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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Piemonte aveva ridotto l’IRAP al 2,25% per gli editori di periodici locali: il Governo aveva impugnato la norma. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la disposizione è stata integralmente sostituita da leggi regionali successive senza aver mai prodotto effetti. La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Di cosa si tratta

La legge regionale del Piemonte n. 18/2008 sugli interventi a sostegno dell’editoria locale prevedeva, all’art. 8, comma 1, lettera d), una riduzione dell’aliquota IRAP al 2,25% a partire dall’anno 2009 per gli editori di periodici locali di informazione. Il Governo contestava che la Regione avesse così dettato autonomamente l’aliquota IRAP, materia riservata allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte n. 18/2008, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) (tutela della concorrenza), terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione (autonomia finanziaria regionale e limiti nella fissazione dell’IRAP).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La disposizione impugnata era entrata in vigore il 3 luglio 2008 ma era stata integralmente sostituita dal non impugnato art. 28 della legge regionale n. 28/2008, con decorrenza dal 6 ottobre 2008, e successivamente ancora modificata. La norma originaria non ha mai prodotto effetti concreti prima della propria abrogazione, condizione che la giurisprudenza costituzionale ritiene necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere in caso di abrogazione sopravvenuta.

Il principio

Quando la norma regionale impugnata viene abrogata prima ancora di poter esplicare effetti concreti, la questione di legittimità costituzionale perde oggetto e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La condizione è che la norma non abbia spiegato alcun effetto nel periodo di vigenza.

Domande e risposte

Le Regioni possono fissare autonomamente l’aliquota IRAP?

Le Regioni possono maggiorare o ridurre l’aliquota IRAP entro i limiti fissati dalla legge statale (d.lgs. n. 446/1997). La riduzione al 2,25% contestata nel caso in esame era, secondo il Governo, al di fuori di questi limiti. La questione non è stata risolta nel merito, per la cessazione della materia.

Cosa significa cessazione della materia del contendere?

È una pronuncia di rito con cui la Corte dichiara che la questione ha perso il proprio oggetto: la norma impugnata è stata abrogata, modificata o sostituita in modo da far venire meno ogni effetto giuridico rilevante. Non è una decisione nel merito sulla costituzionalità o meno della norma originaria.

Il sostegno pubblico all’editoria locale è compatibile con la Costituzione?

Sì, ma deve rispettare i limiti del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni possono sostenere l’editoria locale, ma non possono farlo attraverso misure fiscali che eccedano la propria competenza in materia tributaria o che interferiscano con la tutela della concorrenza (competenza statale esclusiva).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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