- L'articolo 151 sanziona con ammenda da 150 a 1.500 euro chi viola le norme sui segnali nautici prescritti durante le operazioni di posa o riparazione di cavi sottomarini.
- Risponde il comandante di nave che, durante le operazioni sul cavo, non espone i segnali previsti per prevenire gli abbordi in mare.
- È punito anche il comandante o padrone che, vedendo i segnali, non mantiene la distanza minima di un miglio nautico dalla nave posacavi.
- Analoga sanzione colpisce chi non si tiene ad almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali che indicano la posizione del cavo sottomarino.
Testo dell'articoloVigente
Art. 151 D.Lgs. 259/2003 — Inosservanza della disciplina sui segnali
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare; b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica; c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico. articolo precedente articolo successivo
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Commento
Ratio della disciplina sui segnali
L'articolo 151 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) presidia uno degli aspetti più pratici della tutela dei cavi sottomarini: il rispetto della segnaletica nautica durante le operazioni di posa, riparazione e manutenzione. I cavi sottomarini di comunicazione elettronica vengono oggi posati e riparati da navi specializzate, le cosiddette cable ships, che durante le operazioni sono vincolate a ridotta manovrabilità e devono perciò essere protette da avvicinamenti non autorizzati di altre imbarcazioni. La disciplina sui segnali è lo strumento con cui il diritto internazionale e quello interno coordinano il traffico marittimo attorno a questi delicati lavori.
Le tre ipotesi sanzionate
Il comma 1 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro per tre distinte tipologie di comportamento. La lettera a) colpisce il comandante della nave posacavi che, durante le operazioni di posa o riparazione, omette di esporre i segnali prescritti per prevenire gli abbordi in mare: si tratta di una responsabilità attiva in capo a chi gestisce le operazioni sul cavo. La lettera b) colpisce invece il comandante o padrone di qualsiasi altra nave che, pur vedendo i segnali o essendo in condizione di vederli, non si ritira o non si mantiene ad almeno un miglio nautico dalla nave impegnata nelle operazioni: la distanza minima di un miglio è fissata per garantire uno spazio di manovra sicuro attorno al cantiere sottomarino. La lettera c) completa il quadro sanzionando chi non mantiene almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali che indicano la posizione dei cavi sottomarini nelle acque in cui sono stati posati: questa prescrizione opera in modo continuativo e non è limitata alle fasi di posa o riparazione, fungendo da protezione permanente dell'infrastruttura.
Natura amministrativa e rapporto con le fattispecie penali
A differenza degli articoli 146, 147 e 149 che prevedono sanzioni penali (reclusione, arresto, multa), l'articolo 151 configura illeciti di natura amministrativa. Ciò riflette la minore gravità oggettiva delle condotte sanzionate, che consistono in violazioni procedurali di regole di navigazione piuttosto che in danneggiamenti materiali dell'infrastruttura. Tuttavia, la violazione delle regole sui segnali può concorrere con le fattispecie penali quando, in conseguenza della mancata osservanza della distanza prescritta, si verifichi poi un danno effettivo al cavo: in quel caso le sanzioni amministrative e penali si cumulano.
Riferimento alle convenzioni internazionali
Le norme sui segnali richiamate dall'articolo 151 trovano la loro fonte primaria nel Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) e nelle disposizioni specifiche della Convenzione di Parigi del 1884, che già prevedevano obblighi di segnalazione per le navi impegnate nella posa e riparazione di cavi sottomarini. Il legislatore nazionale non ha riprodotto nel testo del Codice il contenuto tecnico di tali norme, ma vi rinvia attraverso la formula «norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare», affidando la determinazione dei requisiti tecnici alle fonti internazionali vincolanti.
Casi pratici
Caso 1: La nave posacavi senza segnali
La nave specializzata di Alfa S.p.A. è impegnata nella riparazione di un cavo sottomarino nel Canale di Sicilia. Il capo operazioni Tizio, per ragioni di presunta efficienza operativa, omette di esporre le apposite boe e il segnalamento luminoso notturno prescritti dalle convenzioni internazionali. Un peschereccio che transita nella zona non viene avvertito e si avvicina pericolosamente alla zona di lavoro. Tizio risponde della violazione di cui all'articolo 151 comma 1 lettera a) e la società Alfa S.p.A. è soggetta alla sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro.
Caso 2: Il comandante che ignora i segnali
Il comandante Caio è alla guida di un traghetto che naviga nell'area in cui è segnalata una nave posacavi con i prescritti segnali internazionali. Caio, pur avendo in visuale diretta i segnali, decide di non alterare la propria rotta per non accumulare ritardo, transitando a meno di mezzo miglio nautico dalla nave posacavi. Caio viola l'articolo 151 comma 1 lettera b), che impone il mantenimento di almeno un miglio nautico di distanza dalla nave impegnata nelle operazioni.
Caso 3: Il diportista e la linea dei segnali
Sempronio è a bordo della propria barca a vela e naviga in acque in cui è indicata la presenza di cavi sottomarini segnalata da boe apposite. Non essendovi al momento alcuna operazione di posa o riparazione in corso, Sempronio non presta attenzione alla segnaletica e transita a meno di cento metri dalla linea delle boe. Sempronio viola l'articolo 151 comma 1 lettera c), che impone di mantenersi ad almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali indicanti la posizione del cavo, indipendentemente dallo svolgimento di operazioni.
Domande frequenti
Quale distanza minima va mantenuta dalla nave posacavi durante le operazioni?
L'articolo 151 comma 1 lettera b) impone di mantenersi ad almeno un miglio nautico dalla nave che sta ponendo o riparando il cavo sottomarino.
Quale distanza va invece mantenuta dalla linea dei segnali del cavo quando non ci sono operazioni in corso?
La lettera c) del comma 1 prescrive una distanza minima di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali che indicano la posizione dei cavi sottomarini, in modo permanente e non solo durante le operazioni.
Le sanzioni dell'articolo 151 sono penali o amministrative?
Sono sanzioni amministrative pecuniarie da 150 a 1.500 euro, di natura non penale, diversamente dagli articoli 146, 147 e 149 che prevedono sanzioni penali.
Chi è tenuto a esporre i segnali durante le operazioni sul cavo?
Il comandante della nave impegnata nella posa o riparazione del cavo è responsabile dell'esposizione dei segnali prescritti. L'omissione è sanzionata dalla lettera a) del comma 1.
Se si violano le distanze e poi si danneggia il cavo, si applica solo la sanzione amministrativa?
No. In caso di danno effettivo al cavo, si applica la disciplina penale degli articoli 146-149, che può cumularsi con la sanzione amministrativa dell'articolo 151 per la violazione delle norme sui segnali.
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