Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 111 D.Lgs. 175/2024 – Domande ed eccezioni nuove

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

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In sintesi

  • Nel giudizio d'appello tributario vige il divieto di domande nuove (nova): se proposte, vanno dichiarate inammissibili d'ufficio.
  • Unica deroga espressa: la richiesta degli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
  • Sono vietate anche le nuove eccezioni in senso stretto, restando ammesse solo quelle rilevabili d'ufficio.
  • La norma riproduce, nel processo tributario, la logica dell'art. 345 c.p.c. a tutela del doppio grado di merito e del contraddittorio.
  • La perimetrazione del thema decidendum avviene nel ricorso introduttivo di primo grado.
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L'art. 111 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) racchiude in poche righe uno dei principi cardine del giudizio d'appello: il divieto dei nova. La disposizione stabilisce che nel grado di gravame non possono proporsi domande nuove e che, ove introdotte, esse devono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio; parallelamente, non sono ammesse nuove eccezioni che non siano gia rilevabili d'ufficio. La norma confluisce nel Testo unico riproducendo, con minimi adattamenti, il contenuto dell'art. 57 del previgente D.Lgs. 546/1992, di cui rappresenta la naturale evoluzione codificatoria.

La ratio: appello come revisio prioris instantiae

L'appello tributario non e un nuovo giudizio di primo grado, bensi un controllo sulla decisione gia resa. Consentire l'ingresso di domande inedite nella fase di gravame significherebbe privare il contribuente e l'ente impositore di un grado di giudizio sul nuovo oggetto, in contrasto con la garanzia del doppio grado di merito. La regola riflette la struttura di appello a critica vincolata, in cui il giudice di secondo grado riesamina cio che e gia stato deciso, non cio che avrebbe potuto essere chiesto e non lo e stato. Si tratta di una scelta che valorizza la concentrazione del processo e la lealta tra le parti.

Il perimetro: cosa significa domanda nuova

Per domanda nuova si intende ogni richiesta che amplii o muti il petitum o la causa petendi rispetto a quanto introdotto in primo grado. Nel contenzioso tributario il thema decidendum e cristallizzato gia con il ricorso introduttivo, che individua l'atto impugnato e i motivi di censura. Costituiscono tipicamente nova vietati: la deduzione di vizi dell'atto impositivo non sollevati in primo grado, la richiesta di annullamento per ragioni eterogenee rispetto a quelle originarie, l'introduzione di una causa petendi differente. Non e invece domanda nuova la mera precisazione o specificazione di quanto gia dedotto, ne la diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, che resta nei poteri del giudice secondo il principio iura novit curia.

L'unica deroga: gli interessi maturati dopo la sentenza

Il comma 1 contempla una sola apertura: possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. La previsione e coerente con la natura accessoria e con il carattere di credito che continua a maturare nel tempo: poiche tali interessi non potevano essere domandati in primo grado per ragioni cronologiche, la loro richiesta in appello non altera realmente l'oggetto del giudizio, ma ne segue la dinamica temporale. La deroga ha quindi portata circoscritta e non puo essere estesa ad altre voci sopravvenute.

Il regime delle eccezioni nuove

Il comma 2 distingue le eccezioni in senso stretto da quelle rilevabili d'ufficio. Le prime, riservate alla disponibilita della parte, non possono essere introdotte per la prima volta in appello: chi non le ha proposte in primo grado ne ha consumato la facolta. Le seconde, invece, restano sempre attivabili, perche il loro rilievo non dipende dall'iniziativa di parte ma dal dovere del giudice di applicare correttamente il diritto. La linea di confine non e sempre netta e va tracciata in base alla natura dell'eccezione: a titolo esemplificativo, profili attinenti alla nullita rilevabile d'ufficio dell'atto o alla decadenza dei poteri impositivi possono atteggiarsi diversamente da eccezioni rimesse alla disponibilita esclusiva delle parti.

Rapporto con le altre norme processuali

L'art. 111 va letto in connessione con la disciplina generale del processo tributario contenuta nel Testo unico e, per il rinvio operato a tale corpus, con le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili. Il modello di riferimento e l'art. 345 c.p.c., che pone analogo divieto nel processo civile. Resta ferma la possibilita di produrre in appello nuovi documenti secondo la disciplina propria del rito tributario, fermo restando che la produzione documentale non puo surrettiziamente introdurre domande od eccezioni precluse. Il giudice d'appello, infine, conosce della controversia nei limiti dei motivi specifici dedotti con l'atto di gravame, in coerenza con il principio del tantum devolutum quantum appellatum.

