← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 290 distingue tre figure speciali di raccomandazione marittima, ciascuna soggetta a una diversa disciplina civilistica.
  • Il raccomandatario-institore — preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione — è soggetto alle norme sugli institori del codice civile.
  • Il raccomandatario-agente — che assume stabilmente l'incarico di promuovere contratti in una zona — è soggetto alle norme sul contratto di agenzia.
  • Il raccomandatario-commissionario — che agisce in nome proprio per conto altrui — è soggetto alle norme sul mandato senza rappresentanza.
  • Le tre figure si distinguono per l'ampiezza dei poteri, la struttura della rappresentanza e il regime di opponibilità verso i terzi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 290 Codice della Navigazione — Altre specie di raccomandazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori. Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.

Commento

Ratio della tripartizione

L'articolo 290 del Codice della navigazione introduce una classificazione articolata della figura del raccomandatario marittimo, riconoscendo che sotto questa denominazione si celano realtà organizzative e giuridiche molto diverse. Il legislatore del 1942 ha scelto di non creare una disciplina unitaria e autarchica del raccomandatario, ma di rinviare — per ciascuna delle tre figure speciali — alle corrispondenti norme del codice civile: l'institore, l'agente e il commissionario. Questo approccio di rinvio ha il vantaggio di ancorare la raccomandazione marittima a istituti collaudati del diritto commerciale generale, evitando duplicazioni normative e assicurando coerenza sistematica.

Il raccomandatario-institore

La prima figura speciale è quella del raccomandatario preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di trasporto. In tale ipotesi si applicano le norme del codice civile relative agli institori (artt. 2203-2207 c.c.). L'institore è il soggetto preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa o di una sua sede, con ampi poteri di rappresentanza che comprendono il compimento di tutti gli atti inerenti all'esercizio dell'impresa. Applicata al contesto marittimo, questa figura corrisponde al raccomandatario che gestisce stabilmente la sede locale dell'impresa di navigazione con pieni poteri decisionali: stipula contratti di trasporto, gestisce il personale locale, rappresenta l'armatore nelle trattative più significative. Il rinvio alle norme sull'institore implica in particolare l'applicazione della disciplina sulla pubblicità ex art. 2196 c.c. e sulla procura institoria, con conseguente applicazione dell'art. 291 del codice della navigazione che coordina la pubblicità dell'institore con quella del raccomandatario ex art. 289.

Il raccomandatario-agente

La seconda figura speciale è quella del raccomandatario che assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore. In tale ipotesi si applicano le norme sul contratto di agenzia (artt. 1742-1752 c.c.). L'agente è un collaboratore autonomo e stabile che promuove contratti nell'interesse del preponente, senza poteri di conclusione diretta degli affari (salvo agente con rappresentanza). La figura del raccomandatario-agente è quella che più si avvicina all'agente di linea marittima moderno: il soggetto che, nel porto di riferimento, promuove le prenotazioni di spazio sulle navi della linea, raccoglie le richieste dei caricatori e le trasmette all'armatore per la conclusione formale del contratto di trasporto. Il rinvio alla disciplina dell'agenzia comporta l'applicazione delle norme sulla provvigione (commisurata ai contratti conclusi grazie all'opera dell'agente), sull'indennità di fine rapporto e sul patto di non concorrenza.

Il raccomandatario-commissionario

La terza figura speciale è quella del raccomandatario che assume l'obbligo di trattare e concludere in nome proprio affari per conto dell'armatore o del vettore. In tale ipotesi si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza (artt. 1705-1707 c.c.). Il mandatario senza rappresentanza agisce in nome proprio ma per conto altrui: i terzi contrae con lui come controparte diretta, senza relazionarsi con il mandante; gli effetti dell'atto si producono però in capo al mandante, previa girata. Nel contesto marittimo, questa figura corrisponde al raccomandatario che — a nome proprio — stipula contratti di fornitura, noleggio o imbarco, assumendo personalmente la posizione contrattuale verso il terzo e poi 'girando' gli effetti all'armatore. Il rischio per il terzo è maggiore rispetto alle altre figure: egli contratta con il raccomandatario come controparte autonoma, senza diritto di azione diretta contro l'armatore, salvo i casi previsti dall'art. 1706 c.c.

Criteri di distinzione tra le tre figure

La distinzione tra le tre figure non sempre è nitida nella prassi, e la qualificazione del rapporto può essere oggetto di controversia. I criteri distintivi principali sono: (a) l'ampiezza dei poteri — massima per l'institore, intermedia per l'agente, peculiare per il commissionario; (b) la struttura della rappresentanza — diretta per l'institore e per il mandatario rappresentativo ex art. 287, assente per il commissionario; (c) la stabilità dell'incarico — strutturale per l'institore e l'agente, eventualmente episodica per il commissionario. In caso di dubbio, la qualificazione va operata guardando alla sostanza economica del rapporto e al grado di autonomia e stabilità concretamente esercitati dal raccomandatario.

Domande frequenti

Quando si applica la disciplina dell'institore al raccomandatario marittimo?

Quando il raccomandatario è preposto stabilmente all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di trasporto, con ampi poteri di gestione locale. In questo caso si applicano gli artt. 2203-2207 c.c. sull'institore.

Il raccomandatario-agente può concludere contratti in nome dell'armatore?

Di regola no: l'agente promuove la conclusione dei contratti senza poteri di firma, salvo che gli sia stata conferita anche la rappresentanza. La sua funzione tipica è di promozione e raccolta delle richieste, non di stipula.

Cosa distingue il raccomandatario ordinario ex art. 287 dal raccomandatario-commissionario ex art. 290?

Il raccomandatario ordinario agisce in nome dell'armatore (rappresentanza diretta); il commissionario agisce in nome proprio, assumendo personalmente la posizione contrattuale verso i terzi, pur operando per conto dell'armatore.

Un terzo che contratta con il raccomandatario-commissionario ha azione diretta contro l'armatore?

No, in linea di principio: il terzo ha come controparte il commissionario, che agisce in nome proprio. Può però chiedere la cessione delle azioni del commissionario verso il mandante nei limiti previsti dall'art. 1706 c.c.

Come si distingue in pratica il raccomandatario-agente dall'institore?

L'institore ha ampi poteri di gestione della sede locale e può compiere tutti gli atti dell'impresa. L'agente ha poteri limitati alla promozione dei contratti in una zona e non gestisce strutturalmente la sede: la distinzione dipende dall'ampiezza e dalla natura dei poteri concretamente conferiti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.