- L'ADM può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013), nel rispetto della normativa contabile pubblica (RD 2440/1923 e RD 827/1924), salvo deroghe specifiche del D.Lgs. 141/2024.
- La vendita può essere affidata a soggetti terzi autorizzati, individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di appalti e affidamenti.
- Le merci non unionali vendute e destinate all'immissione in consumo nell'UE sono soggette alle formalità doganali e al pagamento dei dazi applicabili.
- In alternativa alla vendita, le merci possono essere cedute gratuitamente a enti pubblici o istituti assistenziali (per merci deperibili di esigua quantità e nessun valore commerciale) oppure acquisite dall'ADM o cedute ad altre amministrazioni pubbliche per utilizzo istituzionale.
- La norma si raccorda con gli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 141/2024, che disciplinano le ipotesi specifiche di vendita previste dalla normativa nazionale, e con le norme CDU sui regimi doganali che possono prevedere la vendita delle merci.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.Lgs. 141/2024 — Cessione e distruzione dei beni
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l’Agenzia può procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.
2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalità doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell’Unione europea.
4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le merci possono essere: a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore commerciale; b) acquisite dall’Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all’esercizio delle loro attribuzioni.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 75 Reg. (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
Commento
Inquadramento: la vendita delle merci come strumento di gestione del patrimonio doganale
L'articolo 75 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le modalità con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) può procedere alla cessione o alla distruzione delle merci nei casi in cui queste non possano o non debbano essere restituite all'operatore commerciale (es. merci abbandonate, non ritirate entro i termini di custodia temporanea, merci soggette a misure di confisca o abbandono volontario). La norma introduce un sistema articolato che bilancia le esigenze di efficienza della pubblica amministrazione, i principi di economicità e trasparenza, e le norme doganali unionali sull'immissione in consumo delle merci non unionali.
Il riferimento agli «artt. 95 e 96» — che la norma fa «salvo restando quanto previsto» — indica che l'art. 75 non è la sola norma applicabile: esistono disposizioni specifiche per determinati casi di vendita (es. merci soggette a particolari regimi o procedimenti). L'art. 75 opera come norma generale residuale, applicabile quando non vi siano regole speciali che prevedano diversamente.
La vendita delle merci: condizioni e procedure
Il comma 1 subordina la vendita a due condizioni cumulative: (i) deve ricorrere uno dei casi previsti dalla normativa doganale unionale (es. merci non ritirate dal dichiarante, merci abbandonate, merci confiscate) e (ii) la vendita deve rispettare la normativa contabile pubblica, in particolare il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato) e il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (relativo all'esecuzione della legge di contabilità), salvo deroghe previste dallo stesso D.Lgs. 141/2024.
Il richiamo alla normativa contabile pubblica è rilevante: impone che la vendita avvenga con procedure competitive e trasparenti (gara, asta, licitazione privata), che le risorse ricavate confluiscano nelle casse dell'erario, e che vi sia un'adeguata documentazione dell'operazione. Le deroghe previste dal D.Lgs. 141/2024 possono riguardare, ad esempio, procedure semplificate per merci di scarso valore o procedure urgenti per merci deperibili.
L'affidamento a soggetti terzi
Il comma 2 introduce la possibilità di affidare la vendita a soggetti terzi autorizzati. Questa previsione è importante sul piano pratico: l'ADM non è strutturalmente organizzata per gestire aste di beni diversi e di valore variabile (da partite di merci alimentari a macchinari industriali, da abbigliamento a prodotti elettronici). L'affidamento a soggetti specializzati (es. case d'asta, operatori logistici con attività di liquidazione, piattaforme di e-commerce per aste governative) può massimizzare il ricavo della vendita e ridurre i costi di gestione per l'ADM.
Il riferimento all'individuazione nel rispetto della «normativa unionale e nazionale» rimanda al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle relative norme europee in materia di affidamenti. L'ADM non può scegliere liberamente il soggetto terzo, ma deve seguire procedure competitive, salvo le deroghe previste per affidamenti di modesta entità o per situazioni di urgenza.
Il regime doganale delle merci non unionali vendute
Il comma 3 chiarisce un profilo doganale fondamentale: le merci non unionali che vengono vendute e devono essere immesse in consumo nell'Unione europea sono soggette a tutte le formalità doganali e al pagamento dei relativi dazi. Non si tratta di una ovvietà: in assenza di questa precisazione, si potrebbe erroneamente ritenere che la vendita da parte dell'ADM equivalga a una sorta di «sdoganamento d'ufficio» esente da oneri. La norma chiarisce invece che l'acquirente deve presentare una regolare dichiarazione di importazione e pagare i dazi applicabili, esattamente come avverrebbe per qualsiasi importazione.
