Testo dell'articoloVigente
Art. 102 D.Lgs. 174/2016 — Forma dei provvedimenti del collegio
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.
2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.
3. L’ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell’udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.
4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
5. L’ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.
6. Il collegio pronuncia sentenza: a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.
7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.
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Commento
La bipartizione tra ordinanza e sentenza
L'articolo 102 del D.Lgs. 174/2016 e la norma cardine del sistema dei provvedimenti collegiali nel processo contabile. La disposizione opera una distinzione netta tra due tipologie fondamentali: l'ordinanza, provvedimento tipicamente interlocutorio, e la sentenza, atto definitorio del giudizio o di singole questioni di particolare rilievo. Questa bipartizione non e una novita del codice del 2016, ma riproduce - con adattamenti - lo schema gia elaborato dal codice di procedura civile agli articoli 177 e seguenti, opportunamente calato nelle specificita del processo contabile. La corretta qualificazione di un provvedimento come ordinanza o sentenza ha conseguenze decisive: determina il regime di impugnabilita, la definitività dell'accertamento e il grado di vincolatività per il collegio.
L'ordinanza istruttoria: caratteri e limiti
Il comma 1 stabilisce che il collegio pronuncia ordinanza quando provvede su questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio. Il comma 2 aggiunge che le ordinanze sono comunque succintamente motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa, sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio e non sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze. Questa disciplina riflette la natura strumentale dell'ordinanza istruttoria, che e al servizio del processo e non ne costituisce la conclusione. La revocabilita e la conseguenza logica di questa natura: se le circostanze mutano o il collegio rivaluta la situazione istruttoria, puo correggere la propria rotta senza che ne derivino effetti di preclusione ingiustificati.
Comunicazione delle ordinanze: in udienza e fuori udienza
Il comma 3 disciplina le modalita di conoscenza delle ordinanze da parte delle parti: se pronunciata in udienza, l'ordinanza e inserita nel processo verbale e si intende conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori udienza, e comunicata alle parti costituite dalla segreteria. Questa distinzione ha importanza pratica: l'ordinanza pronunciata in udienza non richiede una separata notificazione per essere opponibile alle parti presenti o che erano tenute a presenziare. Solo nel caso di ordinanza emessa fuori udienza la comunicazione formale diventa necessaria per assicurare il contraddittorio.
L'ordinanza sulla competenza
Il comma 4 prevede un'ipotesi speciale: il collegio pronuncia ordinanza anche quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. Il comma 5 introduce tuttavia una rilevante eccezione: l'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio e appellabile. Si tratta di un'ordinanza che, per i suoi effetti, si avvicina sostanzialmente alla sentenza, ragione per cui il legislatore le attribuisce la medesima vocazione all'impugnazione.
I casi in cui il collegio pronuncia sentenza
Il comma 6 elenca tassativamente i casi in cui il collegio pronuncia sentenza: a) quando definisce il giudizio decidendo questioni di giurisdizione; b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; c) quando definisce il giudizio decidendo totalmente il merito; d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere precedenti, non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione. Questa tipologia di sentenza non definitiva e la piu complessa: il collegio decide parzialmente la causa, senza esaurirla, e nel contempo ordina la prosecuzione dell'istruttoria per le questioni residue.
L'esecutivita delle ordinanze e la sospensione in caso di appello
Il comma 7 stabilisce che le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva ai sensi della lettera d) del comma 6, il collegio - su istanza concorde delle parti e valutata la dipendenza dei provvedimenti dell'ordinanza da quelli della sentenza impugnata - puo disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o della prosecuzione dell'istruttoria fino alla definizione del giudizio di appello. Questo meccanismo evita che l'istruttoria prosegua su questioni la cui disciplina potrebbe essere stravolta dalla pronuncia del giudice d'appello, con conseguente spreco di attivita processuale.
Rilevanza pratica della distinzione e implicazioni difensive
Dal punto di vista pratico, la distinzione tra ordinanza e sentenza e di primaria importanza per i difensori delle parti nel giudizio contabile. Di fronte a un provvedimento qualificato come ordinanza, il difensore sa che non puo proporre appello ma puo sollecitare la revoca o la modifica davanti allo stesso collegio. Di fronte a una sentenza, anche non definitiva, il difensore deve considerare l'opportunita di proporre appello immediato, valutando i rischi di una prosecuzione del giudizio di primo grado su presupposti giuridici che potrebbero essere modificati in sede di appello.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando il collegio pronuncia ordinanza e quando pronuncia sentenza?
Il collegio pronuncia ordinanza per le questioni istruttorie e di competenza che non definiscono il giudizio. Pronuncia sentenza quando definisce il giudizio su questioni di giurisdizione, pregiudiziali processuali, preliminari di merito o sul merito totale, oppure quando decide parzialmente tali questioni con una sentenza non definitiva.
Le ordinanze del collegio sono impugnabili?
In generale no: le ordinanze istruttorie non sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio. Fa eccezione l'ordinanza che decide questioni di competenza definendo il giudizio, che e appellabile ai sensi del comma 5.
Cosa e una sentenza non definitiva nel processo contabile?
E la sentenza con cui il collegio decide alcune questioni (di giurisdizione, pregiudiziali o preliminari di merito) senza definire completamente il giudizio, impartendo con separata ordinanza i provvedimenti per la prosecuzione dell'istruttoria. E appellabile immediatamente.
Le ordinanze sono immediatamente esecutive?
Si, le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive ai sensi del comma 7. Tuttavia, se e stato proposto appello immediato contro una sentenza non definitiva, il collegio puo sospenderne l'esecuzione su istanza concorde delle parti, qualora i provvedimenti dell'ordinanza dipendano da quelli della sentenza impugnata.
Come viene comunicata l'ordinanza pronunciata fuori udienza?
L'ordinanza pronunciata fuori udienza e comunicata alle parti costituite dalla segreteria della sezione. Quella pronunciata in udienza e invece inserita nel verbale ed e gia conosciuta dalle parti presenti o che dovevano comparirvi, senza necessita di ulteriore comunicazione.
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