Conseguenze operative

Sul piano pratico, la norma impone una particolare cura nella redazione del ricorso di primo grado, che deve esaurire l'intero ventaglio dei vizi che la parte intende far valere. L'inammissibilita rilevabile d'ufficio significa che il giudice deve dichiararla anche in assenza di eccezione della controparte, senza che il silenzio dell'avversario possa sanare la preclusione. Per il difensore, cio si traduce in una strategia processuale anticipata: ogni argomento difensivo va collocato tempestivamente, perche il gravame non offre una seconda occasione per integrare cio che e stato omesso.

Il giudizio di gravame e i suoi limiti devolutivi

Il divieto dei nova si salda con il principio devolutivo: l'appello tributario trasferisce al giudice di secondo grado la cognizione della controversia nei soli limiti dei capi e dei motivi specificamente impugnati. Cio significa che, accanto al divieto di introdurre domande ed eccezioni nuove, opera un secondo filtro: anche tra le questioni gia trattate in primo grado, il giudice d'appello conosce solo di quelle che la parte ha effettivamente devoluto con l'atto di impugnazione. Le statuizioni non impugnate passano in giudicato. Questa duplice limitazione, sostanziale e formale, definisce con precisione l'ambito del riesame e impone all'appellante un onere di specificita dei motivi che e a sua volta presidiato da sanzioni processuali. Il risultato e un giudizio di secondo grado a struttura controllata, in cui nulla di nuovo entra e nulla di non devoluto viene riesaminato.

Onere di tempestivita e strategia difensiva

Sul piano pratico la disposizione converte la fase introduttiva del primo grado in un momento decisivo e tendenzialmente irripetibile. Il difensore deve mappare sin dall'inizio l'intero ventaglio di vizi dell'atto impugnato, perche cio che non viene dedotto tempestivamente non potra essere recuperato in appello. La rilevabilita d'ufficio dell'inammissibilita rende inutile sperare in un'acquiescenza della controparte: il giudice deve dichiararla anche d'ufficio, a prescindere da ogni eccezione. Ne deriva una regola operativa chiara: esaurire in primo grado ogni argomento, senza riservarsi carte da giocare nel grado successivo, perche il sistema processuale tributario non premia chi trattiene le proprie difese ma chi le dispiega per intero e tempestivamente.

Casi pratici

Caso 1: il motivo dimenticato

Tizio impugna un avviso di accertamento contestando solo l'errato calcolo dei costi deducibili. In primo grado soccombe. In appello introduce, per la prima volta, la decadenza dell'ufficio dal potere impositivo come eccezione di parte non rilevabile d'ufficio. Il giudice di secondo grado deve dichiarare inammissibile la nuova deduzione, perche estranea al thema decidendum cristallizzato con il ricorso introduttivo.

Caso 2: gli interessi sopravvenuti

Caio ottiene in primo grado l'annullamento parziale dell'atto e, in appello proposto dall'ente, chiede il riconoscimento degli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado sulle somme che gli spettano. La richiesta e ammissibile: rientra nell'unica deroga prevista dalla norma, trattandosi di accessori sorti in epoca successiva alla pronuncia impugnata.

Domande frequenti

Cosa vieta l'art. 111 del TU giustizia tributaria?

Vieta di proporre in appello domande nuove rispetto a quelle introdotte in primo grado; se proposte, vanno dichiarate inammissibili anche d'ufficio dal giudice.

Quale e l'unica eccezione al divieto di domande nuove?

Possono essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata, perche si tratta di voci sorte successivamente e non domandabili prima.

Posso sollevare per la prima volta in appello una nuova eccezione?

No, se si tratta di eccezione in senso stretto rimessa alla parte. Restano invece ammesse le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti e una domanda nuova?

No. La riqualificazione giuridica dei medesimi fatti rientra nei poteri del giudice secondo il principio iura novit curia e non costituisce domanda nuova.

Perche esiste il divieto dei nova in appello?

Per garantire il doppio grado di merito: introdurre domande nuove priverebbe la controparte di un grado di giudizio sull'oggetto inedito, in contrasto con il contraddittorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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