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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il magistrato di sorveglianza competente per il luogo di detenzione del condannato esprime un parere motivato sulla domanda o proposta di grazia nel più breve tempo possibile.
  • Per formulare il parere, il magistrato acquisisce elementi informativi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.
  • La grazia è una prerogativa del Presidente della Repubblica ex art. 87, co. 11, Cost.; il parere del magistrato di sorveglianza è atto istruttorio endoprocedimentale fondamentale per la valutazione del merito.
  • La norma attua l'art. 681 c.p.p. in combinato con gli artt. 54-58 L. 354/1975, che disciplinano il ruolo del magistrato di sorveglianza nella fase esecutiva.
  • Il parere deve essere motivato e fondato su elementi concreti relativi alla personalità del condannato e al suo percorso trattamentale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 DPR 230/2000 — Pareri sulla domanda o proposta di grazia

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il più breve tempo possibile, dopo aver assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale.

Commento

L'art. 109 del DPR 230/2000 disciplina una fase specifica del procedimento di grazia: l'espressione del parere motivato da parte del magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato. La norma è scarna nel testo — un solo comma — ma si inserisce in un contesto normativo di notevole complessità, che vede interagire la prerogativa presidenziale di clemenza individuale, la competenza del Ministro della giustizia e il ruolo del magistrato di sorveglianza come custode della legalità esecutiva.

La grazia è disciplinata dall'art. 87, comma 11, della Costituzione, che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concessione, e dall'art. 681 del codice di procedura penale, che ne regola il procedimento. La L. 354/1975, agli artt. 54 e seguenti, integra la disciplina con riferimento al ruolo del magistrato di sorveglianza nell'esecuzione penale, ruolo che comprende la formulazione di pareri in tutti i procedimenti che riguardano lo stato del condannato.

Il contesto: la grazia come prerogativa presidenziale

La grazia è un provvedimento di clemenza individuale con cui il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, estingue la pena o la commuta in una pena di specie diversa o di minore entità. Si distingue dall'amnistia (che estingue il reato) e dall'indulto (che estingue in tutto o in parte la pena residua in modo generalizzato): la grazia è atto personalissimo, rivolto a un singolo individuo, valutato nella sua situazione concreta.

Il procedimento può essere avviato su domanda del condannato o dei suoi prossimi congiunti, oppure su proposta del Ministro della giustizia. In entrambi i casi, prima che la domanda o la proposta giunga al Presidente della Repubblica, deve essere istruita con l'acquisizione di elementi informativi e pareri. Il parere del magistrato di sorveglianza è il contributo più qualificato sotto il profilo della conoscenza della personalità del condannato e del suo percorso trattamentale.

Il contenuto del parere e gli elementi istruttori

L'art. 109 indica che il parere deve essere «motivato» e deve essere espresso «nel più breve tempo possibile», acquisendo elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale competente. La motivazione del parere è un requisito sostanziale: un parere senza motivazione non sarebbe in grado di assolvere la sua funzione istruttoria, che è di fornire al Presidente della Repubblica e al Ministro della giustizia una valutazione fondamentale sulla persona del condannato.

Gli elementi che il magistrato di sorveglianza deve raccogliere riguardano tipicamente: il comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena, la sua partecipazione al trattamento rieducativo, l'eventuale svolgimento di attività lavorativa, scolastica o formativa, i rapporti familiari, le condizioni di salute, le prospettive di reinserimento sociale. In sintesi, tutto ciò che permette di valutare se la grazia risponda a esigenze di equità, umanità o giustizia che giustifichino la concessione del provvedimento di clemenza.

Il riferimento alla «direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale» come fonte degli elementi istruttori è significativo: il magistrato di sorveglianza non esprime un parere astratto, ma si basa su dati concreti forniti da chi conosce direttamente il condannato. La direzione dell'istituto fornisce informazioni sulla condotta intramuraria; il centro di servizio sociale fornisce informazioni sulla situazione familiare e sulle prospettive extramurarie.

