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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 590 disciplina i criteri di competenza territoriale per le cause da sinistri marittimi, distinguendo a seconda che il fatto sia avvenuto nel mare territoriale o fuori di esso.
  • Se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, è competente il comandante di porto (o tribunale) del luogo del fatto, ovvero del primo approdo della nave danneggiata.
  • In alternativa ai criteri precedenti, è competente l'autorità del luogo di iscrizione della nave, utilizzabile come criterio residuale.
  • Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, la competenza si determina in base al primo approdo o al luogo di arrivo dei naufraghi, senza la possibilità di invocare il luogo del fatto.
  • La norma offre una pluralità di fori alternativi che tutelano il ricorrente nella scelta del giudice più accessibile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 590 Codice della Navigazione — Competenza per territorio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è l'ufficio di iscrizione della nave. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave. Sezione II Del procedimento avanti i comandanti di porto

In sintesi

  • L'art. 590 disciplina i criteri di competenza territoriale per le cause da sinistri marittimi, distinguendo a seconda che il fatto sia avvenuto nel mare territoriale o fuori di esso.
  • Se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, è competente il comandante di porto (o tribunale) del luogo del fatto, ovvero del primo approdo della nave danneggiata.
  • In alternativa ai criteri precedenti, è competente l'autorità del luogo di iscrizione della nave, utilizzabile come criterio residuale.
  • Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, la competenza si determina in base al primo approdo o al luogo di arrivo dei naufraghi, senza la possibilità di invocare il luogo del fatto.
  • La norma offre una pluralità di fori alternativi che tutelano il ricorrente nella scelta del giudice più accessibile.
Struttura della norma e distinzione fondamentale

L'art. 590 del Codice della navigazione costruisce la disciplina della competenza territoriale per le cause da sinistri marittimi intorno a una distinzione centrale: il luogo in cui è avvenuto il fatto che ha originato la controversia. A seconda che il sinistro si sia verificato nelle acque del mare territoriale italiano o al di fuori di esse, la norma prevede criteri di competenza differenziati, muovendosi su un asse che va dalla connessione geografica diretta con l'evento fino al criterio residuale del luogo di iscrizione della nave.

Il sinistro nel mare territoriale: pluralità di fori

Quando il fatto si è verificato nel mare territoriale, l'art. 590 offre all'attore una scelta tra tre fori alternativi: in primo luogo, il comandante di porto capo del circondario — o il tribunale della circoscrizione — in cui è avvenuto il fatto; in secondo luogo, il comandante di porto del luogo in cui si è verificato il primo approdo della nave danneggiata; infine, in mancanza, il capo del circondario o il tribunale del luogo in cui è arrivata la maggior parte dei naufraghi. Come ulteriore foro residuale, la norma prevede la possibilità di adire il comandante di porto o il tribunale del luogo in cui si trova l'ufficio di iscrizione della nave. Questa molteplicità di criteri risponde all'esigenza pratica di garantire accesso alla giustizia anche quando le circostanze del sinistro rendono difficile radicare la causa nel luogo esatto dell'evento (si pensi ai sinistri di notte, in zone costiere prive di presidio portuale immediato, o nei casi in cui la nave raggiunga un porto diverso da quello più vicino al luogo dell'incidente).

Il sinistro fuori del mare territoriale

Quando il fatto è avvenuto al di fuori del mare territoriale — in alto mare, nelle acque di altro Stato, o comunque oltre le acque soggette alla sovranità italiana — il criterio del luogo del fatto diventa inutilizzabile, poiché quel luogo potrebbe essere privo di qualsiasi collegamento con la giurisdizione italiana. L'art. 590 prevede pertanto criteri alternativi: il primo approdo della nave danneggiata in un porto italiano, oppure il luogo di arrivo della maggior parte dei naufraghi; in mancanza di tali elementi, il luogo di iscrizione della nave. Si tratta di criteri fondati sul collegamento tra il sinistro e il territorio italiano attraverso l'arrivo delle persone o delle navi coinvolte, piuttosto che attraverso la localizzazione dell'evento.

