- I cittadini di Stati CEPT in possesso della licenza rilasciata ai sensi della raccomandazione CEPT possono operare temporaneamente in Italia senza formalità, rispettando le norme italiane.
- I radioamatori italiani che soggiornano in Paesi CEPT possono richiedere al Ministero l'attestazione di conformità della propria autorizzazione alle prescrizioni internazionali.
- L'esercizio all'estero è soggetto alle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni, alle raccomandazioni CEPT e alle leggi del Paese visitato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 140 D.Lgs. 259/2003 — Attività di radioamatore all’estero
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La reciprocità internazionale nel servizio radioamatoriale
L'articolo 140 disciplina due distinte fattispecie di mobilità internazionale dei radioamatori: l'operatività temporanea in Italia di cittadini CEPT (comma 1) e l'operatività temporanea all'estero dei radioamatori italiani (commi 2 e 3). La norma riflette il sistema di reciprocità che caratterizza il servizio di radioamatore a livello internazionale: una comunità globale di appassionati che comunicano attraverso le frontiere, facilitata da accordi di armonizzazione che consentono la portabilità delle licenze nei Paesi aderenti.
Operatività in Italia di radioamatori CEPT stranieri
Il comma 1 stabilisce che i cittadini di Stati CEPT in possesso di una licenza rilasciata ai sensi della corrispondente raccomandazione CEPT sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili terrestri in Italia senza necessità di formalità. L'assenza di formalità — concetto che esclude la necessità di richiedere un'autorizzazione italiana separata — è il cardine del sistema di reciprocità CEPT: il radioamatore straniero porta con sé la propria licenza nazionale, che vale in Italia per soggiorni temporanei. È però obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in Italia: questo richiamo include il rispetto del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, delle norme tecniche dell'allegato n. 26, delle potenze massime ammesse e delle eventuali restrizioni su bande specifiche. L'eccezione del mezzo aereo è confermata anche per gli stranieri, in coerenza con il comma 2 dell'articolo 134.
Operatività all'estero dei radioamatori italiani
Il comma 2 disciplina il meccanismo inverso: il radioamatore italiano che voglia operare temporaneamente in un Paese CEPT può richiedere al Ministero un'attestazione che certifica la rispondenza della propria autorizzazione italiana alle prescrizioni della raccomandazione CEPT (nella specie, il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, che recepì la raccomandazione CEPT T/R 61-01). Questa attestazione — che nell'uso radioamatoriale internazionale è spesso chiamata «CEPT licence» o «HAREC» (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) — funge da documento di riconoscimento internazionale della licenza italiana. Il radioamatore italiano titolare di questo documento può operare in tutti i Paesi CEPT aderenti alla raccomandazione T/R 61-01 senza necessità di richiesta di autorizzazione locale.
Il rispetto delle norme del Paese visitato
Il comma 3 stabilisce che l'esercizio della stazione all'estero è soggetto al rispetto del Regolamento delle radiocomunicazioni ITU, delle raccomandazioni CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. Questo richiamo è fondamentale: la reciprocità non significa che il radioamatore italiano possa fare all'estero tutto ciò che è consentito in Italia. Ogni Paese ha le proprie specificità: alcune bande accessibili in Italia potrebbero essere riservate ad altri servizi nel Paese visitato, e le potenze massime ammesse possono differire. Il radioamatore che si reca all'estero è tenuto a informarsi preventivamente sulle norme locali.
Casi pratici
Caso 1: Radioamatore tedesco che opera temporaneamente in Italia
Hans, radioamatore tedesco di classe A, si trova in vacanza in Italia per tre settimane. Porta con sé un ricetrasmettitore portatile HF. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 140, essendo la Germania un Paese CEPT e avendo Hans una licenza CEPT, può operare in Italia senza presentare alcuna domanda al Ministero italiano. Deve però rispettare le norme italiane: le bande previste dal Piano di ripartizione italiano, le potenze massime consentite per la sua classe e le norme tecniche dell'allegato n. 26. Hans opera senza problemi identificandosi con il proprio nominativo tedesco preceduto dal prefisso I/.
Caso 2: Radioamatore italiano che richiede l'attestazione CEPT per un viaggio in Francia
Tizio, radioamatore italiano di classe A, si prepara per una vacanza di due mesi in Francia e vuole portare la propria stazione portatile. Prima della partenza, richiede all'ufficio competente del Ministero l'attestazione di rispondenza della propria autorizzazione alle prescrizioni del decreto del 1° dicembre 1990 (CEPT T/R 61-01). Il Ministero rilascia l'attestazione. In Francia, Tizio opera liberamente con il prefisso TM/ davanti al proprio nominativo italiano, rispettando le norme francesi in materia radioamatoriale.
Caso 3: Radioamatore italiano in Paese non CEPT: le procedure diverse
Caio intende passare sei mesi in Brasile per ragioni di lavoro e vuole continuare la propria attività radioamatoriale. Il Brasile non aderisce alla CEPT: il meccanismo del comma 2 dell'articolo 140 (attestazione CEPT) non è applicabile. Caio deve informarsi sui requisiti dell'Amministrazione brasilena per i radioamatori stranieri in visita: la ANATEL (l'autorità brasiliana) richiede una domanda formale con documentazione della licenza italiana. Il comma 3 dell'articolo 140 conferma che l'operatività all'estero è comunque soggetta alle norme vigenti nel Paese visitato.
Domande frequenti
Un radioamatore straniero può usare la propria stazione radio in Italia senza autorizzazione italiana?
Sì, se è cittadino di un Paese CEPT e possiede una licenza conforme alla relativa raccomandazione. Può operare temporaneamente in Italia senza formalità burocratiche, ma deve rispettare le norme italiane: bande di frequenza, potenze ammesse e norme tecniche dell'allegato n. 26.
Come posso usare la mia stazione radioamatoriale in un altro Paese europeo?
Per i Paesi CEPT aderenti alla raccomandazione T/R 61-01 puoi richiedere al Ministero l'attestazione di conformità della tua autorizzazione italiana. Con questo documento operi nei Paesi CEPT senza ulteriori formalità, rispettando le norme locali.
Il meccanismo CEPT vale anche per operare al di fuori dell'Europa?
No. Il meccanismo di reciprocità CEPT è applicabile solo nei Paesi aderenti alla CEPT. Per i Paesi non CEPT (come USA, Brasile, Giappone) occorre verificare le procedure specifiche dell'autorità regolatoria locale del Paese di destinazione.
Posso operare come radioamatore dall'aereo durante un volo commerciale?
No. Sia l'articolo 134, comma 2, sia la norma sul riconoscimento CEPT escludono il mezzo aereo. Le comunicazioni radio da aeromobili sono soggette a normativa aeronautica specifica e al controllo del traffico aereo.
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