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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi rompe o guasta un cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posato, interrompendo o impedendo le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro.
  • La fattispecie si applica alle acque territoriali e alle acque internazionali, per cavi che toccano il territorio di uno o più Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884.
  • La norma si applica anche ai cavi legalmente posati ma temporaneamente non utilizzati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 146 D.Lgs. 259/2003 — Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Commento

La tutela penale dei cavi sottomarini di comunicazione

L'articolo 146 introduce una fattispecie penale specifica: il danneggiamento di cavi sottomarini di comunicazione elettronica. La norma ha radici storiche profonde: i cavi sottomarini transoceanici costituiscono l'infrastruttura portante delle comunicazioni internazionali fin dalla seconda metà dell'Ottocento, e la loro protezione è oggetto di accordi internazionali che precedono di decenni il diritto delle comunicazioni moderno. La Convenzione internazionale del 14 marzo 1884 «per la protezione dei cavi sottomarini» è il riferimento normativo internazionale richiamato dall'articolo: è ancora in vigore e vincola i Paesi che vi hanno aderito (tra cui l'Italia) a reprimere i danneggiamenti dei cavi.

La fattispecie tipica: interruzione delle comunicazioni

Il comma 1 descrive la fattispecie base: chiunque rompe o guasta un cavo sottomarino o altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posato, in modo da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche. L'elemento materiale è il danneggiamento fisico del cavo o dell'impianto; l'elemento di evento è l'interruzione o l'impedimento delle comunicazioni. La fattispecie si applica sia nelle acque territoriali sia fuori di esse (acque internazionali): questo è coerente con la Convenzione del 1884, che si applica alle acque alte (alto mare) e non solo alle acque territoriali degli Stati aderenti. Il requisito che il cavo «tocchi il territorio di uno o più degli Stati contraenti» della Convenzione delimita l'ambito di applicazione ai cavi con punti di atterraggio in Paesi aderenti all'accordo internazionale.

Il danneggiamento di cavi temporaneamente non utilizzati

Il comma 2 estende l'applicazione della norma al caso di cavi legalmente posati ma temporaneamente non utilizzati. Questa estensione è importante: la protezione non è funzionale all'uso corrente del cavo, ma alla sua integrità fisica in quanto infrastruttura legalmente posata. Un cavo dismesso ma non ancora rimosso, o un cavo in manutenzione temporaneamente disattivato, beneficia della stessa tutela di un cavo operativo. La ratio è quella di proteggere l'infrastruttura fin dalla posa, indipendentemente dallo stato operativo in un determinato momento.

La severità della sanzione e il contesto internazionale

La pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da 150 a 1.500 euro riflettono la gravità del danno potenziale: la rottura di un singolo cavo sottomarino transoceanico può interrompere il traffico dati intercontinentale tra continenti interi. I cavi sottomarini trasportano oggi circa il 95% del traffico internet globale: la loro protezione è una questione di sicurezza non solo delle comunicazioni ma dell'intera economia digitale. Il sistema sanzionatorio del Codice è integrato dai meccanismi di responsabilità civile previsti dalla Convenzione del 1884, che impone ai danneggianti anche il risarcimento del costo della riparazione del cavo.

Casi pratici

Caso 1: Danneggiamento colposo di un cavo sottomarino da parte di un peschereccio

Una nave peschereccia trascina le proprie reti sul fondale e, in modo non intenzionale, aggancia e rompe un cavo sottomarino di comunicazione che corre lungo le coste. Il danno provoca l'interruzione di una parte delle comunicazioni elettroniche internazionali. Nonostante l'assenza di dolo, la fattispecie dell'articolo 146 potrebbe essere contestata: la norma non specifica «dolosamente», ma nell'interpretazione delle fattispecie penali il danneggiamento colposo è generalmente trattato diversamente. Il comandante della nave sarà comunque esposto a responsabilità civile per il costo della riparazione del cavo.

Caso 2: Sabotaggio intenzionale di un cavo sottomarino

Tizio, imbarcato su una nave mercantile che transitava sopra un cavo di comunicazione transatlantico nelle acque internazionali, taglia deliberatamente il cavo con attrezzatura speciale. L'interruzione parziale delle comunicazioni transatlantiche è rilevata dai gestori del cavo entro poche ore. Le autorità giudiziarie del primo Paese contraente della Convenzione del 1884 che ha giurisdizione procedono: Tizio è accusato ai sensi dell'articolo 146 del Codice e delle norme nazionali di recepimento della Convenzione del 1884, con pena fino a tre anni di reclusione.

Caso 3: Danneggiamento di un cavo temporaneamente non utilizzato

Nel corso di lavori di escavazione subacquea in un porto, una draga di Caio rompe un cavo sottomarino di comunicazione legalmente posato ma attualmente non attivo, in attesa di essere riattivato per un nuovo collegamento. Caio ritiene di non aver commesso alcuna violazione perché il cavo non era in funzione. Il comma 2 dell'articolo 146 chiarisce però che la norma si applica anche ai cavi temporaneamente non utilizzati: Caio è esposto alle sanzioni penali e al risarcimento dei danni.

Domande frequenti

L'articolo 146 si applica anche in acque internazionali, fuori dal mare italiano?

Sì. La norma si applica sia nelle acque territoriali sia al di fuori di esse, a condizione che il cavo tocchi il territorio di uno o più Stati aderenti alla Convenzione internazionale del 14 marzo 1884. Questa convenzione estende la protezione ai cavi nelle acque alte (alto mare).

Se rompo accidentalmente un cavo durante lavori subacquei, sono perseguibile?

La norma non richiede esplicitamente il dolo, ma nell'applicazione penale il trattamento del danneggiamento colposo dipende dall'interpretazione delle fattispecie. In ogni caso, chi ha causato la rottura è esposto a responsabilità civile per il costo della riparazione, indipendentemente dall'intenzionalità.

La protezione vale anche per i cavi che non sono più in uso?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 146 estende espressamente la tutela ai cavi legalmente posati e temporaneamente non utilizzati. La protezione copre l'infrastruttura in quanto tale, non solo le trasmissioni in corso.

Qual è la pena prevista per chi danneggia un cavo sottomarino?

La reclusione da uno a tre anni e la multa da 150 a 1.500 euro. Queste sanzioni si aggiungono alla responsabilità civile per il risarcimento dei danni, incluso il costo della riparazione del cavo, che può essere ingentissimo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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