In sintesi
- L'art. 15 fissa la decorrenza dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza: gli effetti si producono dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.
- Per le forme di acquisto a domanda che prevedono il giuramento (art. 10), la cittadinanza decorre quindi dal giorno successivo a quello in cui il giuramento è prestato.
- La norma fa salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, in tema di riacquisto.
- L'acquisto non ha effetto retroattivo: prima del compimento delle formalità l'interessato non è ancora cittadino.
- La regola vale per le diverse vie di acquisto e riacquisto, ciascuna con le proprie condizioni e formalità.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. L’acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 15 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
- Art. 15 D.Lgs. 209/2005 — (Estensione ad altri rami)
- Art. 15 D.Lgs. 42/2004 — Notifica della dichiarazione
- Art. 15 CAD — Digitalizzazione e riorganizzazione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione dell'articolo 15
L'articolo 15 risolve una questione di apparente semplicità ma di grande rilievo pratico: da quale momento una persona è effettivamente cittadina italiana quando l'acquisto o il riacquisto avvengono a seguito di un procedimento. La disposizione stabilisce che l'effetto si produce «dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste», salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3. Si tratta di una regola di decorrenza che individua con precisione il dies a quo dello status, evitando incertezze sul momento in cui sorgono i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza.
Il momento dell'acquisto: il giorno successivo
La scelta del legislatore è netta: l'effetto non si produce nel giorno stesso in cui sono completate le formalità, ma in quello immediatamente successivo. Questa soluzione garantisce certezza al calcolo della decorrenza ed evita le ambiguità che potrebbero sorgere se l'acquisto fosse riferito alla stessa giornata, in cui la persona ha rivestito per parte del tempo una condizione e per la restante parte un'altra. Dal giorno successivo, dunque, l'interessato è cittadino italiano a tutti gli effetti e può esercitare i diritti correlati.
Il collegamento con il giuramento dell'articolo 10
Per le forme di acquisto a domanda la formalità decisiva è il giuramento disciplinato dall'articolo 10, che va prestato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, davanti all'ufficiale dello stato civile. Combinando l'articolo 10 con l'articolo 15 si ottiene la regola pratica più ricorrente: la cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello del giuramento. Il giuramento non è un mero adempimento simbolico, ma la condizione che perfeziona l'acquisto; senza di esso il decreto di concessione resta privo di effetto e l'interessato non diventa cittadino.
«Condizioni e formalità»: una formula ampia
L'articolo 15 utilizza un'espressione volutamente generale, riferita alle «condizioni e formalità richieste». La formula consente alla norma di adattarsi alle diverse vie di acquisto e di riacquisto previste dalla legge, ciascuna con i propri presupposti. In alcuni casi la formalità decisiva è il giuramento; in altri possono rilevare adempimenti diversi, come dichiarazioni o trascrizioni. In ogni ipotesi, l'effetto si produce solo quando l'ultimo degli adempimenti richiesti è stato compiuto, e a partire dal giorno seguente.
La salvezza dell'articolo 13, comma 3
La regola generale incontra un'eccezione espressa: l'inciso iniziale fa salvo «quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3». Quella disposizione disciplina specifiche ipotesi di riacquisto della cittadinanza, per le quali è prevista una decorrenza propria, diversa dalla regola generale del giorno successivo. Il richiamo evita conflitti tra norme e conferma che, dove la legge detta un criterio speciale di decorrenza, prevale quest'ultimo. Negli altri casi resta ferma la regola dell'articolo 15.
L'assenza di retroattività e i suoi effetti pratici
Una conseguenza essenziale dell'articolo 15 è l'assenza di retroattività: prima del completamento delle formalità l'interessato non è ancora cittadino italiano. Ciò significa che i diritti riservati ai cittadini, come l'accesso a determinati impieghi pubblici o l'esercizio del voto, maturano solo dalla decorrenza individuata dalla norma. Allo stesso modo, gli adempimenti documentali, come l'iscrizione nei registri dello stato civile o il rilascio dei documenti di identità italiani, presuppongono che l'acquisto si sia perfezionato secondo i tempi indicati. La precisione del dies a quo evita contestazioni sul periodo intermedio tra la concessione e il perfezionamento.
Coordinamento con il procedimento e la doppia cittadinanza
L'articolo 15 va letto come tassello finale del procedimento di acquisto: a monte vi sono l'istanza, l'eventuale concessione con decreto e la notifica; a valle si colloca il giuramento, che fa scattare la decorrenza. L'acquisto della cittadinanza italiana non impone, di per sé, la rinuncia a quella di origine, poiché l'ordinamento ammette la doppia cittadinanza, salvo che lo Stato straniero disponga diversamente. La regola di decorrenza dell'articolo 15 riguarda dunque il momento in cui si aggiunge lo status italiano, lasciando impregiudicata l'eventuale conservazione della cittadinanza preesistente.
Casi pratici
Caso 1: Decorrenza dal giorno dopo il giuramento
Tizio, naturalizzato, presta il giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile il 10 giugno. In forza dell'art. 15, la cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo, cioè dall'11 giugno: solo da quella data Tizio è cittadino a tutti gli effetti e può esercitare i diritti connessi.
Caso 2: Giuramento non prestato: nessun acquisto
Caio ottiene il decreto di concessione ma lascia trascorrere il termine senza prestare il giuramento. Poiché la formalità richiesta non è stata adempiuta, l'art. 15 non può operare: la decorrenza non scatta e Caio non acquista la cittadinanza, restando il decreto privo di effetto.
Caso 3: Riacquisto con decorrenza speciale
Sempronio riacquista la cittadinanza in un'ipotesi disciplinata dall'art. 13, comma 3. In questo caso non si applica la regola generale del giorno successivo dell'art. 15, perché la norma fa espressamente salva la decorrenza speciale prevista da quella disposizione.
Domande frequenti
Da quando sono cittadino italiano dopo la concessione?
Dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste. Per le vie a domanda che prevedono il giuramento, ciò significa dal giorno successivo a quello del giuramento.
Il giuramento è davvero indispensabile?
Sì. Per le forme di acquisto a domanda il giuramento (art. 10) è la formalità che perfeziona l'acquisto: senza di esso il decreto di concessione resta privo di effetto e l'interessato non diventa cittadino.
L'acquisto della cittadinanza è retroattivo?
No. Prima del completamento delle formalità l'interessato non è ancora cittadino. I diritti riservati ai cittadini maturano solo a partire dalla decorrenza individuata dall'art. 15, cioè dal giorno successivo.
Esistono eccezioni alla regola del giorno successivo?
Sì. L'art. 15 fa salvo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, che prevede per specifiche ipotesi di riacquisto una decorrenza propria, prevalente sulla regola generale.
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