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La Corte d’appello di Trieste aveva sollevato due ordinanze sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p., legge n. 46/2006) in procedimenti relativi a sentenze dibattimentali. La Corte ha restituito gli atti a Trieste, per effetto della sentenza n. 26/2007 che aveva già eliminato la norma censurata dall’ordinamento.
Di cosa si tratta
A differenza dell’ordinanza n. 263/2008 (manifesta inammissibilità per aberratio ictus), in questo caso la Corte d’appello di Trieste aveva correttamente individuato la norma da censurare: i procedimenti a quibus riguardavano sentenze dibattimentali di proscioglimento, disciplinate dall’art. 593 c.p.p. Tuttavia, la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato incostituzionale quella norma prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Trieste (r.o. n. 138 del 2007 e n. 30 del 2008, quest’ultima relativa a sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste»).
La decisione della Corte
Restituzione degli atti alla Corte d’appello di Trieste per un nuovo esame della rilevanza, in ragione della sentenza n. 26/2007 che aveva caducato le norme censurate. La questione era stata correttamente formulata (a differenza dell’ordinanza n. 263/2008), ma la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità ha reso necessario che il giudice rimettente rivalutasse il quadro processuale.
Il principio
Quando la Corte dichiara l’incostituzionalità di una norma in pendenza di un giudizio incidentale che ha ad oggetto la medesima norma, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. La pronuncia caducatoria elimina la norma dall’ordinamento con effetto retroattivo, modificando la situazione processuale che aveva determinato il rinvio.
Domande e risposte
Perché questa ordinanza è diversa dalla n. 263/2008 pur riguardando entrambe Trieste?
L’ordinanza n. 263 si riferiva a procedimenti contro sentenze del GUP (non luogo a procedere), per i quali si applica l’art. 428 c.p.p.: il giudice aveva sbagliato norma. Nell’ordinanza n. 264, i procedimenti riguardavano sentenze dibattimentali (non doversi procedere per difetto di querela e assoluzione), per le quali l’art. 593 c.p.p. era correttamente applicabile: la questione era ammissibile ma superata dalla sentenza n. 26/2007.
La sentenza «perché il fatto non sussiste» è una sentenza di proscioglimento?
Sì. La formula «perché il fatto non sussiste» è una delle formule assolutorie previste dall’art. 530 c.p.p. e costituisce una sentenza di proscioglimento dibattimentale, soggetta al regime di impugnazione dell’art. 593 c.p.p.
Dopo la restituzione degli atti, il PM ha potuto proseguire l’appello?
Sì. La sentenza n. 26/2007 aveva ripristinato il potere del PM di appellare le sentenze dibattimentali di proscioglimento, consentendo il proseguimento dei giudizi di secondo grado.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti nel processo penale
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza del sistema delle impugnazioni
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