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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 27 regola il pagamento o deposito dell'indennità definitiva, dopo la stima.
  • Determinata l'indennità definitiva, si procede al conguaglio rispetto alla provvisoria.
  • In caso di diritti di terzi o dissenso, la somma è depositata.
  • Completa il quadro dei pagamenti aperto con l'art. 26.
  • Assicura che il ristoro corrisponda al valore accertato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 T.U. Espropriazione — Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorità espropriante dà notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli arti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 27 disciplina il pagamento o il deposito dell'indennità una volta che essa sia stata determinata in via definitiva, a seguito del procedimento di stima (art. 21). La norma chiude il ciclo dei pagamenti, assicurando che il ristoro corrisponda al valore del bene accertato e che le somme siano correttamente attribuite agli aventi diritto.

Dal provvisorio al definitivo

Determinata l'indennità definitiva, si procede al relativo pagamento, tenendo conto di quanto eventualmente già corrisposto o depositato a titolo provvisorio. Si effettua quindi un conguaglio: se la stima definitiva è superiore a quella provvisoria, è dovuta la differenza; se inferiore, si opera nei modi previsti dalla legge.

Il deposito definitivo

Anche per l'indennità definitiva, in presenza di dissenso, di diritti di terzi o di contestazioni sulla titolarità, la somma è depositata anziché pagata direttamente. Il deposito conserva la funzione di garanzia già vista per l'indennità provvisoria, mantenendo le somme a disposizione degli aventi diritto.

Il coordinamento con la stima

Il pagamento definitivo presuppone la conclusione del procedimento di determinazione definitiva, con la relazione di stima dei tecnici o della commissione provinciale. La misura dell'indennità definitiva può a sua volta essere contestata con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello (art. 54).

La funzione di garanzia

L'attenzione del legislatore alle modalità di pagamento e deposito risponde all'esigenza di assicurare che l'indennità raggiunga effettivamente l'avente diritto e che i terzi non restino privi di tutela. Il sistema dei depositi vincolati è lo strumento con cui si concilia la prosecuzione dell'esproprio con la protezione delle posizioni soggettive.

Tempi e svincolo

Le somme depositate sono svincolate a favore degli aventi diritto una volta definite le rispettive posizioni e accertata l'assenza di pesi o contestazioni. Il proprietario interessato deve attivarsi per ottenere lo svincolo, dimostrando la propria titolarità.

Profili pratici e tutela

Per il privato è importante verificare la corretta esecuzione del conguaglio tra indennità provvisoria e definitiva e, in caso di deposito, attivarsi tempestivamente per lo svincolo. La contestazione sull'ammontare dell'indennità definitiva segue la via dell'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello; i vizi del procedimento restano sindacabili davanti al giudice amministrativo.

Casi pratici

Caso 1: Conguaglio a favore del privato

La stima definitiva del bene di Tizio è superiore alla provvisoria: gli è corrisposta la differenza a conguaglio.

Caso 2: Deposito definitivo

Permanendo il dissenso di Caio, l'indennità definitiva è depositata in attesa della definizione delle posizioni.

Caso 3: Svincolo delle somme

Accertata la titolarità e l'assenza di pesi, Sempronio ottiene lo svincolo dell'indennità depositata a suo favore.

Domande frequenti

Cosa accade dopo la determinazione definitiva dell'indennità?

Si procede al pagamento o al deposito, con conguaglio rispetto a quanto già corrisposto a titolo provvisorio.

Quando si deposita l'indennità definitiva?

In caso di dissenso, di diritti di terzi o di contestazioni sulla titolarità del bene.

Come si contesta l'importo definitivo?

Con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello competente per territorio.

Come ottengo le somme depositate?

Occorre attivarsi per lo svincolo, dimostrando la titolarità e l'assenza di pesi o contestazioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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