Il magistrato di sorveglianza nel procedimento di grazia: ruolo e limiti

Il parere del magistrato di sorveglianza è un atto consultivo endoprocedimentale: non vincola il Presidente della Repubblica nella sua decisione. La grazia è una prerogativa discrezionale del Capo dello Stato, e il parere favorevole del magistrato di sorveglianza non obbliga alla concessione, così come il parere sfavorevole non la impedisce. Tuttavia, nella prassi, il parere del magistrato di sorveglianza ha un peso significativo: è il contributo più informato e più vicino alla realtà esecutiva del condannato.

La competenza territoriale del magistrato di sorveglianza è determinata dal luogo di detenzione al momento in cui viene formulato il parere. Se il condannato è in esecuzione penale esterna (ad esempio in detenzione domiciliare), il parere spetterà al magistrato competente per quel territorio. Il collegamento con il «centro di servizio sociale» è rilevante proprio per i casi di esecuzione penale esterna, dove il principale referente istituzionale non è la direzione di un istituto ma l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).

Il raccordo con la L. 354/1975 e con il sistema dei benefici penitenziari

L'art. 109 reg. si raccorda con l'art. 681 c.p.p. e con le disposizioni della L. 354/1975 che disciplinano il ruolo del magistrato di sorveglianza. In particolare, gli artt. 69 e 70 L. 354/1975 definiscono le competenze della magistratura di sorveglianza, tra le quali rientra la formulazione di pareri in tutti i procedimenti relativi allo stato del condannato. La grazia è, tra questi procedimenti, quello più direttamente connesso alla prerogativa presidenziale, ma non l'unico per cui è richiesto il parere del magistrato di sorveglianza.

Il sistema dei benefici penitenziari (permessi premio, misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata) e la grazia hanno in comune il fatto di essere valutati alla luce della personalità del condannato e del suo percorso trattamentale. Tuttavia si distinguono profondamente nella natura: i benefici penitenziari sono provvedimenti giurisdizionali fondati su presupposti legali determinati; la grazia è un atto di clemenza presidenziale che non richiede presupposti giuridici predeterminati, ma risponde a valutazioni di equità, umanità e opportunità che solo il Capo dello Stato può compiere.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi formula il parere sulla domanda di grazia?

Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime un parere motivato, acquisendo elementi informativi dalla direzione dell'istituto o dal centro di servizio sociale. Il parere è un atto istruttorio endoprocedimentale e non vincola il Presidente della Repubblica nella sua decisione.

Cosa considera il magistrato di sorveglianza nel parere sulla grazia?

Considera il comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena, la partecipazione al trattamento rieducativo, le condizioni di salute, la situazione familiare e le prospettive di reinserimento sociale. Il parere deve essere motivato e basato su elementi concreti.

La grazia è un diritto del condannato?

No. La grazia è una prerogativa discrezionale del Presidente della Repubblica ex art. 87, co. 11, Cost. Il condannato ha il diritto di presentare domanda, ma non ha un diritto soggettivo alla concessione. La decisione è rimessa alla valutazione del Capo dello Stato, che tiene conto di ragioni di equità, umanità e opportunità.

Qual è la differenza tra grazia, amnistia e indulto?

La grazia è un provvedimento individuale che estingue o commuta la pena di un singolo condannato. L'amnistia estingue il reato in modo generale. L'indulto estingue in tutto o in parte la pena residua in modo generalizzato. La grazia è l'unico dei tre istituti di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica.

Quale norma processuale disciplina il procedimento di grazia?

L'art. 681 del codice di procedura penale disciplina il procedimento. L'art. 109 DPR 230/2000 ne specifica le modalità per quanto riguarda il parere del magistrato di sorveglianza. Il fondamento costituzionale è nell'art. 87, comma 11, Cost.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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