← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Integra il delitto di contrabbando per dichiarazione infedele chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci — o qualsiasi altro elemento rilevante per la tariffa e la liquidazione dei diritti — in modo difforme da quanto accertato dall'ADM.
  • La sanzione è la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o di quelli indebitamente percepiti/richiesti in restituzione, calcolata sull'importo della differenza tra diritti dichiarati e diritti accertati.
  • La norma punisce la divergenza tra dichiarazione e accertamento indipendentemente dall'elemento psicologico richiesto per i reati penali ordinari: la struttura della fattispecie è incentrata sull'«accertato», rendendo la difesa basata sull'errore più difficile.
  • L'articolo si raccorda con il sistema di revisione dell'accertamento doganale (art. 78 CDU) e con i controlli post-sdoganamento, che sono il contesto tipico in cui emerge la dichiarazione infedele.
  • La condotta può concorrere con le circostanze aggravanti dell'art. 88 D.Lgs. 141/2024 e con l'illecito amministrativo di presentazione di dichiarazione inesatta previsto dalla normativa doganale unionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 D.Lgs. 141/2024 — Contrabbando per dichiarazione infedele

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all’accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

Commento

Natura giuridica e collocazione sistematica

L'articolo 79 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel Titolo dedicato alle fattispecie di contrabbando doganale, che il legislatore del 2024 ha riorganizzato e aggiornato rispetto al previgente TULD (D.P.R. 43/1973). Il contrabbando «per dichiarazione infedele» è una fattispecie ibrida nella tradizione del diritto doganale italiano: è formalmente un delitto (come tutte le fattispecie degli artt. 78-83), ma la sanzione prevista è la sola multa — vale a dire la pena pecuniaria prevista per i delitti, non la reclusione. Questa scelta del legislatore riflette una valutazione di gravità relativa: la dichiarazione infedele è meno grave del contrabbando in senso stretto (occultamento fisico di merci), ma comunque più grave della mera irregolarità amministrativa sanzionata in via amministrativa.

La collocazione tra i delitti ha conseguenze processuali rilevanti: competenza del Tribunale penale (non del giudice di pace), applicazione del codice di procedura penale (inclusa la possibilità di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), iscrizione nel casellario giudiziale in caso di condanna. Per l'operatore economico, ciò significa che una contestazione ex art. 79 apre un procedimento penale parallelo rispetto all'accertamento doganale tributario.

Elemento oggettivo: la «dichiarazione infedele»

La condotta tipica consiste nel dichiarare in modo «non corrispondente all'accertato» uno o più elementi rilevanti per la determinazione dei diritti di confine. L'articolo elenca esplicitamente: qualità (caratteristiche merceologiche della merce, rilevanti per la classificazione tariffaria), quantità (numero di colli, peso, volume, unità di misura supplementare), origine (paese di origine preferenziale o non preferenziale, determinante per l'applicazione di dazi ridotti o zero), valore (valore in dogana calcolato secondo gli artt. 70-74 CDU), nonché «ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti».

Quest'ultima clausola aperta è di grande rilievo pratico: ricomprende la classificazione tariffaria (codice NC e TARIC), il regime doganale richiesto, le misure speciali applicabili (es. licenze import, certificazioni fitosanitarie, quote tariffarie). Un errore nella classificazione tariffaria che comporti l'applicazione di un'aliquota doganale inferiore — anche se dovuto a interpretazione divergente della Nomenclatura Combinata — può in teoria integrare la fattispecie, benché la giurisprudenza richieda in questi casi una valutazione attenta dell'elemento psicologico.

Il parametro dell'«accertato»: il ruolo dell'ADM

La norma ancora la fattispecie a quanto risulta dall'accertamento doganale condotto dall'ADM. Ciò significa che la «infedeltà» della dichiarazione emerge solo ex post, a seguito di controllo. Il CDU prevede due momenti principali di controllo: il controllo ante-svincolo (art. 188 CDU, esame documentale o fisico della merce prima della restituzione della garanzia o dello svincolo) e la revisione dell'accertamento (art. 78 CDU, che consente all'ADM di riesaminare la dichiarazione doganale anche dopo lo svincolo della merce, in un termine che sul piano nazionale è di tre anni dalla dichiarazione).

