- Per il calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune, il valore di riferimento è il valore contributivo della cosa assicurata, non il valore assicurabile ordinario.
- Il valore contributivo si usa anche quando il valore assicurabile è stato oggetto di stima preventiva nel contratto.
- L'ammontare del danno da risarcire corrisponde alla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria.
- È necessario che l'assicuratore riceva avviso dell'inizio del procedimento di liquidazione prima dell'adunanza di discussione o della stipula del chirografo d'avaria.
- L'avviso preventivo consente all'assicuratore di intervenire nel procedimento e tutelare i propri interessi nella liquidazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 537 Codice della Navigazione — Indennità per contributi di avaria comune
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell'assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l'assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima. L'ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria, purché dell'inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all'assicuratore, prima dell'adunanza di discussione di cui all'articolo 614 o della stipula del chirografo d'avaria, in modo che l'assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.
Commento
Il ruolo del valore contributivo nel calcolo dell'indennità
L'art. 537 del Codice della navigazione disciplina le modalità di calcolo dell'indennità che l'assicuratore deve corrispondere all'assicurato per i contributi di avaria comune posti a carico di quest'ultimo. La norma introduce una regola tecnica fondamentale: il parametro di riferimento per il calcolo non è il valore assicurabile della cosa (ovvero il valore dichiarato o stimato ai fini dell'assicurazione), bensì il valore contributivo, cioè il valore che la cosa assume ai fini della ripartizione del sacrificio tra tutti i partecipanti alla spedizione nel procedimento di liquidazione dell'avaria comune.
Distinzione tra valore assicurabile e valore contributivo
Il valore assicurabile della cosa è quello preso in considerazione per la determinazione del premio e del massimale di polizza: per le merci, di regola, corrisponde al valore al luogo e al momento dell'imbarco, maggiorato del nolo e di una percentuale per le aspettative di guadagno; per la nave, è fissato ai sensi dell'art. 515 del codice. Il valore contributivo, invece, è quello che il regolamento d'avaria attribuisce alla cosa al fine di determinarne la quota di partecipazione al riparto: esso viene calcolato con riferimento alla destinazione finale della spedizione e tiene conto di fattori diversi, tra cui il valore a destinazione e le eventuali perdite già subite. Queste due grandezze non coincidono necessariamente: il valore contributivo può essere superiore o inferiore al valore assicurabile, a seconda delle circostanze del viaggio e del momento in cui avviene il sinistro.
La regola della stima preventiva e la sua neutralizzazione
L'art. 537 chiarisce espressamente che il riferimento al valore contributivo vale anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima. La stima concordata (art. 514 del codice) fissa il valore assicurabile in misura convenzionale, vincolando le parti nel rapporto assicurativo, ma non può incidere sulla determinazione dell'indennità per contributi di avaria comune, che segue le proprie regole autonome. Questa precisione legislativa evita che una valutazione negoziale effettuata ex ante ai fini assicurativi alteri il meccanismo di calcolo del contributo di avaria comune, il quale obbedisce a una logica distributiva propria.
La quota di contribuzione come misura del danno
L'ammontare del danno che l'assicuratore è tenuto a risarcire è dato dalla quota di contribuzione effettivamente posta a carico dell'assicurato dal regolamento d'avaria. Il regolamento d'avaria è il documento redatto dal liquidatore d'avaria al termine del procedimento di liquidazione, nel quale vengono determinati i valori contributivi di tutte le parti, i danni e le spese ammessi, e le quote di partecipazione di ciascun interessato. Solo una volta noto l'esito del regolamento sarà possibile determinare con precisione l'ammontare dell'indennità dovuta dall'assicuratore.
L'obbligo di avviso e la tutela del diritto di intervento dell'assicuratore
La norma subordina l'obbligo di risarcimento al rispetto di un onere procedurale fondamentale: l'assicurato deve dare avviso all'assicuratore dell'inizio del procedimento di liquidazione dell'avaria comune prima dell'adunanza di discussione di cui all'art. 614 del codice o della stipula del chirografo d'avaria. L'adunanza di discussione è la riunione in cui il liquidatore esamina i documenti, sente le parti e determina in via provvisoria i valori contributivi e le quote di partecipazione; il chirografo d'avaria è l'accordo sottoscritto tra le parti per il riconoscimento e la liquidazione dell'avaria comune. L'avviso preventivo garantisce all'assicuratore la possibilità di partecipare attivamente al procedimento, controllare la corretta determinazione del valore contributivo della cosa assicurata e, eventualmente, contestare le voci ritenute non ammissibili. In assenza di avviso tempestivo, l'assicuratore potrebbe subire un pregiudizio derivante da un regolamento effettuato senza il suo coinvolgimento.
Casi pratici
Caso 1: Carico assicurato con stima: applicazione del valore contributivo
Tizio assicura il proprio carico con una polizza a valore stimato di 200.000 euro, ma il regolamento d'avaria comune attribuisce alle merci un valore contributivo di 230.000 euro: l'assicuratore di Tizio deve calcolare l'indennità per la quota di contribuzione sul valore contributivo di 230.000 euro, non sul valore stimato in polizza, seguendo la regola dell'art. 537.
Caso 2: Mancato avviso all'assicuratore prima dell'adunanza
Caio, assicurato, omette di avvisare il proprio assicuratore dell'adunanza di discussione fissata dal liquidatore d'avaria; l'assicuratore, chiamato a pagare la quota di contribuzione risultante dal regolamento, eccepisce la tardività dell'avviso e il conseguente pregiudizio subito per non aver potuto controllare la corretta determinazione del valore contributivo del carico di Caio.
Caso 3: Avviso tempestivo e intervento dell'assicuratore nel procedimento
Sempronio avvisa per tempo il proprio assicuratore dell'inizio del procedimento di liquidazione dell'avaria comune; l'assicuratore interviene all'adunanza di discussione, contesta alcune voci di spesa ritenute non ammissibili e ottiene la riduzione della quota di contribuzione posta a carico di Sempronio, con conseguente riduzione dell'indennità a proprio carico.
Domande frequenti
Cos'è il valore contributivo della cosa?
È il valore attribuito alla nave o al carico ai fini del riparto dell'avaria comune, calcolato con riferimento alla destinazione finale della spedizione; può differire dal valore assicurabile indicato in polizza.
Se la polizza prevede una stima del valore del carico, l'assicuratore paga sulla base di quel valore?
No: per i contributi di avaria comune, l'art. 537 impone di fare riferimento al valore contributivo determinato dal regolamento d'avaria, anche se il valore assicurabile era stato preventivamente stimato in polizza.
Cosa succede se l'assicurato non avvisa l'assicuratore prima dell'adunanza di discussione?
L'assicuratore potrebbe eccepire il pregiudizio subito per non aver potuto intervenire nel procedimento e controllare la corretta determinazione della quota contributiva, con possibili conseguenze sull'obbligo di indennizzo.
Quando scatta l'obbligo di avviso all'assicuratore?
L'avviso deve essere dato prima dell'adunanza di discussione prevista dall'art. 614 cod. nav. o della stipula del chirografo d'avaria, affinché l'assicuratore possa intervenire utilmente nel procedimento.
Cos'è il chirografo d'avaria?
È l'accordo scritto sottoscritto tra i partecipanti alla spedizione con cui si riconoscono i presupposti dell'avaria comune e ci si impegna a contribuire al riparto dei danni secondo le quote determinate dal liquidatore.
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