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La Corte d’appello di Messina aveva proposto sei ordinanze di rimessione sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del PM. La Corte ha restituito gli atti a Messina, essendo la norma censurata già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26/2007.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Messina era investita di appelli proposti dal PM avverso sentenze di non doversi procedere emesse in primo grado (per prescrizione, per concessione di sanatoria e per altri motivi). Con l’applicazione retroattiva della legge n. 46/2006, tali impugnazioni rischiavano di essere dichiarate inammissibili. La Corte di Messina aveva sollevato la questione con sei ordinanze sostanzialmente identiche.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del 2007).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Messina. Come per le parallele ordinanze nn. 260 e 261/2008, la norma censurata era stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 26 del 2007 prima che la Corte si pronunciasse su queste questioni. La restituzione consente al giudice messinese di riesaminare la rilevanza nel nuovo quadro normativo.
Il principio
In presenza di plurime ordinanze di rimessione identiche nella parte motiva, la Corte le riunisce e le decide con un’unica pronuncia. Quando la norma impugnata è già stata caducata da una precedente sentenza, la Corte restituisce gli atti ai rispettivi giudici rimettenti anziché pronunciarsi nel merito, per consentire una rivalutazione della rilevanza alla luce del nuovo quadro.
Domande e risposte
Quante ordinanze di rimessione erano state riunite in questo giudizio?
Sei ordinanze, tutte emesse dalla Corte d’appello di Messina tra il 15 maggio e il 10 novembre 2006, iscritte ai nn. 58, 59, 63, 253, 302 e 401 del registro ordinanze 2007. Tutte avevano la medesima struttura argomentativa.
Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 265/2008, anch’essa riguardante Messina?
L’ordinanza n. 265/2008 riguardava una sola ordinanza di Messina (r.o. n. 304/2007), in un caso in cui il giudice aveva erroneamente censurato l’art. 593 c.p.p. anziché l’art. 428 c.p.p. (regime dei giudizi di non luogo a procedere): la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile per aberratio ictus.
Il PM di Messina ha poi potuto proseguire gli appelli?
Sì. Una volta restituiti gli atti e rivalutata la rilevanza alla luce della sentenza n. 26/2007, i procedimenti hanno potuto seguire il regime ordinario ripristinato da quella pronuncia.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro evocato dalla Corte di Messina
- Art. 111 della Costituzione — parità delle parti nel processo penale
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