- L'articolo 152 sanziona con arresto fino a sei mesi e ammenda da 150 a 1.500 euro l'ancoraggio a meno di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino conoscibile.
- È punito il comandante che urta un segnale di posizionamento del cavo.
- Il padrone di barca da pesca che non mantiene le reti ad almeno un miglio dalla nave posacavi risponde della medesima sanzione.
- La stessa sanzione colpisce il pescatore che non tiene le reti a un quarto di miglio dalla linea dei segnali del cavo.
- È previsto un regime di tolleranza per consentire al pescatore di terminare l'operazione di pesca in corso entro un massimo di quattro ore.
Testo dell'articoloVigente
Art. 152 D.Lgs. 259/2003 — Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. È punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino; b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore; c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 152 Cod. Amb. — poteri di controllo e sostitutivi
- Art. 152 D.Lgs. 209/2005 — Mandatario per la liquidazione dei sinistri
- Art. 152 D.Lgs. 42/2004 — Interventi soggetti a particolari prescrizioni
- Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale
- Articolo 152 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 152 C.d.S.: Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
Commento
Ambito di applicazione e ratio
L'articolo 152 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) disciplina due categorie di comportamenti che possono mettere a rischio l'integrità dei cavi sottomarini: l'ancoraggio in prossimità dei cavi e l'utilizzo di reti da pesca nelle medesime zone. Si tratta di condotte che, nella prassi marittima quotidiana, rappresentano le principali cause di danneggiamento non doloso dei cavi sottomarini a livello mondiale. La norma stabilisce distanze minime tassative e regola le modalità di gestione delle situazioni in cui il pescatore si trova già con le reti in acqua al momento in cui sopraggiunge la nave posacavi.
Il divieto di ancoraggio
La lettera a) del comma 1 vieta il getto dell'ancora a una distanza inferiore a un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui il comandante possa conoscere la posizione mediante segnali o in altro modo. Il riferimento alla conoscibilità tramite segnali o «in altro modo» abbraccia sia la segnaletica nautica fisica sia le informazioni contenute nelle carte nautiche ufficiali, nelle avvisi ai naviganti e nei sistemi elettronici di navigazione moderni. Il comandante non può dunque eccepire di non sapere della presenza del cavo quando questa risulti da fonti documentali ordinariamente consultate in una navigazione diligente. La medesima lettera sanziona anche l'urto di un segnale destinato a indicare la posizione di un cavo sottomarino, condotta che può comprometterne la visibilità per le altre imbarcazioni.
Le reti da pesca e le distanze minime
La lettera b) impone al padrone di barca da pesca di tenere le proprie reti a non meno di un miglio nautico dalla nave che sta ponendo o riparando un cavo sottomarino. Il comma prevede un importante temperamento pratico: i padroni che già si trovano con le reti in acqua quando sopraggiunge la nave posacavi non sono tenuti a ritirarle immediatamente, ma hanno il tempo necessario per completare l'operazione di pesca in corso, con un limite invalicabile di quattro ore. Decorso tale termine, l'obbligo di mantenere la distanza prescritta diventa cogente senza ulteriori eccezioni. La lettera c) introduce un obbligo di distanza parallelo rispetto alla linea dei segnali che indicano la posizione di un cavo: il padrone deve tenere le reti ad almeno un quarto di miglio da tale linea, misura che opera indipendentemente dal fatto che una nave posacavi stia operando in quel momento.
Sanzione penale e confronto con l'articolo 151
A differenza dell'articolo 151, che prevede sanzioni puramente amministrative, l'articolo 152 configura illeciti penali: arresto fino a sei mesi e ammenda da 150 a 1.500 euro. La maggiore gravità della sanzione riflette il pericolo più diretto per l'infrastruttura: un'ancora che cade su un cavo o reti da pesca che lo trascinano possono causare danni immediati e severi, mentre la violazione delle norme sui segnali è una condotta preparatoria che aumenta il rischio senza necessariamente concretizzarlo. In aggiunta, nel caso di effettivo danno al cavo, si applicano anche le fattispecie degli articoli 146-149.
Casi pratici
Caso 1: L'ancora gettata sul cavo
Il comandante Tizio, al timone di un cargo, cerca ormeggio di emergenza in una zona portuale adriatica. Le carte nautiche a disposizione indicano il tracciato di un cavo sottomarino a meno di cento metri dalla posizione di ancoraggio prescelta. Tizio, in fretta, getta l'ancora senza verificare le carte. L'ancora si posa a meno di un quarto di miglio dal cavo e danneggia una boa di segnalazione. Tizio risponde ex articolo 152 comma 1 lettera a): la sua ignoranza della posizione del cavo è inescusabile perché la posizione era conoscibile tramite le carte nautiche che avrebbe dovuto consultare.
Caso 2: Il peschereccio che deve recuperare le reti entro quattro ore
Il padrone Caio ha calato le reti a un miglio scarso dalla zona dove sopraggiunge improvvisamente una nave posacavi che inizia le operazioni di riparazione di un cavo. Caio viene avvisato dalla nave posacavi che si trova entro la distanza vietata. Il comma 1 lettera b) gli concede il tempo necessario per terminare l'operazione di pesca in corso, ma non oltre quattro ore. Caio recupera le reti entro due ore e si allontana: nessuna violazione. Se avesse superato le quattro ore senza ritirare le reti, avrebbe risposto della sanzione prevista dall'articolo 152.
Caso 3: Il peschereccio e la linea delle boe
Sempronio effettua la pesca a strascico in acque dove è indicata la presenza di un cavo sottomarino con una linea di boe arancioni. Sempronio, concentrato sulla pesca, sposta progressivamente la barca fin a portare le reti a meno di cento metri dalla linea delle boe, senza che ci sia alcuna nave posacavi in zona. Pur in assenza di operazioni sul cavo, Sempronio viola l'articolo 152 comma 1 lettera c), che impone di tenere le reti ad almeno un quarto di miglio dalla linea dei segnali di posizione del cavo indipendentemente dallo svolgimento di lavori.
Domande frequenti
A quale distanza minima dai cavi sottomarini è vietato gettare l'ancora?
È vietato ancorare a meno di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui il comandante possa conoscere la posizione tramite segnali o carte nautiche.
I pescatori devono ritirare immediatamente le reti quando sopraggiunge una nave posacavi?
No. Il comma 1 lettera b) riconosce ai padroni di barche da pesca il tempo necessario per terminare l'operazione in corso, ma questo periodo non può superare le quattro ore. Decorso tale termine, le reti devono essere ritirate per rispettare la distanza minima di un miglio dalla nave posacavi.
Le distanze dai cavi valgono solo quando ci sono operazioni di manutenzione in corso?
No. La distanza di un quarto di miglio dalla linea dei segnali di posizione del cavo (lettera c) si applica in modo permanente, indipendentemente dal fatto che una nave posacavi stia operando in quel momento.
Le sanzioni dell'articolo 152 sono penali o amministrative?
Sono sanzioni penali: arresto fino a sei mesi e ammenda da 150 a 1.500 euro, a differenza dell'articolo 151 che prevede sanzioni amministrative.
Un comandante può difendersi dicendo di non sapere dove si trovava il cavo?
Solo se la posizione del cavo non era conoscibile con ordinaria diligenza. Se la posizione risultava da segnali nautici fisici o da carte ufficiali, il comandante non può eccepire ignoranza: la norma punisce chi avrebbe potuto conoscere la posizione del cavo.
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