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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 154 attribuisce agli ufficiali di navi da guerra degli Stati contraenti della Convenzione del 1884 il potere di fermare e verificare navi commerciali sospettate di aver commesso reati contro i cavi sottomarini.
  • Gli ufficiali possono esigere l'esibizione dei documenti sulla nazionalità della nave e redigere processi verbali di accertamento del reato.
  • I verbali degli ufficiali stranieri hanno valore probatorio fino a prova contraria limitatamente a quanto attestano di aver personalmente compiuto o visto.
  • Gli imputati e i testimoni hanno diritto di aggiungere osservazioni nella propria lingua, con efficacia processuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 D.Lgs. 259/2003 — Reati commessi in alto mare

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l’esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l’ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l’ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Commento

Il regime di polizia internazionale sui cavi sottomarini

L'articolo 154 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina uno degli aspetti più peculiari della tutela dei cavi sottomarini: il potere di ispezione e accertamento riconosciuto alle navi da guerra degli Stati contraenti della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884. In alto mare, dove non vi è sovranità territoriale di alcuno Stato, l'effettività della tutela penale dipende dalla capacità degli strumenti internazionali di creare un sistema di controllo cooperativo tra le marine militari degli Stati aderenti alla Convenzione.

Legittimazione all'ispezione

Il comma 1 stabilisce che gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi appositamente destinate a tale scopo da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 1884 — o che vi abbiano successivamente aderito — possono esercitare poteri di verifica su navi commerciali in alto mare. Il presupposto è che l'ufficiale abbia «ragionevoli motivi per supporre» che sia stato commesso a bordo uno dei reati previsti dalla Convenzione. Non è dunque necessaria una prova certa, ma un fondato sospetto basato su elementi oggettivi. I poteri dell'ufficiale si limitano all'esibizione dei documenti di nazionalità della nave: non è previsto un diritto di salire a bordo o perquisire, il che riflette il delicato equilibrio tra cooperazione internazionale e rispetto della sovranità delle navi commerciali.

La redazione dei processi verbali

Il comma 2 attribuisce agli stessi ufficiali il potere di compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. Questi verbali sono redatti secondo le forme e nella lingua del Paese dell'ufficiale che li compila, non necessariamente in italiano. Gli imputati e i testimoni hanno però il diritto di aggiungere nella propria lingua tutte le spiegazioni che ritengono utili, apponendovi la firma: questa garanzia linguistica tutela il diritto di difesa e la possibilità di contraddire le risultanze del verbale già nella fase di formazione dell'atto.

Forza probatoria dei verbali stranieri

Il comma 3 disciplina l'efficacia probatoria dei verbali compilati da ufficiali di navi straniere: essi fanno fede fino a prova contraria limitatamente a ciò che l'ufficiale attesta di aver personalmente fatto o di aver visto avvenire in sua presenza. Si tratta della classica efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, circoscritta però alla percezione diretta dell'ufficiale e non estesa a deduzioni, valutazioni o circostanze apprese da terzi. Questa formula bilancia la necessità di riconoscere valore agli accertamenti effettuati in alto mare — dove non vi è altra autorità pubblica — con la garanzia che le parti possano contestare le risultanze probatorie davanti al giudice italiano.

Casi pratici

Caso 1: La fregata francese che ferma il cargo italiano

Una fregata della Marina francese, Stato contraente della Convenzione del 1884, avvista in alto mare nel Mediterraneo un cargo italiano che nelle ore precedenti transitava sull'area dove è stato rilevato un danno a un cavo sottomarino. L'ufficiale comandante ritiene di avere ragionevoli motivi di sospetto e, ai sensi dell'articolo 154, chiede al comandante Tizio del cargo l'esibizione dei documenti di nazionalità della nave. Tizio è tenuto a esibirli; viene redatto un processo verbale in francese, con l'aggiunta delle osservazioni di Tizio in italiano. Il verbale potrà essere usato come prova nel procedimento penale italiano fino a prova contraria.

Caso 2: Il processo verbale straniero contestato

L'ufficiale di una nave da guerra tedesca redige un verbale in alto mare sull'Atlantico attestando di aver visto direttamente il peschereccio di Caio strappare con le reti un cavo sottomarino. Nel processo penale italiano, Caio contesta le risultanze del verbale sostenendo che quanto riportato è inaccurato. Il verbale fa fede solo di quanto l'ufficiale attesta di aver personalmente visto, ai sensi del comma 3, ma Caio ha la facoltà di offrire prova contraria davanti al giudice. Il giudice dovrà valutare le prove offerte da entrambe le parti.

Caso 3: Il testimone che aggiunge osservazioni in italiano

Durante una verifica effettuata da una nave da guerra spagnola su un peschereccio italiano, il mozzo Sempronio è indicato come testimone dell'incidente che ha coinvolto un cavo sottomarino. Il verbale è redatto in spagnolo dall'ufficiale. Sempronio, che non parla spagnolo, esercita il diritto riconosciuto dal comma 2 di aggiungere le proprie osservazioni in italiano, apponendovi la propria firma. Queste dichiarazioni entrano a far parte del verbale e potranno essere valutate dal giudice italiano nel procedimento.

Domande frequenti

Quali navi possono esercitare i poteri di verifica previsti dall'articolo 154?

Le navi da guerra o le navi appositamente destinate a tale scopo dagli Stati contraenti della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884 o dai Paesi che vi hanno successivamente aderito.

Gli ufficiali stranieri possono salire a bordo della nave italiana per fare ispezioni?

No. Il potere previsto dall'articolo 154 si limita alla richiesta di esibizione dei documenti di nazionalità della nave e alla redazione di verbali. Non è previsto un diritto di abbordaggio o perquisizione.

In quale lingua viene redatto il processo verbale?

Nella lingua del Paese dell'ufficiale che lo redige. Imputati e testimoni hanno però il diritto di aggiungere nella propria lingua osservazioni e spiegazioni, che fanno parte del verbale.

Qual è il valore probatorio del verbale redatto da un ufficiale straniero?

Fa fede fino a prova contraria limitatamente a quanto l'ufficiale attesta di aver personalmente compiuto o visto accadere in sua presenza. Le parti possono offrire prova contraria davanti al giudice italiano.

Cosa si intende per 'ragionevoli motivi per supporre' che sia stato commesso un reato?

Non è richiesta la prova certa, ma un fondato sospetto basato su elementi oggettivi concreti. L'ufficiale deve poter argomentare in modo verificabile la ragione per cui ritiene possibile che il reato sia stato commesso a bordo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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