Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 308 DPR 495/1992 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: a) altezza 106 mm; b) larghezza 222 mm. Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione…, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

In sintesi

  • La patente di guida italiana è conforme al modello comunitario europeo e misura 106×222 mm; le sue specifiche tecniche sono fissate dal modello IV.2 allegato al Regolamento.
  • Per prevenire le falsificazioni, la patente è dotata di una pellicola trasparente di materiale plastico applicata sulle parti da proteggere dopo l'apposizione della fotografia.
  • Le caratteristiche tecniche della pellicola, le modalità di compilazione e ulteriori dettagli sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti, ai sensi dell'art. 232 del Codice della Strada.
  • Nel complesso per soccorso stradale (autoveicolo + veicolo in avaria rimorchiato), è sufficiente la sola patente per il veicolo traente se sul veicolo trainato si trova un conducente munito di patente idonea e in grado di azionare freni e sterzo.
  • Questa regola speciale attua l'art. 116, commi 3 e 4, del Codice della Strada e si applica anche ad autoveicoli non classificati per il soccorso stradale che rimorchino un veicolo in avaria.
Indice dei contenuti

Il modello europeo della patente di guida e le caratteristiche fisiche

L'art. 308 del DPR 495/1992 disciplina, in attuazione dell'art. 116 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), le caratteristiche fisiche e le misure di sicurezza del documento di guida italiano. Il riferimento al «modello comunitario» riflette l'allineamento dell'Italia alla normativa europea in materia di patenti: a partire dalla direttiva 91/439/CEE e poi dalla direttiva 2006/126/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 59/2011), la patente di guida è stata progressivamente uniformata a livello di Unione Europea, tanto nel formato fisico quanto nelle categorie di abilitazione.

Le dimensioni fissate dalla norma - 106 mm di altezza e 222 mm di larghezza - corrispondono al formato delle carte di credito allargato, adottato dalla direttiva europea per la patente a «tessera» in materiale plastico (policarbonato) che ha progressivamente sostituito il vecchio libretto. Le caratteristiche grafiche e tutti gli ulteriori dettagli sono contenuti nel modello IV.2, che costituisce allegato integrante del Regolamento e contiene le specifiche tipografiche, cromatiche e di sicurezza del documento.

Le misure anti-falsificazione: la pellicola protettiva

Il comma 2 dell'art. 308 descrive la principale misura anti-contraffazione della patente: dopo l'intestazione del documento e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata sulle parti sensibili una pellicola trasparente di materiale plastico. La pellicola svolge una duplice funzione: da un lato protegge fisicamente i dati e la fotografia dall'usura e dalle alterazioni meccaniche; dall'altro rende estremamente difficile la manomissione, perché la rimozione della pellicola danneggerebbe irreversibilmente il documento sottostante.

Il comma 3 rinvia a un provvedimento del Ministro dei trasporti per la definizione di dettaglio delle caratteristiche del materiale, delle modalità di compilazione, delle specifiche della pellicola e delle parti del documento da proteggere. Questo sistema normativo a due livelli - norma regolamentare generale + provvedimento ministeriale tecnico - consente di aggiornare le specifiche di sicurezza con maggiore agilità, senza dover modificare il Regolamento ogni volta che si aggiornano le tecnologie anti-falsificazione (ologrammi, microtext, inchiostri speciali).

La falsificazione della patente di guida integra il reato di falso in atto pubblico previsto dagli artt. 476 e seguenti del codice penale, con pene molto severe. Anche l'utilizzo di una patente falsa o alterata è penalmente sanzionato.

La disciplina dei complessi per il soccorso stradale

La parte più operativamente interessante dell'art. 308 per gli utenti della strada riguarda la guida di complessi formati da un autoveicolo trainante e da un veicolo in avaria trainato. Il comma 4, in applicazione dell'art. 116, commi 3 e 4, del Codice della Strada, delinea uno schema speciale che deroga alle regole ordinarie sui complessi veicolari.

La regola ordinaria prevede che per guidare un «treno di veicoli» (autoveicolo + rimorchio) sia necessaria una patente idonea al complesso, che dipende dalla massa complessiva del rimorchio e del trattore. Questo spesso significa una patente di categoria BE o C. La regola speciale del soccorso stradale alleggerisce questo onere in una situazione di emergenza.

