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La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato, nel giudizio abbreviato, possa appellare la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente.
Di cosa si tratta
La legge n. 46/2006 aveva limitato l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato. Tuttavia ciò creava una situazione paradossale: l’imputato assolto per totale infermità mentale si vedeva applicare una misura di sicurezza (ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) ma non poteva impugnare la sentenza per chiedere una qualificazione diversa del fatto o una misura meno afflittiva.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, censurando l’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude l’appello dell’imputato contro le sentenze di assoluzione per vizio totale di mente nel rito abbreviato.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 443, comma 1, c.p.p. nella parte in cui esclude che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente. L’imputato ha il diritto di impugnare per contestare la qualificazione del fatto o la misura di sicurezza applicata.
Il principio
Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio impongono che l’imputato, destinatario di una misura di sicurezza, possa impugnarla. Escludere l’appello contro una sentenza di assoluzione per vizio di mente è irragionevole perché priva l’imputato della possibilità di far valere le proprie ragioni anche quando la decisione incide sulla sua libertà.
Domande e risposte
Perché una persona assolta vorrebbe fare appello?
Perché l’assoluzione per vizio totale di mente comporta l’applicazione di una misura di sicurezza, spesso il ricovero in O.P.G. L’imputato può voler contestare la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza del vizio di mente o la scelta della misura di sicurezza, chiedendo ad esempio una misura meno restrittiva.
Cosa prevede l’art. 443 c.p.p.?
Disciplina l’appello nel giudizio abbreviato, stabilendo i limiti all’impugnazione delle sentenze di proscioglimento. Prima della pronuncia di incostituzionalità, escludeva del tutto la possibilità per l’imputato di appellare quando era stato assolto per vizio totale di mente.
Il pubblico ministero poteva invece appellare?
La norma censurata riguardava esclusivamente l’appello dell’imputato. La disparità era pertanto evidente: il P.M. manteneva le proprie prerogative di impugnazione, mentre l’imputato — destinatario della misura di sicurezza — era privo di tutela.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del sistema processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
- Art. 111 della Costituzione — principio del contraddittorio e del giusto processo
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