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Art. 6 L. 194/1978
Legge 22 maggio 1978, n. 194 — Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
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