- L'art. 52-ter regola comunicazioni, notificazioni e pubblicità per le infrastrutture energetiche.
- Adatta le forme di partecipazione alla pluralità dei fondi attraversati.
- Prevede forme di pubblicità idonee a raggiungere molti proprietari.
- Garantisce comunque la conoscibilità degli atti agli interessati.
- Bilancia speditezza ed effettività delle garanzie.
Testo dell'articoloVigente
Art. 52-ter T.U. Espropriazione — Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l’iter per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e’ effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall’opera. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 52-ter disciplina le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità nel procedimento relativo alle infrastrutture lineari energetiche. Trattandosi di opere che attraversano numerosi fondi e coinvolgono una pluralità di proprietari, la norma adatta le forme di partecipazione e di conoscibilità degli atti alle peculiarità di questi procedimenti.
Le infrastrutture lineari energetiche
Per infrastrutture lineari energetiche si intendono le reti di trasporto e distribuzione dell'energia, come elettrodotti, metanodotti e altre condotte, che si sviluppano nel territorio attraversando una pluralità di fondi. La loro realizzazione richiede spesso non l'acquisizione della proprietà, ma la costituzione di servitù, e si inserisce in un quadro normativo che coordina la disciplina espropriativa con quella di settore in materia di energia.
L'esigenza di forme adeguate
La comunicazione individuale a ciascun proprietario, prevista in via ordinaria, può risultare difficoltosa quando i destinatari sono molto numerosi. La norma consente perciò il ricorso a forme di pubblicità idonee, come la pubblicazione di avvisi, che raggiungano efficacemente la generalità degli interessati senza paralizzare il procedimento.
Il bilanciamento degli interessi
Le forme semplificate non sopprimono le garanzie: l'obiettivo è bilanciare la speditezza del procedimento, necessaria per opere di interesse strategico, con l'effettività della partecipazione. Gli interessati devono comunque essere posti in condizione di conoscere gli atti e di presentare osservazioni.
La conoscibilità degli atti
La pubblicità degli atti assicura la loro conoscibilità: i proprietari dei fondi attraversati possono prendere visione del progetto e del tracciato e far valere le proprie ragioni. La norma tutela così il diritto di partecipazione anche nei procedimenti complessi.
Il coordinamento con la disciplina generale
Per quanto non specificamente previsto, restano applicabili le regole generali sulla partecipazione (art. 11) e sul procedimento. L'art. 52-ter detta le deroghe e gli adattamenti resi necessari dalla natura delle infrastrutture energetiche, innestandosi sul procedimento ordinario.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario è importante prestare attenzione alle forme di pubblicità degli atti relativi alle infrastrutture energetiche, perché da esse decorrono i termini per presentare osservazioni e, eventualmente, impugnare. La mancata o irregolare pubblicità, che comprometta la conoscibilità degli atti, può costituire un vizio del procedimento deducibile davanti al giudice amministrativo.
Casi pratici
Caso 1: Avviso pubblicato
Per un metanodotto che attraversa molti fondi, l'avvio del procedimento è reso noto mediante pubblicazione di avvisi che raggiungono i numerosi proprietari, tra cui Tizio.
Caso 2: Osservazioni dopo la pubblicità
Caio, informato tramite la pubblicità degli atti, prende visione del tracciato e presenta osservazioni sul passaggio della rete nel suo fondo.
Caso 3: Pubblicità irregolare
Sempronio lamenta che la pubblicità degli atti è stata irregolare, compromettendo la conoscibilità del procedimento, e ne deduce un vizio.
Domande frequenti
Come avvengono le comunicazioni per le infrastrutture energetiche?
Mediante comunicazioni, notificazioni e forme di pubblicità adeguate alla pluralità dei fondi attraversati e dei proprietari coinvolti.
Perché si usano forme di pubblicità?
Perché la comunicazione individuale può essere difficoltosa con destinatari molto numerosi; la pubblicità assicura comunque la conoscibilità degli atti.
Le garanzie sono ridotte?
No: le forme semplificate bilanciano speditezza ed effettività, ma gli interessati devono poter conoscere gli atti e presentare osservazioni.
Cosa accade se la pubblicità è irregolare?
Può costituire un vizio del procedimento, deducibile davanti al giudice amministrativo se compromette la conoscibilità degli atti.
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