Testo dell'articoloVigente
Art. 323 DPR 495/1992 – Requisiti uditivi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo: i requisiti psicofisici per la patente
L'art. 323 del DPR 495/1992 fissa i requisiti uditivi minimi per il conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida, in attuazione dell'art. 119 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) che delega al Regolamento la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità psicofisica dei conducenti. Il legislatore riconosce che la capacità uditiva - pur non essendo il senso primario nella guida (la vista riveste un ruolo dominante) - svolge un ruolo di sicurezza importante: sentire i clacson degli altri veicoli, i segnali acustici delle ambulanze e dei veicoli di soccorso, le sirene della polizia, il suono dell'asfalto nei veicoli moderni con sistema di frenata automatica, sono funzioni acustiche che contribuiscono alla sicurezza della circolazione.
La norma introduce una distinzione fondamentale tra due classi di patenti, riflettendo il diverso livello di responsabilità associato alla guida di veicoli leggeri rispetto a quelli pesanti o al trasporto di persone.
Requisiti per le categorie A e B: flessibilità con protesi
Per le patenti di categoria A (motoveicoli) e B (autovetture fino a 3,5 t, non adibite al trasporto professionale di persone), il requisito è percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 2 metri di distanza da ciascun orecchio.
La locuzione «fonemi combinati» è tecnica: non si tratta di toni puri (come quelli usati in audiometria strumentale), ma di suoni linguistici tipici del parlato, il che rende la prova più vicina alle condizioni reali della comunicazione. La valutazione «da ciascun orecchio» garantisce che non vi sia una perdita unilaterale così grave da compromettere la localizzazione dei suoni nello spazio - capacità rilevante per identificare la provenienza di un clacson o di una sirena.
La norma ammette espressamente la valutazione della funzione uditiva con l'uso di apparecchi correttivi (protesi acustiche monoaurali o binaurali), a due condizioni:
La certificazione del costruttore - non del medico né dell'ottico - è una scelta normativa precisa: è il produttore del dispositivo che può attestare le performance tecniche della protesi e la sua corretta taratura, mentre il medico valuterà l'idoneità complessiva del candidato.
Requisiti per le categorie C, D, E: standard più severo e divieto di protesi
Per le patenti di categoria C (autocarri oltre 3,5 t), D (autobus) ed E (rimorchi abbinati a C o D) i requisiti uditivi sono significativamente più elevati e la valutazione deve avvenire senza ausili correttivi:
La soglia degli 8 metri complessivi è circa quattro volte più severa rispetto alla categoria B (2 metri). Il divario riflette le diverse condizioni operative: un autista di autobus guida veicoli lunghi anche 18 metri in aree urbane dense, deve sentire i passeggeri, rispondere alle comunicazioni radio con la centrale operativa, percepire i segnali acustici degli altri utenti in contesti sonori molto più complessi rispetto all'autovettura. Un autotrasportatore su mezzi pesanti opera in contesti analogamente impegnativi, spesso su strade extraurbane ad alta velocità dove la tempestività di percezione dei segnali acustici può essere determinante.
Il divieto di protesi per queste categorie riflette una scelta di cautela: l'affidabilità di un dispositivo protesico (batterie, malfunzionamenti, fastidi durante guida prolungata) introduce un margine di incertezza che il legislatore non ritiene accettabile per chi guida veicoli pesanti o trasporta passeggeri. Chi supera lo standard con le proprie capacità uditive naturali garantisce una funzione uditiva stabile e indipendente da ausilii tecnici.
Il medico competente ex art. 119 comma 2 del Codice della Strada
La valutazione di idoneità spetta al medico indicato dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada: si tratta dei medici monocratici delle commissioni mediche locali (CML) delle Motorizzazioni civili (ora MIT/MIMS) o dei medici abilitati dalla normativa. La visita medica per la patente comprende la verifica del requisito uditivo come parte di un esame psicofisico più ampio. In caso di incertezza, il medico può disporre approfondimenti audiologici specialistici.
Conseguimento, conferma di validità e revisione: quando si applica la norma
L'art. 323 si applica in tre momenti distinti del ciclo di vita della patente:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Con la patente B posso usare l'apparecchio acustico durante la guida?
Sì. Per le categorie A e B la valutazione dei requisiti uditivi può avvenire con l'uso di apparecchi correttivi, purché tollerati e attestati da certificazione del costruttore non anteriore a tre mesi. Se la patente è stata rilasciata grazie alle protesi, il titolare è tenuto a indossarle anche durante la guida.
Perché per la patente C e D non si possono usare le protesi acustiche?
La normativa (art. 323, comma 3) richiede che l'idoneità uditiva per le categorie C, D ed E sia verificata senza apparecchi correttivi. La scelta riflette una maggiore severità per chi guida veicoli pesanti o trasporta passeggeri, dove l'affidabilità della funzione uditiva deve essere indipendente da dispositivi tecnici soggetti a malfunzionamenti.
Cosa succede se la certificazione delle mie protesi acustiche ha più di tre mesi?
Il medico non può accettarla come valida per la visita. La norma richiede una certificazione del costruttore non anteriore a tre mesi alla data della visita. Occorre procurarsi una nuova certificazione dall'audioprotesista o dalla casa produttrice prima di sostenere la visita medica per la patente.
Come viene verificato il requisito uditivo durante la visita medica?
Attraverso la prova della voce di conversazione con fonemi combinati, condotta dal medico competente ex art. 119 del Codice della Strada. In caso di incertezza o dubbio, il medico può disporre accertamenti audiologici specialistici più approfonditi (audiometria tonale, vocale o impedenzometria).
Il requisito uditivo si verifica solo al primo rilascio della patente?
No. L'art. 323 si applica al conseguimento, alla conferma di validità (rinnovo) e alla revisione della patente. Il requisito deve essere soddisfatto ogni volta che viene valutata l'idoneità psicofisica del conducente, inclusi i rinnovi periodici e le revisioni disposte d'ufficio.