In sede di revisione post-sdoganamento, ADM può scoprire — attraverso audit documentali, analisi di laboratorio su campioni trattenuti, o informazioni ricevute da autorità straniere — che la qualità, la quantità, l'origine o il valore dichiarati divergono dall'accertato. In questo momento si cristallizza l'elemento costitutivo della fattispecie. L'operatore non può difendersi sostenendo che al momento della dichiarazione i dati erano corretti se l'accertamento ADM dimostra il contrario: il delitto si perfeziona con la dichiarazione oggettivamente difforme, salva la questione dell'elemento soggettivo.

Sanzione: la multa proporzionale

La pena è la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o di quelli indebitamente percepiti (rimborsi di dazi ottenuti in modo non dovuto) o indebitamente richiesti in restituzione. La forbice 100-200% lascia al giudice ampio spazio di commisurazione in ragione della gravità oggettiva (entità dei diritti sottratti, sistematicità della condotta) e soggettiva (dolo o colpa grave, premeditazione, recidiva). Alla multa non si aggiunge la reclusione, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti dell'art. 88, che — al superamento di determinate soglie di diritti evasi — introducono anche la pena detentiva.

Va sottolineato che la multa si somma all'obbligo di pagamento dei diritti di confine (art. 115 D.Lgs. 141/2024): il pagamento della multa non estingue il debito doganale, che rimane autonomamente dovuto. L'importo complessivo a carico dell'operatore è quindi: diritti evasi + multa (fino al doppio dei diritti) = potenzialmente il triplo dell'importo originariamente dovuto.

Raccordo con la normativa amministrativa e con il CDU

La dichiarazione infedele che non raggiunge la soglia di rilevanza penale o che riguarda elementi non coperti dall'art. 79 può essere sanzionata in via amministrativa ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 141/2024 sul contenzioso doganale. È frequente nella pratica che ADM inizi un procedimento di revisione dell'accertamento in via amministrativa (notificando al dichiarante la proposta di rettifica) e che, solo in un secondo momento, decida di trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria qualora emerga la dichiarazione infedele sistematica o di importo rilevante. Questa sequenza — accertamento amministrativo prima, procedimento penale poi — implica per l'operatore un doppio livello di contraddittorio, da gestire con l'assistenza di un doganalista e, nella fase penale, di un difensore.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79) e le sanzioni amministrative doganali?

L'art. 79 è un delitto penale, anche se punito solo con la multa (senza reclusione, salve le aggravanti ex art. 88). Le sanzioni amministrative doganali riguardano irregolarità meno gravi o condotte diverse. La qualificazione come delitto comporta procedimento penale, iscrizione a casellario e il potere del PM di procedere autonomamente.

La dichiarazione infedele si applica anche all'errore in buona fede?

La norma è formulata in termini oggettivi (divergenza tra dichiarato e accertato), ma l'elemento psicologico rileva ai fini della commisurazione della pena. Un errore in buona fede documentato — es. classificazione tariffaria basata su ruling ADM poi revocato — può condurre alla misura minima della multa o all'archiviazione in sede penale.

Quando emerge tipicamente la dichiarazione infedele?

Il momento più frequente è la revisione dell'accertamento post-sdoganamento (art. 78 CDU), che può avvenire fino a tre anni dopo la dichiarazione originaria. ADM può utilizzare audit documentali, analisi di laboratorio su campioni trattenuti, informazioni da autorità straniere o verifiche sui flussi finanziari dell'operatore.

La multa dell'art. 79 sostituisce il pagamento dei dazi evasi?

No. L'art. 115 D.Lgs. 141/2024 stabilisce espressamente che il pagamento della multa non estingue l'obbligo di pagare i diritti di confine. L'operatore deve quindi pagare sia i dazi accertati sia la multa (fino al 200% dei dazi), con un esborso totale che può raggiungere il triplo dell'importo originariamente dovuto.

Cosa fare se si riceve una proposta di revisione dell'accertamento che potrebbe sfociare in un procedimento ex art. 79?

È opportuno coinvolgere tempestivamente sia uno spedizioniere/doganalista (per la fase amministrativa dell'accertamento) sia un difensore penale (se emerge il rischio di trasmissione della notizia di reato). In sede amministrativa, il contraddittorio con ADM entro i termini previsti consente di presentare documentazione a supporto della classificazione/valutazione dichiarata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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