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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→art. 175 CP→art. 176 CP→art. 178 CP→art. 179 CP→Cost. art. 97 - Buon andamento e imparzialità della PA→L. 241/1990 art. 1 - Princìpi del procedimento amministrativo→L. 241/1990 art. 3 - Motivazione del provvedimento→Art. 174 D.Lgs. 36/2023 – Joint venture nei settori speciali→Art. 180 D.Lgs. 36/2023 – Durata della concessione→Art. 173 D.Lgs. 36/2023 – Imprese collegate→Art. 181 D.Lgs. 36/2023 – Esclusioni specifiche nel settore delle concessioni→Art. 172 D.Lgs. 36/2023 – Modalità di affidamento e disciplina applicabile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Collocazione sistematica nell'art. 177 del Codice del 2023
L'art. 177 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro III dedicato a «Settori speciali e concessioni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «contratto di concessione e trasferimento del rischio operativo», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
Disciplina delle concessioni e rischio operativo
Le concessioni si distinguono dagli appalti per il trasferimento del rischio operativo al concessionario, secondo la definizione mutuata dalla direttiva 2014/23/UE: il concessionario ricava la propria remunerazione, in tutto o in parte, dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio e non beneficia di un corrispettivo pre-determinato dalla stazione appaltante. La distinzione tra rischio sulla domanda, rischio sull'offerta e rischio di disponibilità incide sulla disciplina applicabile e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica (decisione Eurostat). La materia si raccorda con le disposizioni sull'equilibrio economico-finanziario e con il contratto di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 193, di cui le concessioni costituiscono species qualificata.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 177 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime di Cassazione
Cass. Corte Cost., sent. n. 110/2017
Perché è importante: Concessioni e concorrenza
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Linee guida
Indicazioni ANAC sulle procedure di affidamento e gestione delle concessioni di lavori e servizi.
Casi pratici
Caso 1: Tizio concessionario e rischio operativo
Tizio, concessionario di un servizio pubblico locale, registra ricavi inferiori alle stime contenute nel piano economico-finanziario. Caio, concedente, verifica che la riduzione dei ricavi è imputabile al rischio di domanda assunto da Tizio in sede contrattuale: il rischio resta in capo al concessionario, salvo eventi straordinari riconducibili al fatto del concedente o a forza maggiore.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 177 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 177 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Qual è la differenza tra concessione e appalto di servizi?
La concessione comporta il trasferimento del rischio operativo al concessionario, che si remunera dallo sfruttamento economico dell'opera o del servizio; nell'appalto la stazione appaltante paga un corrispettivo predeterminato all'appaltatore.
Si può modificare la durata della concessione in corso di rapporto?
Solo entro i limiti dell'art. 186 del Codice, in coerenza con la disciplina europea sulle modifiche delle concessioni. Modifiche sostanziali implicano nuova gara.