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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 lett. a) e 8, della legge n. 354/1975, nella parte in cui non esclude la punibilità per evasione dell’allontanamento dal domicilio inferiore a 12 ore per la madre in detenzione domiciliare ordinaria. La norma violava il principio di uguaglianza perché riservava alla detenzione domiciliare speciale una soglia di tolleranza non prevista per quella ordinaria.
Di cosa si tratta
Una donna, madre di figlio infradecenne, era stata ammessa alla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter, comma 1, l. n. 354/1975). Aveva violato l’orario di rientro di soli 40 minuti ed era stata condannata per il delitto di evasione (art. 385 c.p.). La difesa sosteneva che, analogamente a quanto previsto per la detenzione domiciliare speciale (art. 47-sexies), dovesse valere una soglia di tolleranza di 12 ore prima che l’allontanamento diventasse penalmente rilevante.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 47-ter, commi 1 e 8, l. n. 354/1975, in riferimento all’art. 3 Cost. La rimettente rilevava che la madre in detenzione domiciliare ordinaria era punita più severamente rispetto alla madre in detenzione domiciliare speciale, pur essendo la loro situazione sostanzialmente identica sul piano della finalità delle due misure (favorire il rapporto madre-figlio).
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude la punibilità per evasione quando l’allontanamento dura meno di 12 ore, a condizione che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (come previsto dall’art. 47-quinquies). La disparità di trattamento tra le due misure alternative era priva di giustificazione razionale.
Il principio
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) esige che situazioni sostanzialmente identiche siano trattate allo stesso modo. La madre in detenzione domiciliare ordinaria e quella in detenzione domiciliare speciale perseguono la medesima finalità (rapporto con il figlio infradecenne); applicare solo alla seconda la soglia di tolleranza di 12 ore per il reato di evasione costituisce una disparità di trattamento irragionevole e sproporzionata.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra detenzione domiciliare ordinaria e speciale?
La detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter) è accessibile alle madri con figli infradecenni che abbiano ricevuto condanne fino a quattro anni (o non abbiano ancora scontato più di quattro anni). La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) si applica invece alle madri condannate a pene più lunghe, quando il figlio ha meno di 10 anni.
Cosa significa la soglia delle 12 ore?
L’art. 47-sexies della legge penitenziaria esclude che l’allontanamento non autorizzato di meno di 12 ore costituisca il delitto di evasione per le madri in detenzione domiciliare speciale. La Corte ha esteso questa soglia anche alla detenzione domiciliare ordinaria per le madri con figli infradecenni, eliminando la disparità.
Quali sono le condizioni per l’applicabilità della soglia?
La Corte ha precisato che la soglia delle 12 ore si applica solo in assenza di “un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”, così come previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1. Non si tratta di un’impunità automatica, ma di una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del diverso trattamento tra madri in detenzione domiciliare ordinaria e speciale
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena e proporzionalità della sanzione
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