- L'attività di radioamatore consiste nell'impiego del mezzo radioelettrico per istruzione individuale, intercomunicazione e studio tecnico, a titolo esclusivamente personale e senza interesse economico.
- L'attività è consentita solo a chi abbia conseguito l'autorizzazione generale e si può svolgere anche via satellite, con apparato portatile su mezzo mobile terrestre.
- È libera l'attività di solo ascolto sulle frequenze del servizio di radioamatore, senza bisogno di autorizzazione.
- L'attività di radioamatore è disciplinata dal Capo specifico del Codice e dall'allegato n. 26.
Testo dell'articoloVigente
Art. 134 D.Lgs. 259/2003 — Attività di radioamatore
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 134 Cod. Amb. — sanzioni in materia di aree di salvaguardia
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- Art. 134 D.Lgs. 42/2004 — Beni paesaggistici
- Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione
- Articolo 134 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 134 Cod.Cons.: Carattere imperativo delle disposizioni
Commento
La natura e la funzione dell'attività di radioamatore
L'articolo 134 apre il Capo del Codice dedicato al servizio di radioamatore, fornendo la definizione legale di questa attività e delineandone i tratti essenziali. L'attività di radioamatore è definita come l'espletamento di un servizio di istruzione individuale, intercomunicazione e studio tecnico attraverso il mezzo radioelettrico (incluso il canale satellitare), svolto da persone che abbiano conseguito l'autorizzazione generale e che si interessino alla tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza interesse di natura economica. Queste caratteristiche — personalità, interesse tecnico, assenza di scopo economico — distinguono il radioamatorismo da tutte le altre forme di comunicazione radio privata e giustificano il regime speciale che gli viene riservato.
Il requisito dell'autorizzazione generale
A differenza di alcune attività di libero utilizzo (come la banda cittadina CB), l'attività di radioamatore richiede il conseguimento di un'autorizzazione generale. L'autorizzazione presuppone la patente di operatore (articolo 136) ottenuta superando specifiche prove di esame. Questo sistema garantisce che i radioamatori possiedano le competenze tecniche necessarie per operare sulle bande di frequenza loro assegnate — tipicamente ampie e che comprendono porzioni di spettro molto preziose — in modo efficiente e senza arrecare interferenze ad altri servizi. Il requisito della patente è un presidio tecnico, non un'imposizione burocratica fine a se stessa.
La possibilità di operare fuori sede e su mezzi mobili
Il comma 2 estende la possibilità di svolgere l'attività radioamatoriale al di fuori della sede dell'impianto, con apparato portatile, anche su mezzo mobile terrestre. Questa disposizione riflette la pratica radioamatoriale dell'attività «portable» e «mobile»: molti radioamatori operano dal campo, in montagna, in occasione di eventi, o dal proprio veicolo. L'unica esclusione è il mezzo aereo: le comunicazioni radioamatoriali da aeromobili sono soggette alla normativa aeronautica più rigorosa. La possibilità di operare su mezzi mobili è soggetta al rispetto delle norme tecniche dell'allegato n. 26 anche per questa modalità operativa.
La libertà di solo ascolto
Il comma 4 introduce una significativa apertura: è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. Chiunque può quindi ascoltare le comunicazioni radioamatoriali senza alcuna autorizzazione e senza dover conseguire la patente. Questa libertà riflette la natura aperta e non riservata del servizio radioamatoriale: i radioamatori trasmettono in chiaro (o con codici internazionalmente ammessi) e non hanno diritto alla segretezza delle comunicazioni nelle bande loro assegnate. Il solo ascolto non autorizza tuttavia la trasmissione: chi vuole rispondere o partecipare a una comunicazione deve possedere l'autorizzazione e la patente.
Casi pratici
Caso 1: Primo conseguimento dell'autorizzazione di radioamatore
Tizio è un appassionato di elettronica e vuole iniziare l'attività radioamatoriale. Studia il regolamento radioamatoriale e la normativa del Codice, supera l'esame per la patente di classe N (operatore novizio) ai sensi dell'articolo 136, e ottiene la relativa attestazione. Presenta quindi la dichiarazione al Ministero ai sensi dell'articolo 138, con allegata la ricevuta dei contributi e la copia della patente. Ottenuto il nominativo di stazione, può iniziare l'attività nel rispetto delle norme tecniche dell'allegato n. 26 e delle disposizioni dell'articolo 134.
Caso 2: Attività radioamatoriale portatile in montagna
Caio, titolare di un'autorizzazione generale di classe A, partecipa a un'attività di escursionismo in alta montagna. Porta con sé un ricetrasmettitore portatile per comunicare con altri radioamatori nelle bande HF e VHF. Questa attività è consentita dal comma 2 dell'articolo 134: può svolgere l'attività radioamatoriale fuori dalla sede del proprio impianto con apparato portatile. Non può invece operare dall'aeromobile che lo ha trasportato alla base del percorso, in quanto l'attività su mezzi aerei è esclusa.
Caso 3: Solo ascolto delle frequenze radioamatoriali
Sempronio, appassionato di comunicazioni radio ma non ancora in possesso della patente, vuole ascoltare le comunicazioni dei radioamatori che operano sulle bande HF. Il comma 4 dell'articolo 134 gli consente di farlo liberamente, senza alcuna autorizzazione o licenza: il solo ascolto è libero. Sempronio acquista un ricevitore di comunicazioni e inizia ad ascoltare le trasmissioni radioamatoriali. Non può però trasmettere fino a quando non avrà conseguito la patente e l'autorizzazione generale.
Domande frequenti
Cosa si intende esattamente per attività di radioamatore?
È l'uso del mezzo radioelettrico per istruzione individuale, intercomunicazione e studio tecnico, svolto a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse economico. Chi trasmette o riceve per finalità commerciali o professionali non è un radioamatore ai sensi dell'articolo 134.
Posso ascoltare le frequenze radioamatoriali senza autorizzazione?
Sì. Il comma 4 dell'articolo 134 stabilisce che il solo ascolto sulla gamma di frequenze del servizio di radioamatore è libero: non richiede autorizzazione né patente. Per trasmettere, invece, occorre l'autorizzazione generale e la patente.
Posso usare il mio apparato radioamatoriale dall'auto?
Sì. Il comma 2 consente l'attività radioamatoriale con apparato portatile su mezzo mobile terrestre. L'unica esclusione è il mezzo aereo. Devono essere rispettate le norme tecniche dell'allegato n. 26 e le limitazioni tecniche previste per la classe dell'autorizzazione.
Un radioamatore può usare le frequenze per comunicazioni di lavoro o commerciali?
No. L'articolo 134 è categorico: l'attività di radioamatore è svolta «senza alcun interesse di natura economica». L'uso delle bande radioamatoriali per comunicazioni commerciali o professionali è vietato e può comportare la revoca dell'autorizzazione.
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