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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2827 c.c. Luogo dell’iscrizione

In vigore dal 19/04/1942

L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.

In sintesi

  • L'ipoteca si iscrive presso l'Ufficio dei registri immobiliari (ex Conservatoria) del luogo dove si trova l'immobile.
  • Il criterio è quello della localizzazione del bene, non del domicilio del debitore o del creditore.
  • Per immobili situati in circoscrizioni diverse, occorrono iscrizioni distinte in ciascun ufficio competente.
  • La norma garantisce che chiunque voglia informarsi sulle ipoteche gravanti un immobile sappia esattamente dove cercare.
  • Il principio vale anche per le ipoteche legali e giudiziali, non solo per quelle volontarie.
Il principio di territorialità dell'iscrizione ipotecaria

L'articolo 2827 del Codice Civile stabilisce il criterio fondamentale per individuare l'ufficio competente per l'iscrizione dell'ipoteca immobiliare: la competenza spetta all'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile. Questo principio, apparentemente semplice, risponde a una logica sistematica precisa e ha implicazioni pratiche rilevanti.

Il sistema dei registri immobiliari italiani è organizzato su base territoriale: ogni immobile è censito in un preciso circondario e le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni che lo riguardano vengono effettuate nell'ufficio competente per quel territorio. Chiunque voglia conoscere lo stato ipotecario di un immobile sa esattamente dove effettuare le visure: nell'ufficio corrispondente al luogo fisico del bene.

L'attuale denominazione e competenza degli uffici

Le tradizionali Conservatorie dei Registri Immobiliari sono state incorporate nell'Agenzia delle Entrate — Territorio (già Agenzia del Territorio), che gestisce il sistema telematico dei registri immobiliari. Le iscrizioni avvengono oggi prevalentemente in forma telematica, ma il principio di competenza territoriale rimane invariato: la richiesta di iscrizione deve essere indirizzata all'ufficio competente per il luogo in cui l'immobile è situato.

La transizione al sistema telematico ha semplificato le procedure operative, consentendo ai notai e agli avvocati di trasmettere le note di iscrizione in via informatica, ma il criterio di competenza dell'art. 2827 c.c. rimane il punto di riferimento normativo per individuare l'ufficio corretto.

Ipoteche su immobili in circondari diversi

Quando un debitore offre in garanzia un complesso immobiliare composto da beni situati in diverse circoscrizioni territoriali, occorre procedere a iscrizioni separate presso ciascun ufficio competente. Non è possibile effettuare un'unica iscrizione per beni situati in circondari diversi: ogni ufficio gestisce solo gli immobili del proprio territorio.

Questa regola ha implicazioni operative rilevanti nei finanziamenti di grandi complessi produttivi, capannoni industriali distribuiti su più province, o patrimoni immobiliari articolati su più regioni. Il professionista deve verificare che tutte le iscrizioni siano state correttamente eseguite presso ciascun ufficio competente, pena la parziale inefficacia della garanzia.

Verifica dello stato ipotecario

Il principio dell'art. 2827 c.c. è il presupposto logico delle visure ipotecarie: chi intende acquistare un immobile o concedere un finanziamento garantito da ipoteca su di esso deve effettuare le visure nell'ufficio del luogo dove l'immobile è situato. La visura per nominativo (del debitore) e per immobile (per dati catastali) permette di verificare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni esistenti.

Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate consente oggi di effettuare queste visure anche a distanza, ma il riferimento rimane sempre l'ufficio territorialmente competente. La completezza della due diligence immobiliare richiede di non limitarsi all'ufficio della sede del debitore o del creditore, ma di verificare sistematicamente gli uffici corrispondenti a ciascun immobile offerto in garanzia.

Domande frequenti

Dove si iscrive un'ipoteca su un immobile a Milano?

Presso l'Ufficio dei registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate competente per la circoscrizione in cui si trova l'immobile, che nel caso di Milano corrisponde alla relativa circoscrizione territoriale.

Cosa succede se un'ipoteca viene iscritta nell'ufficio sbagliato?

L'iscrizione effettuata presso un ufficio incompetente è irregolare e non produce gli effetti tipici dell'ipoteca nei confronti dei terzi. Il creditore deve procedere a una nuova iscrizione nell'ufficio competente.

Come si trova l'ufficio competente per un dato immobile?

Si determina in base alla locazione dell'immobile nel territorio nazionale. L'Agenzia delle Entrate — Territorio gestisce gli uffici dei registri immobiliari e permette di individuare quello competente tramite i dati catastali dell'immobile.

Per un complesso immobiliare su più province occorrono iscrizioni separate?

Sì, per ogni immobile situato in una circoscrizione diversa occorre un'iscrizione separata nell'ufficio competente per quella circoscrizione. Un'unica iscrizione non può coprire immobili in circondari diversi.

Le visure ipotecarie si fanno nello stesso ufficio dove è avvenuta l'iscrizione?

Sì, le visure si effettuano nell'ufficio dei registri immobiliari competente per il luogo dell'immobile, che è lo stesso presso cui è avvenuta l'iscrizione. Il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate consente di effettuare visure anche a distanza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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