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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge finanziaria della Regione Campania n. 1/2008 che modificavano la disciplina regionale dei lavori pubblici in modo contrastante con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative alla legge regionale n. 3/2007 per tardività dell’impugnazione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 27, comma 1, lettere l), p) e t), della legge finanziaria della Regione Campania n. 1/2008, che modificava la disciplina regionale degli appalti pubblici, nonché numerose disposizioni della legge regionale n. 3/2007 sulla disciplina dei lavori pubblici, servizi e forniture in Campania. Le censure riguardavano la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettere e ed l, Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania n. 1/2008 e numerosi articoli della legge regionale n. 3/2007, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettere l), p) e t), punti 1 e 5, della legge regionale n. 1/2008, in quanto incidenti su materie di competenza esclusiva statale (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Ha dichiarato altresiì l’illegittimità in via consequenziale dell’art. 20, comma 2, della legge n. 3/2007. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sulle altre disposizioni della legge n. 3/2007, perché il termine perentorio per l’impugnazione diretta di quella legge era ormai scaduto e le censure di leale collaborazione non trovano ingresso nel giudizio di costituzionalità.
Il principio
Le Regioni non possono disciplinare gli appalti pubblici in modo da derogare alle norme statali sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. L’impugnazione di una legge regionale per violazione del principio di leale collaborazione è inammissibile in assenza di norme costituzionali che consentano di attribuire rilievo agli accordi tra Stato e Regione sul contenuto della legislazione.
Domande e risposte
Perché le Regioni non possono disciplinare liberamente gli appalti pubblici?
Perché la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile sono materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere e ed l, Cost.). Le norme sugli appalti pubblici che incidono su queste materie devono essere uniformi sull’intero territorio nazionale per garantire le condizioni di mercato e la parità di trattamento degli operatori economici.
Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?
L’art. 27 della legge n. 87/1953 consente alla Corte di dichiarare l’illegittimità anche di norme non direttamente impugnate, quando esse si pongano in rapporto di inscindibile connessione con le norme dichiarate illegittime. Nel caso di specie, l’art. 20, comma 2, della legge n. 3/2007 era inscindibilmente connesso alle disposizioni della legge n. 1/2008 dichiarate illegittime.
Perché le censure sulle disposizioni della legge regionale n. 3/2007 erano tardive?
Perché il ricorso era stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore di quella legge. Il Governo non aveva impugnato tempestivamente la legge n. 3/2007, e la violazione del principio di leale collaborazione non è un vizio autonomamente impugnabile nel giudizio di costituzionalità in via principale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, materie di competenza esclusiva statale
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, connessa alla tutela della concorrenza
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