Le condizioni per applicare la regola speciale del soccorso

Perché si applichi la regola semplificata dell'art. 308, comma 4, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

1. Il complesso è formato da un autoveicolo trainante (anche se non classificato come veicolo per il soccorso stradale) e da un veicolo in avaria trainato: non si tratta quindi di un normale traino di un rimorchio, ma di una situazione di emergenza in cui un veicolo che ha subito un guasto deve essere portato fuori strada o condotto dal riparatore.

2. Sul veicolo trainato è presente un secondo conducente, che deve essere munito della patente di guida idonea per quel veicolo e deve essere «in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato». Quest'ultimo requisito è fondamentale per la sicurezza: il veicolo trainato non è passivo, ma viene guidato attivamente dal secondo conducente per garantire la traiettoria corretta del complesso.

3. In presenza di queste condizioni, il conducente del veicolo trainante deve avere solo la patente idonea per guidare il veicolo trainante isolato: non è necessaria una patente per complessi di categoria superiore.

La funzione di «ausilio» del secondo conducente

La norma chiarisce che il secondo conducente presente sul veicolo trainato ha la funzione di «valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso». Questo non è un ruolo meramente passivo: il conducente a bordo del veicolo in avaria deve essere in grado di agire su freni e sterzo in modo coordinato con le manovre del veicolo trainante. Ciò richiede una comunicazione effettiva tra i due conducenti, che in pratica avviene tramite radio, telefono o segnali concordati preventivamente.

L'importanza di questa disposizione emerge in contesti pratici come il traino di un'autovettura in panne su un'autostrada: se a bordo del veicolo guastato non vi è alcun conducente, o se il conducente presente non è in possesso della patente idonea per quel veicolo, il complesso non può avvalersi della regola semplificata e il conducente del trattore deve essere in possesso della categoria di patente richiesta per il complesso.

Implicazioni pratiche per i conducenti e le imprese di soccorso

Per i conducenti privati che si trovino a dover aiutare un amico in panne, la norma offre un'opportunità pratica: è sufficiente la patente B del soccorritore (idonea per il suo veicolo) se sull'auto in panne sale il proprietario con la sua patente B e aziona freni e sterzo durante il traino. Per le imprese di soccorso stradale professionale, la norma è rilevante per l'organizzazione degli interventi: se l'utente del veicolo in avaria è presente e munito di patente, l'operatore del carro attrezzi non ha bisogno di una patente per treni di veicoli fino alla massa complessiva del veicolo assistito.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali sono le dimensioni della patente di guida italiana?

La patente di guida italiana, conforme al modello comunitario, misura 106 mm di altezza e 222 mm di larghezza. È in materiale plastico (policarbonato) ed è dotata di pellicola trasparente anti-falsificazione. Le specifiche grafiche complete sono nel modello IV.2 allegato al DPR 495/1992.

Posso trainare un'auto in panne con la mia patente B se a bordo c'è il proprietario?

Sì, a condizione che il proprietario sia munito di patente idonea per il veicolo in avaria e sia fisicamente in grado di azionare freni e sterzo durante il traino. In questo caso, come prevede l'art. 308, comma 4, del Regolamento, è sufficiente la patente del veicolo trainante isolato (ad esempio la B) per guidare il complesso.

Cosa succede se il veicolo in panne non ha nessuno a bordo durante il traino?

In assenza di un secondo conducente sul veicolo trainato, non si applica la regola semplificata del soccorso stradale. Il conducente del veicolo trainante deve essere in possesso della categoria di patente richiesta per guidare quel complesso veicolare. In alternativa, se si carica il veicolo guasto sul pianale del carro attrezzi anziché trainarli con cavo, la situazione è diversa.

La regola del soccorso stradale vale solo per i carri attrezzi professionali?

No. L'art. 308, comma 4, si applica anche agli autoveicoli «non classificati per il soccorso stradale»: qualsiasi conducente che traini un veicolo in avaria con un conducente a bordo del trainato può beneficiare della regola semplificata, non solo gli operatori professionali.

La patente di guida può perdere validità per deterioramento fisico?

Sì. Una patente gravemente deteriorata - con dati illeggibili, fotografia danneggiata o pellicola protettiva asportata - può essere non riconosciuta durante i controlli e comportare problemi pratici. In caso di deterioramento, è opportuno richiedere un duplicato alla Motorizzazione Civile. La sostituzione non cambia la scadenza delle categorie di abilitazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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