Il concetto di 'primo approdo' e il suo rilievo processuale

Il 'primo approdo della nave danneggiata' riveste un ruolo centrale in entrambe le ipotesi della norma. Esso rappresenta il primo porto italiano in cui la nave, dopo il sinistro, abbia fatto sosta. La scelta di questo criterio è razionale: il primo approdo è il luogo in cui, tipicamente, vengono eseguiti i primi rilievi, si raccolgono le testimonianze dell'equipaggio, si redige il protesto nautico e si avviano le indagini dell'autorità marittima. La concentrazione della prova in quel luogo rende naturale e conveniente radicarvii la competenza giurisdizionale. Analogamente, il luogo di arrivo della maggior parte dei naufraghi risponde all'esigenza di concentrare le procedure nel porto dove le persone danneggiate — i testimoni diretti del sinistro — si trovano effettivamente.

Coordinamento con il sistema della giurisdizione marittima

L'art. 590 si applica alle cause contemplate nell'articolo precedente (art. 589 c.n.), che definisce le controversie di competenza speciale dei comandanti di porto e dei tribunali marittimi per i sinistri marittimi. Il riferimento alla competenza del 'tribunale della circoscrizione' accanto al 'comandante di porto capo del circondario' riflette la struttura duale della giurisdizione marittima: per alcune cause spetta al comandante di porto, per altre al tribunale ordinario, ma i criteri di radicamento territoriale sono identici. La norma consente quindi di individuare il foro competente sia quando la causa debba essere trattata in sede amministrativa marittima, sia quando spetti al giudice ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Tizio sceglie il foro del primo approdo dopo un sinistro in acque territoriali

La nave di Tizio subisce danni a seguito di una collisione nel Golfo di Napoli, in acque territoriali italiane. La nave, tuttavia, approda per prima nel porto di Salerno, distante dal luogo esatto del sinistro. Tizio può scegliere di proporre la causa davanti al comandante di porto di Napoli (luogo del fatto) oppure davanti a quello di Salerno (primo approdo della nave danneggiata), entrambi competenti ai sensi dell'art. 590 c.n.

Caso 2: Caio agisce dopo un naufragio avvenuto in alto mare

L'imbarcazione di Caio affonda in alto mare per una collisione con un'altra nave; i naufraghi vengono soccorsi e trasportati al porto di Palermo. Poiché il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, non è possibile invocare il foro del luogo del sinistro. Caio propone la causa davanti al comandante di porto di Palermo, che è il luogo di primo approdo dei naufraghi, in applicazione dell'art. 590, secondo comma, c.n.

Caso 3: Sempronio ricorre al foro del luogo di iscrizione in assenza di altri criteri

Il natante di Sempronio è coinvolto in un sinistro in acque internazionali; la nave viene abbandonata e si perde, e i naufraghi vengono recuperati da un'altra imbarcazione e sbarcati all'estero. In assenza del criterio del primo approdo in Italia, Sempronio può agire davanti al comandante di porto del circondario in cui è iscritto il natante, unico foro disponibile ai sensi dell'art. 590 c.n.

Domande frequenti

Dove si propone la causa per un sinistro marittimo avvenuto in acque territoriali italiane?

Davanti al comandante di porto o al tribunale del luogo del fatto, oppure del primo approdo della nave danneggiata, oppure del luogo di arrivo della maggior parte dei naufraghi, o infine del luogo di iscrizione della nave (art. 590, primo comma, c.n.).

Come si determina la competenza territoriale se il sinistro è avvenuto in alto mare?

Si fa riferimento al primo porto italiano di approdo della nave danneggiata, oppure al luogo di arrivo della maggior parte dei naufraghi; in mancanza, al luogo di iscrizione della nave (art. 590, secondo comma, c.n.).

Cosa si intende per 'primo approdo della nave danneggiata'?

Il primo porto italiano in cui la nave ha fatto sosta dopo il sinistro, indipendentemente dalla distanza dal luogo dell'evento; è rilevante perché lì si concentrano i rilievi e le prime indagini dell'autorità marittima.

L'attore può scegliere liberamente tra i fori previsti dall'art. 590 c.n.?

Sì, i criteri indicati dall'art. 590 sono alternativi: l'attore può proporre la domanda davanti a qualunque dei fori previsti dalla norma, a condizione che sussistano i presupposti del criterio scelto.

Il foro del luogo di iscrizione della nave può sempre essere utilizzato?

È un foro residuale: si utilizza quando mancano i criteri principali (luogo del fatto nel mare territoriale, primo approdo dei naufraghi), o quando nessuno degli altri fori è praticabile nella fattispecie concreta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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