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La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/2001 e manifestamente inammissibili quelle sull’art. 4-bis introdotto dal d.l. n. 112/2008. L’art. 4-bis, che nei giudizi in corso limitava il rimedio per i contratti a termine illegittimi alla sola indennità, escludendo la ricostituzione del rapporto, presentava problemi di ammissibilità che hanno impedito l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
Il d.l. n. 112/2008 aveva introdotto l’art. 4-bis nel d.lgs. n. 368/2001 (contratti a termine), prevedendo che per i giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, in caso di violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto unicamente a corrispondere un’indennità e non a riassumere il lavoratore. Vari giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Corte d’appello di Milano, Tribunali di Roma, Rossano, Pistoia, Pesaro e Tivoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 11 e 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 76, 77 e 117, primo comma, Cost., contestando principalmente la retroattività dell’art. 4-bis sui giudizi in corso e la limitazione del rimedio alla sola indennità.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sugli artt. 1 e 11 (relative alla violazione della delega e degli obblighi comunitari) e manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 4-bis, per molteplici difetti delle ordinanze di rimessione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici con contenuti non omogenei e con difetti motivazionali delle ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili. La manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità possono essere dichiarate in camera di consiglio senza udienza pubblica.
Domande e risposte
Cosa prevedeva l’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001?
L’art. 4-bis, introdotto nel 2008, disponeva che per i giudizi già pendenti alla sua entrata in vigore, in caso di accertata violazione della disciplina sui contratti a termine, il datore di lavoro fosse tenuto solo a corrispondere un’indennità risarcitoria (tra 2,5 e 12 mensilità), escludendo la ricostituzione del rapporto di lavoro come conseguenza dell’illegittimità.
Perché i giudici contestavano l’art. 4-bis?
Principalmente per la sua applicazione retroattiva ai giudizi già in corso, che trasformava il rimedio applicabile in pendenza di lite. I giudici temevano che ciò violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e gli obblighi comunitari derivanti dalla Direttiva 1999/70/CE.
Cosa significa «manifestamente inammissibile» rispetto a «manifestamente infondato»?
La manifesta inammissibilità riguarda difetti formali o procedurali della questione (motivazione carente, assenza di rilevanza, premessa interpretativa errata) che impediscono alla Corte di esaminare il merito. La manifesta infondatezza riguarda invece il merito: la questione è esaminata e giudicata priva di ogni fondamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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