Questo ha implicazioni pratiche per chi partecipa alle aste di merci doganali: il prezzo di acquisto all'asta è il prezzo della merce «in dogana», a cui vanno aggiunti i dazi doganali (che possono essere significativi, es. per tessili, alimentari, prodotti sottoposti a misure antidumping), l'IVA all'importazione e le eventuali accise. L'acquirente deve valutare il costo totale prima di partecipare all'asta, altrimenti rischia di sopravvalutare la convenienza dell'acquisto.
Le alternative alla vendita: cessione gratuita e acquisizione istituzionale
Il comma 4 introduce due alternative alla vendita, da applicare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza:
a) Cessione gratuita a enti pubblici o istituti assistenziali: questa opzione è subordinata a condizioni stringenti — le merci devono essere contemporaneamente deperibili, di esigua quantità e di nessun valore commerciale. La destinazione gratuita a enti assistenziali (onlus, mense sociali, associazioni di volontariato) è una soluzione socialmente virtuosa per merci che non potrebbero essere vendute con profitto (es. piccole partite di alimenti in scadenza, vestiario usato, articoli di cancelleria). Il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali dell'ente ricevente è obbligatorio: l'ente non può rivendere le merci ricevute gratuitamente dall'ADM.
b) Acquisizione da parte dell'ADM o cessione ad altre amministrazioni pubbliche: questa opzione è applicabile quando le merci siano «funzionali all'esercizio delle attribuzioni» dell'ente che le acquisisce. Ad esempio, attrezzature di laboratorio, strumenti informatici, veicoli o altre merci che possano essere utilizzati direttamente dall'ADM o da un'altra pubblica amministrazione nelle proprie attività istituzionali. Anche questa opzione è soggetta ai principi generali di economicità e trasparenza: non può essere usata per acquisire merci «di lusso» o non pertinenti alle funzioni istituzionali.
Implicazioni operative per gli operatori economici
Per gli importatori e gli spedizionieri doganali, l'art. 75 ha implicazioni importanti in caso di merci che rischiano di essere sottoposte a vendita coattiva:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
In quali casi l'ADM può vendere le merci sequestrate o abbandonate?
Nei casi previsti dalla normativa doganale unionale (Reg. UE 952/2013), ad esempio quando le merci non sono state ritirate entro i termini di custodia temporanea, sono state abbandonate dal dichiarante o sono soggette a confisca. La vendita deve rispettare le norme di contabilità pubblica (RD 2440/1923 e RD 827/1924) salvo deroghe specifiche del D.Lgs. 141/2024.
L'acquirente di merci vendute dall'ADM deve pagare i dazi doganali?
Sì, se le merci sono non unionali e devono essere immesse in consumo nell'UE. L'art. 75 comma 3 chiarisce che la vendita da parte dell'ADM non esonera dall'obbligo di presentare dichiarazione di importazione e pagare i dazi applicabili. Il costo totale per l'acquirente è il prezzo d'asta più dazi e IVA all'importazione.
Cosa succede se le merci non possono essere vendute perché deperibili o di scarso valore?
L'art. 75 comma 4 prevede la cessione gratuita a enti pubblici o istituti assistenziali, a condizione che le merci siano deperibili, di esigua quantità e di nessun valore commerciale. L'ente ricevente deve destinare le merci ai propri scopi istituzionali e non può rivenderle.
Il proprietario originario della merce ha diritto a recuperare qualcosa dalla vendita?
Dipende dalle norme specifiche applicabili. Nelle procedure di vendita di merci abbandonate, il ricavato al netto delle spese e dei costi di custodia può in alcuni casi essere attribuito al proprietario. In caso di confisca, tuttavia, il proprietario non ha diritto ad alcun ristoro. È fondamentale distinguere le diverse ipotesi e consultare uno spedizioniere doganale o un legale specializzato.
Cosa può fare l'operatore per evitare che le proprie merci vengano vendute dall'ADM?
Deve rispettare scrupolosamente i termini di custodia temporanea (90 giorni per aeroporti e porti) e presentare tempestivamente la dichiarazione doganale o optare per un regime alternativo (deposito doganale, riesportazione). In caso di impedimenti, deve chiedere preventivamente la proroga dei termini all'ADM, documentando le ragioni dell'impossibilità di procedere.
Vedi anche