In sintesi
- L'articolo delega a un regolamento speciale ministeriale la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio, tra cui oli minerali, derivati e residui.
- Il regolamento stabilisce le norme per l'impianto e l'esercizio degli opifici, stabilimenti e depositi di tali sostanze, nonché per il loro trasporto.
- La disciplina degli oli minerali e derivati è riservata a una legge speciale, richiamata espressamente come fonte normativa primaria prevalente.
- La disposizione costituisce la base normativa primaria del sistema di prevenzione incendi e sicurezza degli impianti pericolosi nel quadro del TULPS del 1931.
- L'articolo è rimasto storicamente il punto di riferimento per i decreti ministeriali sugli esplosivi e le sostanze infiammabili, poi integrati dalla legislazione antincendio e sugli impianti (D.P.R. 151/2011, D.Lgs. 105/2015).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
- Art. 63 D.Lgs. 42/2004 — Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
- Art. 63 CAD — Articolo abrogato
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione normativa
L'articolo 63 TULPS svolge una funzione di delegazione normativa: il legislatore del 1931, riconoscendo la complessità tecnica della materia, ha demandato a un regolamento speciale ministeriale la disciplina di dettaglio relativa alle sostanze pericolose per la loro potenziale attitudine a provocare scoppi o incendi. La scelta di rinviare a un regolamento, anziché dettare direttamente le norme tecniche, era motivata dalla necessità di aggiornare rapidamente le prescrizioni in funzione dell'evoluzione industriale e tecnologica, senza dover ricorrere ogni volta a una modifica della fonte primaria.
Il fondamento sistematico della norma risiede nella funzione di prevenzione dei pericoli per l'incolumità pubblica e per la sicurezza del territorio, che è uno dei cardini dell'intero TULPS. Le sostanze esplosive e infiammabili rappresentano una delle minacce più gravi alla sicurezza collettiva, e la loro disciplina richiede un coordinamento tra norme di pubblica sicurezza e norme tecniche di sicurezza industriale.
Contenuto della delega regolamentare
Il regolamento speciale previsto dall'art. 63 è chiamato a provvedere su tre oggetti distinti: (a) la classificazione delle sostanze pericolose, per individuare quali rientrino nel campo di applicazione della disciplina; (b) le norme per l'impianto e l'esercizio degli opifici, stabilimenti e depositi; (c) le norme per il trasporto di tali sostanze, inclusi gli oli minerali e i loro derivati. Quest'ultimo profilo assume importanza pratica rilevante per il trasporto stradale, ferroviario e marittimo di merci pericolose.
Il riferimento agli «opifici» (termine arcaico per indicare gli stabilimenti produttivi) comprende fabbriche di esplosivi, di prodotti chimici infiammabili, raffinerie, depositi carburanti e strutture analoghe. Le norme sull'impianto riguardano distanze di sicurezza, caratteristiche costruttive degli edifici, impianti di sicurezza, mentre quelle sull'esercizio regolano la gestione operativa e i controlli periodici.
Evoluzione normativa e legislazione vigente
Nel corso dei decenni successivi al 1931, la disciplina delle sostanze pericolose si è stratificata su più livelli normativi. Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (norme antinfortunistiche) e il successivo D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (classificazione dei depositi e lavorazioni pericolose) costituirono le prime grandi attuazioni della delega. La normativa antincendio è stata poi organicamente riformata con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che disciplina le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
Sul fronte specifico delle sostanze pericolose di grande rilevanza industriale, il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. Decreto Seveso III, attuativo della Direttiva 2012/18/UE) costituisce oggi la norma di riferimento per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La normativa ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada) regola invece il trasporto su strada.
L'articolo 63 TULPS mantiene valore come norma-quadro di pubblica sicurezza, che giustifica il potere del Ministero dell'Interno di adottare provvedimenti regolamentari e di vigilanza, integrando la legislazione tecnica di settore.
Rapporto con la legge speciale sugli oli minerali
La disposizione fa esplicita riserva per la disciplina degli oli minerali, dei loro derivati e residui, che deve essere regolata da una legge speciale. Nel sistema attuale, tale riserva è stata attuata attraverso la normativa petrolifera (già D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 sul mercato del gas naturale; normativa sull'attività petrolifera upstream e downstream) e le disposizioni del Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) sullo stoccaggio e trasporto di idrocarburi.
