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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma aggiornata dalla riforma 2025: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza la acquistano a loro volta, se convivono con il genitore.
  • Novità 2025: l'acquisto del minore richiede che, alla data dell'acquisto o riacquisto del genitore, il figlio risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi.
  • Per il minore di età inferiore ai due anni, è sufficiente che risieda legalmente in Italia dalla nascita.
  • Diventato maggiorenne, il figlio può rinunciare alla cittadinanza italiana così acquistata, ma solo se possiede un'altra cittadinanza.
  • L'acquisto del minore è effetto riflesso di quello del genitore, ma oggi subordinato anche al requisito di residenza legale introdotto dalla riforma.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 L. 91/1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Norma aggiornata dalla riforma 2025: i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza la acquistano a loro volta, se convivono con il genitore.
  • Novità 2025: l'acquisto del minore richiede che, alla data dell'acquisto o riacquisto del genitore, il figlio risieda legalmente in Italia da almeno due anni continuativi.
  • Per il minore di età inferiore ai due anni, è sufficiente che risieda legalmente in Italia dalla nascita.
  • Diventato maggiorenne, il figlio può rinunciare alla cittadinanza italiana così acquistata, ma solo se possiede un'altra cittadinanza.
  • L'acquisto del minore è effetto riflesso di quello del genitore, ma oggi subordinato anche al requisito di residenza legale introdotto dalla riforma.
L'estensione ai figli minori: un effetto riflesso dell'acquisto del genitore

L'articolo 14 della legge n. 91 del 1992 disciplina la sorte dei figli minori quando il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana. La logica di fondo è quella dell'unità del nucleo familiare: se il genitore convivente diventa italiano, è coerente che anche i figli minori che vivono con lui condividano lo stesso status. L'acquisto del minore non deriva da una sua domanda autonoma, ma è un effetto riflesso e derivato dell'acquisto del genitore. Questa norma è stata aggiornata dalla riforma 2025, la cui versione vigente decorre dal 24 maggio 2025, che ha introdotto un requisito ulteriore destinato a incidere in modo significativo sulla portata pratica della disposizione.

La novità della riforma 2025: il requisito di residenza legale

Il tratto qualificante della versione vigente è l'aggiunta di una condizione di residenza. Mentre in passato l'acquisto del minore convivente seguiva sostanzialmente in via automatica quello del genitore, oggi il primo periodo della norma «si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi». Il legislatore ha quindi voluto ancorare l'estensione ai figli a un radicamento effettivo sul territorio, espresso da una residenza legale e ininterrotta di almeno un biennio. Si tratta di un requisito che va verificato con riferimento a un momento preciso, ossia la data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza, e non in un momento successivo.

La regola speciale per i bambini di età inferiore ai due anni

La norma prevede un temperamento ragionevole per i più piccoli. Per il minore «di età inferiore ai due anni» non si richiede la residenza biennale, evidentemente impossibile da maturare, ma è sufficiente che egli risieda legalmente in Italia «dalla nascita». In questo modo la riforma evita di penalizzare i bambini nati da poco, per i quali sarebbe stato impossibile soddisfare il requisito generale del biennio. Resta comunque centrale l'idea di un legame con il territorio italiano fin dall'origine: anche per i neonati l'acquisto è subordinato alla residenza legale, sia pure misurata sull'intera, breve, durata della loro vita.

La convivenza con il genitore come presupposto necessario

Accanto al requisito di residenza, permane il presupposto storico della disposizione: la convivenza con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza. L'estensione ai figli opera infatti solo «se convivono con esso». La convivenza esprime quel rapporto di vita comune che giustifica la comunicazione dello status: il minore che vive con il genitore divenuto italiano partecipa della sua condizione. Vengono così individuati i due cardini della norma vigente: da un lato il legame familiare effettivo, dato dalla convivenza; dall'altro il radicamento territoriale, dato dalla residenza legale per il tempo richiesto. Solo la compresenza di entrambi consente l'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minore.

Il diritto di rinuncia alla maggiore età

La norma riconosce al figlio, divenuto maggiorenne, la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata per effetto dell'articolo 14. La rinuncia non è però illimitata: è subordinata al possesso di un'altra cittadinanza. Questo limite riflette il principio, costante nell'ordinamento, del divieto di rendere una persona apolide: non si può rinunciare alla cittadinanza italiana se ciò significherebbe restare privi di qualsiasi appartenenza statale. Il diritto di rinuncia tutela l'autodeterminazione del giovane adulto, che può scegliere di non mantenere uno status acquisito da bambino in conseguenza di una scelta del genitore; ma lo fa salvaguardando l'interesse pubblico a evitare situazioni di apolidia.

