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Art. 2830 c.c. Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente
In vigore dal 19/04/1942
Se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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