In sintesi
- Il Consiglio di Stato, su istanza notificata alle parti, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata per cassazione.
- Presupposto è l'eccezionale gravità ed urgenza.
- Si applicano alcune regole cautelari degli artt. 55 e 56.
- Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 Codice del Processo Amministrativo — Sospensione della sentenza
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.
LIBRO QUARTO – OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I – Giudizio di ottemperanza
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La sospensione in pendenza del ricorso per cassazione
L'art. 111 disciplina la tutela cautelare quando la sentenza del Consiglio di Stato sia impugnata con ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. Poiché tale ricorso non sospende di per sé gli effetti della sentenza, la norma consente al Consiglio di Stato di disporre, in via eccezionale, la sospensione degli effetti della propria sentenza impugnata e le altre opportune misure cautelari.
Il presupposto dell'eccezionale gravità ed urgenza
La misura è subordinata a un presupposto rigoroso: l'eccezionale gravità ed urgenza. Non basta il generico interesse a non subire gli effetti della sentenza, ma occorre una situazione di particolare intensità del pregiudizio, tale da giustificare la paralisi temporanea di una decisione di ultimo grado. La soglia è più elevata rispetto alla ordinaria tutela cautelare, in ragione della natura definitiva della pronuncia.
La competenza del Consiglio di Stato
Significativamente, la sospensione è disposta dallo stesso Consiglio di Stato che ha emesso la sentenza, e non dalla Corte di cassazione: è il giudice amministrativo a valutare l'opportunità di sospendere gli effetti della propria decisione in attesa della pronuncia sul riparto. Ciò si spiega con la specialità del ricorso per cassazione limitato alla giurisdizione.
Il richiamo alle regole cautelari
Al procedimento si applicano gli artt. 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5: si richiamano così le regole sull'istanza, sulla notifica previa, sull'eventuale misura monocratica d'urgenza e sulla trattazione collegiale. L'istanza deve essere previamente notificata alle altre parti, a garanzia del contraddittorio.
La trasmissione alla Cassazione
Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione: la regola assicura il raccordo tra i due plessi, informando il giudice del riparto della misura cautelare adottata in pendenza del ricorso. Si garantisce così coerenza tra la fase cautelare amministrativa e il giudizio di cassazione.
Profili pratici
L'istanza ex art. 111 va costruita sull'eccezionale gravità ed urgenza, documentando un pregiudizio particolarmente intenso e imminente. È necessario notificarla previamente alle controparti e proporla al Consiglio di Stato; va inoltre considerato che la soglia di accoglimento è più severa di quella della tutela cautelare ordinaria.
Differenza con la sospensione in appello
La sospensione dell'art. 111 va distinta da quella dell'art. 98, relativa al giudizio di appello: qui la sentenza da sospendere è una pronuncia di ultimo grado del Consiglio di Stato impugnata per cassazione, e il presupposto è più rigoroso, richiedendosi l'eccezionale gravità ed urgenza anziché il semplice pregiudizio grave e irreparabile. La maggiore severità della soglia riflette la natura definitiva della decisione e l'eccezionalità di una sua sospensione in pendenza di un ricorso limitato ai soli motivi di giurisdizione.
Casi pratici
Caso 1: La sospensione eccezionale
Tizio ricorre in cassazione per giurisdizione e, allegando un pregiudizio gravissimo e imminente dall'esecuzione, chiede al Consiglio di Stato di sospendere gli effetti della sentenza.
Caso 2: L'istanza notificata alle parti
Caia notifica previamente l'istanza cautelare alle altre parti, come richiesto, prima della trattazione davanti al Consiglio di Stato.
Caso 3: Il raccordo con la Cassazione
Concessa la sospensione, copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione investita del ricorso.
Domande frequenti
Il ricorso per cassazione sospende la sentenza?
No: occorre chiedere la sospensione ex art. 111, in caso di eccezionale gravità ed urgenza.
Chi dispone la sospensione?
Il Consiglio di Stato che ha emesso la sentenza, non la Corte di cassazione.
Quale presupposto serve?
L'eccezionale gravità ed urgenza del pregiudizio.
L'istanza va notificata?
Sì, previamente alle altre parti; copia dell'ordinanza è poi trasmessa alla Cassazione.
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