Come esercitare la rinuncia e le competenze procedurali

L'esercizio del diritto di rinuncia segue le regole procedurali generali della legge sulla cittadinanza. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, le dichiarazioni relative all'acquisto, alla conservazione, al riacquisto e alla rinuncia della cittadinanza si rendono davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare. Le dichiarazioni vengono trascritte nei registri di cittadinanza e annotate a margine dell'atto di nascita. Il giovane maggiorenne che intenda rinunciare dovrà quindi rivolgersi a questi uffici, documentando il possesso di un'altra cittadinanza che renda ammissibile la rinuncia.

Doppia cittadinanza e coordinamento con il sistema della legge

L'articolo 14 conferma che l'ordinamento italiano ammette la doppia cittadinanza: il figlio minore può acquistare quella italiana senza essere costretto a perdere quella d'origine, e proprio il possesso di un'altra cittadinanza è ciò che, in seguito, gli consentirà eventualmente di rinunciare a quella italiana. La disposizione va letta in stretto collegamento con gli articoli che disciplinano l'acquisto e il riacquisto del genitore, oltre che con le norme procedurali. È bene ricordare che la novità introdotta dalla riforma 2025 ha reso più selettivo l'acquisto derivato dei figli: oggi non basta più che il genitore diventi italiano e che il figlio conviva con lui, ma occorre anche verificare il requisito di residenza legale nei termini indicati dalla norma.

Casi pratici

Caso 1: Genitore naturalizzato con figlio residente da oltre due anni

Tizio, straniero, ottiene la cittadinanza italiana e convive con il figlio minore, che alla data dell'acquisto risiede legalmente in Italia da tre anni continuativi. Ricorrendo sia la convivenza sia il requisito di residenza legale biennale introdotto dalla riforma 2025, il figlio acquista la cittadinanza italiana per effetto dell'articolo 14, come effetto riflesso dell'acquisto del genitore.

Caso 2: Neonato residente dalla nascita

Mevia riacquista la cittadinanza italiana quando il figlio ha un anno e mezzo. Il bambino non può maturare il biennio di residenza, ma risiede legalmente in Italia dalla nascita: ricorre quindi la regola speciale per i minori di età inferiore ai due anni. Convivendo con la madre, il piccolo acquista la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 14 nella versione vigente.

Caso 3: Rinuncia alla maggiore età

Sempronio aveva acquistato la cittadinanza italiana da bambino, quando il padre la ottenne. Divenuto maggiorenne e in possesso anche della cittadinanza del Paese d'origine, decide di non mantenere quella italiana. Esercita allora il diritto di rinuncia previsto dall'articolo 14, rendendo la dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile; la rinuncia è ammissibile proprio perché possiede un'altra cittadinanza.

Domande frequenti

I figli minori diventano italiani insieme al genitore?

Sì, ma a condizioni precise. Il minore acquista la cittadinanza se convive con il genitore che la acquista o riacquista e se, a quella data, risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi, secondo il requisito introdotto dalla riforma 2025.

Cosa è cambiato con la riforma 2025 per i figli minori?

La versione vigente, in vigore dal 24 maggio 2025, ha aggiunto il requisito della residenza legale: non basta più la sola convivenza con il genitore divenuto italiano, ma occorre anche un radicamento territoriale di almeno due anni continuativi.

E se il bambino ha meno di due anni?

In tal caso non si richiede il biennio: è sufficiente che il minore di età inferiore ai due anni risieda legalmente in Italia dalla nascita. È una regola speciale pensata per non penalizzare i bambini nati da poco.

Il figlio può rifiutare la cittadinanza acquisita da bambino?

Sì. Divenuto maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza italiana, ma solo se possiede un'altra cittadinanza, per non restare apolide. La dichiarazione si rende davanti all'ufficiale dello stato civile o all'autorità consolare.

Il figlio deve presentare una propria domanda?

No. L'acquisto del minore è un effetto riflesso e derivato di quello del genitore: non occorre una domanda autonoma del figlio, ma vanno verificati i presupposti di convivenza e di residenza legale richiesti dalla norma vigente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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