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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello di Ancona aveva sollevato la stessa questione di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (divieto di appello del PM contro sentenze di proscioglimento) già censurata da altri giudici. La Corte costituzionale ha restituito gli atti ad Ancona, poiché la sentenza n. 26/2007 aveva nel frattempo dichiarato incostituzionale la norma oggetto della questione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Ancona era investita di appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di non doversi procedere per difetto di querela e per intervenuta remissione di querela. Con l’entrata in vigore della legge n. 46/2006, tali impugnazioni avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili. Il giudice di Ancona aveva perciò sollevato questione di legittimità costituzionale con tre ordinanze identiche (nn. 51, 52 e 55 del 2007).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1, legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge, nella parte in cui escludono il potere del PM di appellare le sentenze di proscioglimento e rendono immediata l’applicazione del nuovo regime. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Ancona.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Ancona, per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 260/2008: la sentenza n. 26 del 2007 aveva già dichiarato incostituzionale la norma censurata, e il giudice rimettente doveva valutare la perdurante rilevanza della questione nel giudizio principale.

Il principio

L’ordinanza n. 261/2008 fa parte di un gruppo di pronunce gemelle (nn. 260-264 del 2008) tutte relative all’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nelle quali la Corte ha restituito gli atti ai rispettivi giudici rimettenti dopo che la sentenza n. 26/2007 aveva caducato le norme censurate. Il meccanismo della restituzione degli atti evita che la Corte pronunci sul merito di questioni relative a norme già dichiarate incostituzionali.

Domande e risposte

Cosa succede agli appelli del PM già dichiarati inammissibili prima della sentenza n. 26/2007?

La sentenza n. 26/2007 ha dichiarato incostituzionale anche la norma transitoria che rendeva inammissibili gli appelli proposti prima dell’entrata in vigore della legge n. 46/2006. I procedimenti in corso hanno quindi potuto riprendere il loro corso ordinario.

Perché la Corte non ha pronunciato una declaratoria di cessazione della materia del contendere?

La restituzione degli atti è preferita alla dichiarazione di cessazione perché non pregiudica la valutazione del giudice a quo: è possibile che la questione conservi rilevanza in forme diverse, e spetta al giudice verificarlo. La cessazione della materia del contendere, invece, chiude definitivamente il procedimento incidentale.

Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 263/2008?

L’ordinanza n. 263/2008 (sempre riguardante Trieste) ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità, perché in quel caso il giudice aveva impugnato l’art. 593 c.p.p. pur dovendo applicare l’art. 428 c.p.p. (regime delle sentenze di non luogo a procedere): un caso di aberratio ictus nell’individuazione della norma da censurare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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