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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La massa trasmessa sull'asse direttivo delle macchine operatrici non deve essere inferiore al 20% della massa massima (ridotto al 15% per macchine con velocità inferiore a 15 km/h, al 13% per le semicingolate).
  • La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 tonnellate; valori superiori sono ammessi solo con limiti di velocità ridotti (25 km/h fino a 18 t, 15 km/h oltre 18 t).
  • Le masse superiori a 13 t su assi contigui sono ammesse solo se la distanza tra essi è superiore a 1,20 m e gli assi hanno sospensioni elastiche con compensazione del carico.
  • Il travaso di carico tra assi contigui in compensazione non deve superare il ±25% della massa di ogni asse in condizione di complanarità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 303 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi 1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa. 2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t. 3. Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Più o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità.

In sintesi

  • La massa trasmessa sull'asse direttivo delle macchine operatrici non deve essere inferiore al 20% della massa massima (ridotto al 15% per macchine con velocità inferiore a 15 km/h, al 13% per le semicingolate).
  • La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 tonnellate; valori superiori sono ammessi solo con limiti di velocità ridotti (25 km/h fino a 18 t, 15 km/h oltre 18 t).
  • Le masse superiori a 13 t su assi contigui sono ammesse solo se la distanza tra essi è superiore a 1,20 m e gli assi hanno sospensioni elastiche con compensazione del carico.
  • Il travaso di carico tra assi contigui in compensazione non deve superare il ±25% della massa di ogni asse in condizione di complanarità.
Indice dei contenuti

Contesto: le macchine operatrici eccezionali

L'art. 303 del DPR 495/1992 disciplina i criteri tecnici di ripartizione delle masse sugli assi delle macchine operatrici, con particolare attenzione alle «macchine operatrici eccezionali», ossia quei mezzi che per le loro caratteristiche di peso e dimensione devono rispettare prescrizioni speciali per circolare in sicurezza sulla rete stradale. La norma si inserisce nel sistema del Titolo VII del regolamento, dedicato alle caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici, e trova il proprio fondamento normativo nell'art. 114 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina le macchine agricole e le macchine operatrici.

Le macchine operatrici sono veicoli costruiti per eseguire lavori anziché trasportare persone o merci: escavatori, gru semoventi, compattatori stradali, finitrici per asfalto, macchine perforatrici. Si distinguono dagli autoveicoli convenzionali per masse notevoli, sagome ingombranti e velocità di esercizio ridotte, e dalla peculiare configurazione degli assi, spesso soggetta a variazioni dinamiche durante l'operatività.

Il requisito minimo di carico sull'asse direttivo

Il comma 1 stabilisce un requisito minimo — non massimo — di carico sull'asse direttivo. L'asse direttivo è quello (o quelli) che consentono lo sterzo del veicolo: un asse che riceva troppo poco carico dalla struttura della macchina perde aderenza e rende difficoltoso il controllo direzionale, specie su fondi bagnati o irregolari. Per garantire una minima aderenza direzionale, la massa trasmessa sull'asse direttivo non deve essere inferiore al 20% della massa massima.

Il valore scende al 15% per le macchine con velocità massima inferiore a 15 km/h: si tratta di mezzi che operano quasi in stazionario (finitrici, compattatori pesanti), per i quali il rischio di sottosterzatura a velocità elevate è irrilevante. Per le macchine semicingolate — che hanno un cingolo posteriore e un asse direttivo anteriore — il limite minimo è ridotto al 13%, perché la trazione garantita dai cingoli riduce la necessità di carico sull'asse direttivo per mantenere la direttività. Quando vi sono più assi direttivi, la Direzione generale della M.C.T.C. fissa il valore minimo caso per caso, in relazione alla destinazione specifica della macchina.

Il limite di 13 tonnellate sull'asse più caricato

Il comma 2 introduce il limite di 13 tonnellate per la massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali. Questo valore non è casuale: corrisponde all'ordine di grandezza del carico assiale che la pavimentazione stradale standard è in grado di sopportare senza danni strutturali accelerati, in linea con i criteri CNR e con le norme europee sulle masse e dimensioni dei veicoli pesanti.

Per le macchine che per la loro natura tecnica superano i 13 t sull'asse più caricato, il regolamento non vieta la circolazione ma la condiziona a severi limiti di velocità. Fino a 18 t sull'asse la velocità massima è 25 km/h; oltre 18 t la velocità massima è 15 km/h. Questi limiti derivano da un calcolo di sicurezza stradale: a velocità inferiori, le sollecitazioni dinamiche sul manto stradale (e sui ponti, i sovrappassi, le canalizzazioni sotterranee) sono proporzionalmente ridotte, minimizzando il rischio di cedimenti strutturali della sede stradale. La velocità è calcolata e verificata con le modalità previste all'art. 210 del regolamento, che disciplina il metodo di calcolo della velocità massima delle macchine operatrici.

Assi contigui: distanza minima e sospensioni

Il comma 3 affronta il problema degli assi contigui, ossia di assi ravvicinati sui quali la norma ammette le masse eccezionali (superiori a 13 t) solo a condizione che siano rispettati due requisiti cumulativi. Il primo è geometrico: la distanza tra gli assi deve essere superiore a 1,20 m. Questo valore è il minimo che consente alla pavimentazione di «recuperare» parzialmente la deformazione elastica indotta dal primo asse prima che il secondo asse vi transiti sopra, riducendo l'effetto cumulativo dei carichi. Il secondo requisito è meccanico: gli assi devono essere dotati di sospensioni elastiche capaci di compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci fino a 10 cm. In pratica, quando il percorso è irregolare (dossi, avvallamenti, fondi non livellati da cantiere), il dislivello tra i due assi crea redistribuzioni dinamiche del carico: le sospensioni devono essere in grado di assorbire questi dislivelli senza che uno degli assi riceva un sovraccarico improvviso che superi i valori consentiti.

Il limite al travaso di carico: il ±25%

Il comma 3 chiude con una prescrizione quantitativa precisa sul «travaso di carico» tra assi contigui in compensazione: il massimo travaso ammesso è ±25% della massa che grava su ogni asse in condizione di complanarità. La «complanarità» è la condizione ideale in cui i due assi si trovano sullo stesso piano orizzontale: in questo caso il carico si distribuisce secondo il progetto nominale. Quando il fondo presenta un dislivello, il carico si trasferisce dinamicamente dall'asse «sollevato» a quello «abbassato». Il limite del 25% garantisce che anche in caso di massimo dislivello tollerato (10 cm), nessun asse superi il proprio carico nominale di una quota tale da causare cedimenti strutturali della strada o instabilità della macchina.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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