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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chi imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione senza autorizzazione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
  • Chi, svolgendo attività che richiedono tali strumenti, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino è punito ai sensi dell'articolo 147 con pene aumentate.
  • La norma distingue tra il mero possesso a bordo di strumenti potenzialmente pericolosi (illecito amministrativo) e l'uso doloso degli stessi per il danneggiamento (illecito penale aggravato).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 D.Lgs. 259/2003 — Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.

2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene sono aumentate. articolo precedente articolo successivo

Commento

La fattispecie del possesso di strumenti potenzialmente pericolosi per i cavi

L'articolo 148 completa il sistema di protezione degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, affiancando alle fattispecie dell'articolo 146 (danneggiamento) e dell'articolo 147 (omessa denuncia di ritrovamento) una norma che sanziona il possesso a bordo di strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini. La ratio della norma è quella di creare un presidio preventivo: non è necessario che il danno si sia verificato per applicare la sanzione, è sufficiente che a bordo vi siano strumenti idonei al danneggiamento senza autorizzazione.

La distinzione tra chi è autorizzato e chi non lo è

Il comma 1 sanziona con sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini, «salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti». La clausola di salvaguardia è fondamentale: molti operatori marittimi e subacquei svolgono attività perfettamente legittime che richiedono attrezzature potenzialmente dannose per i cavi — si pensi ai sistemi di taglio per la rimozione di cavi dismessi, ai ROV (Remotely Operated Vehicles) per le ispezioni sottomarine, alle macchine di posa e rimozione cavi dei grandi operatori di telecomunicazioni. Per questi soggetti, il possesso a bordo degli strumenti è autorizzato nell'ambito della loro attività professionale e non integra la fattispecie. La violazione riguarda chi trasporta questi strumenti senza alcuna giustificazione autorizzativa.

L'aggravamento sanzionatorio per il danneggiamento doloso

Il comma 2 regola una fattispecie distinta e più grave: chi, svolgendo legittimamente le attività per cui possiede gli strumenti, rompe o guasta volontariamente (dolosamente) un cavo sottomarino. In questo caso si applica l'articolo 147 (da intendersi come riferimento all'articolo 146, la norma che disciplina il danneggiamento penalmente rilevante) «ma le pene sono aumentate». L'aumento di pena riflette la maggiore rimproverabilità di chi, avendo accesso legittimo agli strumenti e alle zone dove si trovano i cavi, ne abusa deliberatamente: il soggetto autorizzato ha non solo la capacità tecnica di danneggiare l'infrastruttura, ma anche la fiducia dell'amministrazione per l'accesso alle zone protette.

Il coordinamento con il sistema di protezione internazionale dei cavi

La norma si raccorda con la Convenzione del 1884, che impone agli Stati aderenti di adottare misure sia repressive (articolo 146) sia preventive per la protezione dei cavi. La previsione di sanzioni per il mero possesso a bordo di strumenti potenzialmente pericolosi rientra in questo quadro preventivo: consente alle forze di vigilanza marittima di intervenire prima che il danno si verifichi, riducendo il rischio di sabotaggio deliberato dell'infrastruttura dei cavi internazionali.

Casi pratici

Caso 1: Controllo in porto di strumenti non autorizzati a bordo

La Guardia Costiera effettua un controllo su un'imbarcazione da pesca sportiva di Tizio e rinviene a bordo attrezzature da taglio subacqueo (cesoie idrauliche) del tipo utilizzato anche per tagliare cavi sottomarini. Tizio non è in possesso di alcuna autorizzazione per svolgere attività subacquee o di taglio cavi. Ai sensi dell'articolo 148, comma 1, Tizio viene sanzionato con una sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro per l'imbarco di strumenti idonei a danneggiare impianti sottomarini senza la necessaria autorizzazione.

Caso 2: Operatore subacqueo autorizzato che danneggia dolosamente un cavo

Caio è un operatore subacqueo con regolare autorizzazione per interventi di rimozione di cavi dismessi su una rotta specifica. Durante uno degli interventi, intenzionalmente taglia anche un cavo operativo adiacente, causando l'interruzione delle comunicazioni. Le autorità accertano che Caio aveva l'autorizzazione per portare a bordo gli strumenti di taglio (escludendo la violazione del comma 1) ma ha agito dolosamente (integrando la fattispecie del comma 2). Le pene dell'articolo 146 vengono applicate nella misura aumentata prevista dall'articolo 148, comma 2.

Caso 3: Distinzione tra possesso autorizzato e non autorizzato

Sempronio, dipendente di una società specializzata nella posa e manutenzione di cavi sottomarini di fibra ottica, imbarca regolarmente a bordo della nave della società attrezzature di taglio, saldatura e giunzione dei cavi. L'autorizzazione è implicita nell'ambito della propria attività professionale regolarmente autorizzata. Sempronio non integra la fattispecie del comma 1 dell'articolo 148: è «autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti». La clausola di salvaguardia esclude la sanzione amministrativa per chi opera in modo legittimo.

Domande frequenti

Posso portare a bordo di una barca strumenti di taglio subacqueo senza autorizzazione?

Se gli strumenti sono idonei a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione, il mero imbarco senza autorizzazione è sanzionato con sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro ai sensi dell'articolo 148, comma 1.

Le imprese che posano o riparano cavi sottomarini rischiano la sanzione dell'articolo 148?

No. Il comma 1 esclude espressamente chi è «autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti». Le imprese specializzate nella posa, manutenzione e rimozione di cavi sottomarini sono autorizzate a portare a bordo le relative attrezzature.

Cosa succede se un operatore autorizzato usa i propri strumenti per danneggiare intenzionalmente un cavo?

Si applica la fattispecie del comma 2 dell'articolo 148: il danneggiamento doloso da parte di un operatore autorizzato è punito ai sensi dell'articolo 146 (reclusione da 1 a 3 anni) con pene aumentate, in considerazione della maggiore gravità dell'abuso di una posizione di accesso privilegiato.

Quali sono gli strumenti «atti a spezzare o distruggere» impianti sottomarini richiamati dalla norma?

La norma non li elenca tassativamente: in linea di principio rientrano attrezzature come cesoie idrauliche, ganci di ancoramento rinforzati, sistemi di taglio subacqueo e qualsiasi altro strumento la cui idoneità tecnica al danneggiamento dei cavi possa essere accertata in concreto dalle autorità di vigilanza marittima.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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