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La Corte d’appello di Trieste aveva censurato l’art. 593 c.p.p. sull’appello del PM contro sentenze di proscioglimento, ma il caso concreto riguardava sentenze di non luogo a procedere, disciplinate dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: il giudice aveva colpito la norma sbagliata.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Trieste era investita degli appelli proposti dal PM avverso sentenze di non luogo a procedere (pronunciate ai sensi dell’art. 425 c.p.p. dal GUP). Il regime di impugnazione di tali sentenze è disciplinato dall’art. 428 c.p.p. (modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006), non dall’art. 593 c.p.p. (che riguarda le sentenze dibattimentali). Il giudice di Trieste aveva però impugnato l’art. 593 c.p.p., ossia una norma che non avrebbe dovuto applicare in quei procedimenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. e art. 10 della legge n. 46/2006. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. nn. 136 e 330 del 2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. Il giudice aveva erroneamente individuato la norma da censurare: nei procedimenti a quibus occorreva applicare l’art. 428 c.p.p. (sentenze del GUP), non l’art. 593 c.p.p. (sentenze dibattimentali). L’inesatta indicazione della norma oggetto della questione è causa di inammissibilità per costante giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 79 e 150 del 2008).
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve avere ad oggetto la norma che il giudice deve effettivamente applicare nella fattispecie concreta. Se il giudice impugna una norma diversa da quella rilevante nel giudizio a quo, la questione è inammissibile per aberratio ictus, indipendentemente dal merito della censura.
Domande e risposte
Cosa distingue l’art. 593 c.p.p. dall’art. 428 c.p.p.?
L’art. 593 disciplina l’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento. L’art. 428 disciplina invece l’impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal GUP all’esito dell’udienza preliminare. Sono due fasi processuali distinte con proprie norme di impugnazione.
Cos’è l’aberratio ictus nel diritto processuale costituzionale?
L’espressione indica l’errore del giudice rimettente che «colpisce» (impugna) una norma diversa da quella che dovrebbe applicare. È causa tipica di inammissibilità, perché la questione non riguarda la norma rilevante nel giudizio principale.
Il giudice di Trieste avrebbe potuto sollevare una questione valida?
Sì, avrebbe dovuto censurare l’art. 428 c.p.p. come modificato dall’art. 4 della legge n. 46/2006. Lo stesso errore è stato commesso dalla Corte di Messina nell’ordinanza n. 265/2008, anch’essa dichiarata inammissibile per la stessa ragione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro evocato nella questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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