← Torna a Espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se l'indennità provvisoria è condivisa, è pagata al proprietario.
  • Se non condivisa o vi sono diritti di terzi, è depositata.
  • Il deposito avviene di regola presso la Cassa depositi e prestiti.
  • Pagamento o deposito sono presupposto del decreto di esproprio.
  • Garantiscono il ristoro all'espropriato e ai terzi aventi diritto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 T.U. Espropriazione — Pagamento o deposito dell’indennità provvisoria

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto determinativo dell’indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina che il promotore dell’espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

1-bis. L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario nei casi di cui all’articolo 20, comma 8.

2. L’autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto dell’indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo stabilito.

3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma.

4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante.

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

8. Il provvedimento dell’autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai terzi l’opposizione per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia.

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l’autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.

10. Il promotore dell’espropriazione esegue il pagamento dell’indennità accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l’opposizione alla stima definitiva della indennità.

11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio.

Commento

Oggetto e ratio

L'art. 26 disciplina le modalità di corresponsione dell'indennità provvisoria, distinguendo tra pagamento diretto e deposito. La norma assicura che, prima dell'emanazione o dell'esecuzione del decreto di esproprio, il ristoro economico sia messo a disposizione dell'avente diritto, in attuazione della garanzia costituzionale dell'indennizzo. È un passaggio che collega l'apprensione del bene alla tutela patrimoniale del privato.

Il pagamento in caso di condivisione

Quando il proprietario ha condiviso la determinazione provvisoria dell'indennità (art. 20), la somma gli è pagata direttamente. La condivisione semplifica il procedimento e consente al privato di ottenere senza ritardi il ristoro pattuito, di regola nell'ambito di una cessione volontaria del bene.

Il deposito in caso di dissenso

Se il proprietario non ha condiviso la determinazione, oppure se sussistono diritti di terzi o contestazioni sulla titolarità, l'indennità non è pagata direttamente ma depositata. Il deposito consente di non bloccare il procedimento e, al tempo stesso, di mantenere le somme disponibili per chi risulterà avente diritto.

La sede del deposito

Il deposito è effettuato, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti o l'organismo a ciò preposto. Le somme depositate restano vincolate alla destinazione indennitaria e sono svincolate a favore degli aventi diritto secondo le regole di legge, una volta definite le rispettive posizioni.

Il presupposto del decreto di esproprio

Il pagamento o il deposito dell'indennità costituiscono, di regola, presupposto per l'emanazione e l'esecuzione del decreto di esproprio. Il sistema impedisce che il bene sia appreso senza che il corrispondente ristoro sia stato messo a disposizione del privato, salvaguardando l'effettività della garanzia indennitaria.

La tutela dei terzi

Il deposito assolve anche una funzione di garanzia verso i terzi titolari di diritti sul bene, le cui ragioni si trasferiscono sull'indennità (art. 25). Le somme depositate consentono di soddisfare, secondo l'ordine dovuto, creditori e altri aventi diritto, senza pregiudizio per la realizzazione dell'opera.

Profili pratici e tutela

Per il proprietario, conoscere se l'indennità sarà pagata o depositata è importante per pianificare lo svincolo delle somme e per far valere le proprie ragioni. In caso di deposito, occorre attivarsi per ottenere lo svincolo dimostrando la titolarità e l'assenza di pesi. Le questioni sull'ammontare restano oggetto dell'opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, mentre i vizi del procedimento sono sindacabili davanti al giudice amministrativo.

Casi pratici

Caso 1: Pagamento diretto

Avendo condiviso l'indennità, Tizio riceve il pagamento diretto della somma nell'ambito della cessione volontaria del fondo.

Caso 2: Deposito per dissenso

Caio non condivide l'indennità: la somma è depositata presso la Cassa depositi e prestiti in attesa della determinazione definitiva.

Caso 3: Deposito per diritti di terzi

Sul bene di Sempronio gravano diritti di terzi: l'indennità è depositata a garanzia di tutti gli aventi diritto.

Domande frequenti

Quando l'indennità provvisoria è pagata direttamente?

Quando il proprietario ha condiviso la determinazione provvisoria dell'indennità.

Quando è invece depositata?

In caso di dissenso del proprietario, di diritti di terzi o di contestazioni sulla titolarità del bene.

Dove avviene il deposito?

Di regola presso la Cassa depositi e prestiti o l'organismo a ciò preposto, con vincolo di destinazione.

Il pagamento è presupposto del decreto?

Sì: pagamento o deposito dell'indennità sono di regola presupposto per l'emanazione ed esecuzione del decreto di esproprio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.