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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6 della legge 431/1998 ha disciplinato la fase transitoria di passaggio dalla vecchia normativa (legge 392/1978 sull'equo canone) alla nuova. Nei comuni ad alta tensione abitativa, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione già pendenti alla data di entrata in vigore della legge sono state sospese per centottanta giorni, durante i quali locatore e conduttore erano tenuti ad avviare trattative per un nuovo contratto. Esaurita la sospensione senza accordo, il conduttore poteva chiedere una graduazione dell'esecuzione fino a diciotto mesi, con benefici ampliati per categorie vulnerabili (ultra65enni, famiglie numerose, disoccupati, portatori di handicap, malati terminali). Durante tutta la fase di sospensione, il conduttore rimasto nell'immobile è tenuto a corrispondere una somma maggiorata del 20% rispetto all'ultimo canone, aggiornata annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT, a titolo di indennità di occupazione ex articolo 1591 del codice civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 L. 431/1998 — Rilascio degli immobili

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 — Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

1. Nei comuni indicati all’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all’articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell’ articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’ articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all’ articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell’esecuzione vale anche come autorizzazione all’ufficiale giudiziario a servirsi dell’assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell’ articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell’esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma

5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all’ articolo 618 del codice di procedura civile. 5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all’articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all’effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell’ articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente; l’importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell’ articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all’ articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

Commento

La sospensione transitoria delle esecuzioni di rilascio

L'articolo 6 della legge 431/1998 ha svolto una funzione essenzialmente transitoria: al momento dell'entrata in vigore della legge, molti rapporti locativi erano già in fase esecutiva sulla base della previgente disciplina dell'equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392). Il comma 1 ha disposto una sospensione di centottanta giorni delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (i cosiddetti comuni ad alta tensione abitativa), dando alle parti il tempo per rinegoziare il rapporto sulla base delle nuove regole introdotte dall'articolo 2 della stessa legge.

L'obbligo di trattativa e la procedura di graduazione

Il comma 2 poneva a carico di locatore e conduttore l'obbligo di avviare, entro il periodo di sospensione, trattative per la stipula di un nuovo contratto secondo le procedure dell'articolo 2. In assenza di accordo, il comma 3 consentiva al conduttore di rivolgersi al pretore competente (oggi tribunale in composizione monocratica, in forza dell'articolo 14, comma 2, della stessa legge 431/1998) per ottenere la fissazione di una nuova data di esecuzione, nel rispetto della procedura di graduazione disciplinata dall'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94). Per i provvedimenti emessi dopo l'entrata in vigore della legge, il comma 4 ha invece riconosciuto al conduttore la facoltà di chiedere una sola volta il differimento dell'esecuzione entro un termine di sei mesi.

Le categorie vulnerabili e il differimento fino a diciotto mesi

Il comma 5 disciplina le situazioni in cui il differimento dell'esecuzione può essere protratto fino a diciotto mesi, in luogo del termine ordinario. Le categorie protette sono: conduttori che abbiano compiuto i 65 anni di età; conduttori con cinque o più figli a carico; conduttori iscritti nelle liste di mobilità; conduttori che percepiscano trattamenti di disoccupazione o di integrazione salariale; conduttori formalmente assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di ente previdenziale o assicurativo in attesa di disponibilità; conduttori prenotatari di alloggio cooperativo in costruzione; conduttori acquirenti di alloggio in costruzione; conduttori che abbiano già avviato un'azione giudiziaria per il rilascio di un alloggio di loro proprietà. Analoga tutela è accordata nei casi in cui il conduttore, o un componente del nucleo familiare convivente da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.

L'indennità di occupazione durante la sospensione

Il comma 6 regola il profilo economico del periodo di sospensione: il conduttore che occupi l'immobile oltre la scadenza del contratto è tenuto a corrispondere al locatore una somma mensile pari all'ultimo canone contrattuale, maggiorato del 20%, con aggiornamento annuale del 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente. Questa indennità è prevista ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, che disciplina il risarcimento del danno da ritardo nella riconsegna del bene locato. Il pagamento di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dal locatore. Durante i periodi di sospensione rimangono dovuti anche gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 392/1978 (spese condominiali). In caso di inadempimento del conduttore, questi decade dal beneficio della sospensione, salva la possibilità di ottenere la purgazione della mora ai sensi dell'articolo 55 della citata legge 392/1978.

La priorità nell'esecuzione e le dinamiche processuali

Il comma 7 introduce un criterio di priorità: nella calendarizzazione delle esecuzioni, vengono preferiti i provvedimenti con data di esecuzione fissata entro tre mesi, in modo da non creare un ulteriore svantaggio per i locatori i cui diritti siano già stati a lungo sospesi. Sul piano processuale, avverso il decreto del tribunale che fissa la nuova data di esecuzione è ammessa opposizione da parte di entrambe le parti, da proporre dinanzi al tribunale collegiale secondo le modalità dell'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto che fissa la nuova data ha anche valore di autorizzazione all'ufficiale giudiziario a richiedere l'assistenza della forza pubblica, superando un problema pratico molto ricorrente nelle procedure di sfratto.

Il rapporto con la normativa previgente e l'attuale rilevanza dell'articolo

L'articolo 6, nella sua parte più strettamente transitoria (il periodo di sospensione di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), ha esaurito i propri effetti diretti. Tuttavia, le disposizioni relative alla graduazione delle esecuzioni e alle categorie vulnerabili mantengono rilevanza sistematica poiché continuano ad applicarsi ai procedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione, integrando la disciplina del processo esecutivo in materia locatizia. Il richiamo all'articolo 11 del D.L. 9/1982 e alle procedure del tribunale monocratico (dopo la riforma del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) costituisce ancora oggi il quadro di riferimento per la gestione dei differimenti nelle esecuzioni di sfratto abitativo, in combinazione con le disposizioni di leggi successive in materia di emergenza abitativa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanto dura la sospensione dello sfratto per finita locazione prevista dall'articolo 6?

La sospensione originaria era di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 431/1998 (dicembre 1998), limitata ai comuni ad alta tensione abitativa. Questa fase è ormai esaurita; restano vigenti le procedure di graduazione e differimento per i nuovi provvedimenti.

Il conduttore deve pagare qualcosa durante la sospensione dell'esecuzione?

Sì. Il comma 6 prevede il pagamento di una somma mensile pari all'ultimo canone contrattuale, maggiorata del 20% e aggiornata annualmente al 75% della variazione ISTAT. Il mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della sospensione.

Quali categorie di conduttori possono ottenere un differimento fino a diciotto mesi?

Ultra65enni, conduttori con cinque o più figli a carico, iscritti nelle liste di mobilità, percettori di disoccupazione o cassa integrazione, assegnatari di ERP in attesa, prenotatari o acquirenti di alloggi in costruzione, e chi abbia avviato azione di rilascio della propria abitazione. Analoga tutela per portatori di handicap e malati terminali nel nucleo familiare.

Il locatore può opporsi al decreto che differisce l'esecuzione?

Sì. Sia il locatore sia il conduttore possono proporre opposizione al tribunale collegiale con le modalità dell'articolo 618 del codice di procedura civile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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