Attualità e coordinamento con il sistema di prevenzione incendi
Nella prassi amministrativa, l'autorità di pubblica sicurezza mantiene un ruolo di coordinamento con i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco nell'ambito del sistema di prevenzione incendi. Il Questore può adottare provvedimenti d'urgenza in caso di pericolo immediato per la sicurezza pubblica connesso a depositi o impianti di sostanze pericolose, anche al di là delle procedure ordinarie di autorizzazione.
Casi pratici
Caso 1: Deposito carburanti senza adeguamento al regolamento
Tizio è titolare di un deposito di carburanti agricoli che ha avviato l'attività sulla base di un'autorizzazione rilasciata negli anni Novanta senza adeguare l'impianto alle prescrizioni del regolamento speciale in materia di prevenzione incendi e distanze di sicurezza. A seguito di un'ispezione congiunta del Commissariato di PS e del Comando dei Vigili del Fuoco, emergono difformità rispetto alle norme tecniche vigenti. L'autorità di PS, facendo leva sulla base normativa dell'art. 63 TULPS, dispone la sospensione cautelare dell'attività fino all'adeguamento. Tizio si avvale di un tecnico abilitato per redigere il piano di adeguamento e ottiene la ripresa dell'attività previa verifica di conformità.
Caso 2: Classificazione di una nuova sostanza chimica
L'impresa chimica di Caia produce un nuovo solvente con caratteristiche di infiammabilità. Prima di avviare la produzione, Caia si rivolge all'autorità competente per verificare se la sostanza ricada nella classificazione delle sostanze pericolose ex art. 63 TULPS e nel Decreto Seveso III. L'ufficio tecnico del Ministero dell'Interno, sulla base del regolamento speciale vigente, conferma che il solvente è classificabile come liquido infiammabile e richiede l'adozione di misure specifiche per lo stoccaggio e il trasporto, inclusa la notifica preventiva al Questore e al Comando dei Vigili del Fuoco. Caia aggiorna il piano di sicurezza e ottiene il nulla osta per l'avvio della produzione.
Caso 3: Trasporto di esplosivi: mancato rispetto delle prescrizioni
Sempronio gestisce un'impresa di demolizioni e dispone di autorizzazione al trasporto di esplosivi. Durante un trasporto, il veicolo viene fermato dalla Polizia Stradale per un controllo. Risulta che il conducente non è in possesso del documento di trasporto prescritto dal regolamento speciale e che le modalità di confezionamento non sono conformi alle norme ADR, cui il regolamento ex art. 63 TULPS rimanda per il profilo del trasporto. Sempronio riceve una sanzione amministrativa e viene informato che in caso di recidiva potrà essere valutata la sospensione dell'autorizzazione al trasporto di esplosivi da parte dell'autorità di PS.
Domande frequenti
L'art. 63 TULPS è ancora in vigore?
Sì, la disposizione è formalmente in vigore come norma-quadro che legittima i regolamenti ministeriali in materia di sostanze pericolose. La disciplina di dettaglio è oggi contenuta in normative speciali (D.P.R. 151/2011, D.Lgs. 105/2015, normativa ADR).
Quali sono le principali norme che attuano la delega dell'art. 63?
Il D.P.R. 151/2011 per la prevenzione incendi, il D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti a rischio rilevante (Seveso III), e la normativa ADR/RID per il trasporto di merci pericolose su strada e ferrovia.
Chi rilascia le autorizzazioni per depositi di sostanze pericolose?
Il sistema è articolato: i Vigili del Fuoco rilasciano il certificato di prevenzione incendi; il Questore può intervenire con provvedimenti di pubblica sicurezza; per stabilimenti a rischio rilevante è competente anche il Prefetto nell'ambito del piano di emergenza esterno.
La normativa sugli oli minerali è separata dall'art. 63?
Sì, l'art. 63 prevede espressamente una riserva di legge speciale per gli oli minerali e derivati. La disciplina del settore petrolifero è ora regolata da normative specifiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Cosa rischia chi gestisce un deposito di sostanze pericolose senza rispettare le norme?
Oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa antincendio e ambientale, l'autorità di PS può disporre la sospensione o la chiusura cautelare dell'impianto qualora rappresenti un pericolo immediato per la sicurezza pubblica, sulla base delle norme generali del TULPS.
L'art. 63 si applica anche al trasporto privato di piccole quantità di sostanze infiammabili?
Le soglie di applicazione dipendono dalla classificazione contenuta nei regolamenti speciali e dalla normativa ADR. Al di sotto di certe soglie quantitative il trasporto di piccole quantità di sostanze infiammabili è esentato dalle prescrizioni più gravose, ma non da quelle di sicurezza di base.
Vedi anche