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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 52-bis disciplina l'espropriazione e l'asservimento per le infrastrutture lineari energetiche.
  • Riguarda elettrodotti, metanodotti e altre reti di trasporto dell'energia.
  • Coordina il testo unico con la normativa di settore.
  • Privilegia la costituzione di servitù rispetto all'esproprio totale.
  • Restano ferme le garanzie indennitarie del proprietario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52-bis T.U. Espropriazione — L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell’articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell’articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell’autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell’energia sono considerate di pubblica utilità.

6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.

7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 52-bis apre le disposizioni particolari dedicate alle infrastrutture lineari energetiche, adattando la disciplina espropriativa alle peculiarità di queste opere. La ratio è consentire la realizzazione di reti strategiche per l'approvvigionamento energetico, contemperando l'interesse pubblico con la tutela dei proprietari dei fondi attraversati.

Le infrastrutture lineari energetiche

Per infrastrutture lineari energetiche si intendono le reti di trasporto e distribuzione dell'energia, come elettrodotti, metanodotti e altre condotte, che si sviluppano nel territorio attraversando una pluralità di fondi. La loro realizzazione richiede spesso non l'acquisizione della proprietà, ma la costituzione di servitù, e si inserisce in un quadro normativo che coordina la disciplina espropriativa con quella di settore in materia di energia.

Espropriazione e asservimento

Per le infrastrutture lineari energetiche l'acquisizione della piena proprietà è spesso non necessaria: è sufficiente la costituzione di una servitù che consenta il passaggio e la manutenzione della rete. La norma privilegia perciò l'asservimento rispetto all'esproprio totale, limitando il sacrificio del proprietario a quanto effettivamente serve all'opera.

Il coordinamento con la normativa di settore

La disciplina si coordina con le norme di settore in materia di energia, che regolano l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture. L'autorizzazione dell'opera assume rilievo anche ai fini espropriativi, secondo il raccordo previsto dagli articoli successivi.

Le garanzie indennitarie

La specialità del settore non incide sul diritto del proprietario all'indennità: la costituzione della servitù o l'eventuale espropriazione danno diritto a un ristoro commisurato al pregiudizio subito, secondo i criteri propri della natura del bene e dell'asservimento.

L'articolazione delle disposizioni

L'art. 52-bis introduce un gruppo di norme (artt. da 52-ter a 52-octies) che disciplinano gli aspetti procedurali specifici: le comunicazioni, la conformità urbanistica, il procedimento per le reti di trasporto, la redazione del progetto e il decreto di imposizione di servitù. Si tratta di un microsistema dedicato alle infrastrutture energetiche.

Profili pratici e tutela

Per il proprietario di un fondo interessato da un'infrastruttura energetica è importante comprendere che, di regola, non perde la proprietà del bene ma ne subisce un asservimento, con diritto a indennità. I rimedi restano quelli ordinari: il giudice amministrativo per la legittimità degli atti, la Corte d'appello per la quantificazione dell'indennità relativa alla servitù.

Casi pratici

Caso 1: Passaggio di un metanodotto

Un metanodotto attraversa il fondo di Tizio: l'opera comporta la costituzione di una servitù, non l'esproprio totale, con diritto a indennità.

Caso 2: Elettrodotto

Per una linea elettrica si impone una servitù sul terreno di Caio, coordinando la disciplina espropriativa con quella di settore in materia di energia.

Caso 3: Indennità per asservimento

Sempronio conserva la proprietà del fondo attraversato dalla rete, ma è indennizzato per la limitazione derivante dalla servitù.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 52-bis?

L'espropriazione e l'asservimento per le infrastrutture lineari energetiche, come elettrodotti e metanodotti, coordinando il testo unico con la normativa di settore.

Perdo la proprietà del fondo?

Di regola no: per queste reti si privilegia la costituzione di una servitù di passaggio, non l'espropriazione della piena proprietà.

Ho diritto a un'indennità?

Sì: la servitù o l'eventuale esproprio danno diritto a un ristoro commisurato al pregiudizio subito.

Quali norme regolano il procedimento?

Gli artt. da 52-ter a 52-octies, che disciplinano comunicazioni, conformità urbanistica, progetto e decreto di imposizione di servitù.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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