aggravanti dell'art. 80?

Si applicano ai delitti di traffico e spaccio previsti dall'art. 73. Presuppongono l'integrazione del reato base e ne aggravano il trattamento sanzionatorio. Non operano rispetto all'illecito amministrativo per uso personale dell'art. 75, che resta estraneo al perimetro penale.

Di quanto aumenta la pena per le aggravanti del comma 1?

Le aggravanti elencate nel comma 1, come la cessione a minore, l'impiego di sostanze adulterate o la cessione presso scuole e luoghi sensibili, comportano un aumento di pena da un terzo alla metà.

Cos'è l'aggravante della quantità ingente?

Prevista dal comma 2, ricorre quando il fatto riguarda quantità ingenti di stupefacente e comporta un aumento dalla metà a due terzi. Nei casi più gravi, quando ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 si aggiunge l'aggravante delle sostanze adulterate, la pena è fissata in trenta anni di reclusione.

Perché la cessione presso scuole è aggravata?

La lettera g) del comma 1 aggrava l'offerta o cessione effettuata all'interno o in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali e strutture per la cura dei tossicodipendenti, a tutela dei luoghi sensibili e delle persone che li frequentano.

L'uso di armi è un'aggravante?

Sì. Oltre alla condotta commessa da persona armata (lettera d del comma 1), il comma 3 prevede lo stesso aumento previsto per la quantità ingente quando il colpevole, per commettere il delitto o conseguirne profitto, prezzo o impunità, abbia fatto uso di armi.

Come si applicano più aggravanti insieme?

Trattandosi di circostanze, valgono le regole generali del codice penale: ciascuna aggravante va contestata e accertata in concreto, gli aumenti si cumulano secondo i criteri ordinari e operano l'imputazione ex art. 59 c.p. e il bilanciamento con eventuali attenuanti ex art. 69 c.p.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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