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La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non estende al reato di diffamazione militare la causa di non punibilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596 c.p. per la diffamazione comune.
Di cosa si tratta
Per la diffamazione ordinaria, il codice penale prevede all’art. 596 che l’imputato non sia punibile se prova la verità del fatto attribuito (c.d. prova liberatoria o «exceptio veritatis»), in particolari ipotesi. Il codice penale militare di pace prevedeva il reato di diffamazione militare senza però richiamare questa scusante, creando una disparità di trattamento tra militari e civili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale militare di Napoli ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione militare, la causa di non punibilità della prova liberatoria (art. 596, terzo comma, n. 1 e 2, e quarto comma, c.p.).
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità, anche alla diffamazione militare, dell’art. 596, terzo comma, nn. 1 e 2, e quarto comma, c.p. Ha inoltre esteso la dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, all’ipotesi di cui al n. 2 del terzo comma, dichiarandone l’incostituzionalità conseguente.
Il principio
È costituzionalmente illegittima la norma che, per il reato di diffamazione militare, non prevede la possibilità di provare la verità del fatto come causa di non punibilità, quando tale scusante è invece prevista per il corrispondente reato comune: la disparità di trattamento è priva di giustificazione razionale e viola il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Cosa è l’«exceptio veritatis»?
È la scusante che consente all’imputato di diffamazione di non essere punito se dimostra che il fatto attribuito alla persona offesa corrisponde al vero. Nel diritto penale comune è prevista in ipotesi tassative dall’art. 596 c.p., ad esempio quando il fatto riguarda l’esercizio di funzioni pubbliche.
Perché la Corte ha dichiarato anche l’incostituzionalità in via conseguenziale?
Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, quando una norma è dichiarata incostituzionale la Corte può estendere la pronuncia ad altre disposizioni «connesse» la cui illegittimità deriva direttamente dalla stessa ratio. Così ha incluso anche il n. 2 del terzo comma dell’art. 596 c.p.
Questa sentenza si applica anche ad altri reati militari?
La pronuncia è circoscritta alla diffamazione militare. Per altri reati militari potrebbe essere necessario valutare caso per caso se analoghe disparità rispetto al diritto penale comune ledano il principio di uguaglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza che vieta disparità di trattamento ingiustificate
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