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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’estensione dell’immunità parlamentare ex art. 68 Cost. ai giudizi innanzi alla Corte dei conti. L’art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 140/2003 è compatibile con la Costituzione.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti (sezione giurisdizionale regionale per la Campania), nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa a carico di alcuni esponenti politici, aveva dubitato che l’estensione dell’immunità parlamentare ai procedimenti innanzi a tutti i giudici — compresa la Corte dei conti in sede giurisdizionale — fosse compatibile con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, ha impugnato l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (attuazione dell’art. 68 Cost.), nella parte in cui estende la garanzia prevista dall’art. 68, comma 1, Cost. «ai procedimenti innanzi a tutti i giudici», in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 68 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. La disposizione impugnata, interpretata in modo sistematico, non incide sull’autonomia della funzione giurisdizionale della Corte dei conti, poiché l’immunità ex art. 68 Cost. riguarda le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e non si traduce in una causa di irresponsabilità sostanziale davanti ai giudici contabili.

Il principio

L’estensione dell’immunità parlamentare ai procedimenti dinanzi a qualsiasi giudice, compresa la Corte dei conti in sede giurisdizionale, non viola i parametri costituzionali di eguaglianza, diritto di difesa e giudice naturale, in quanto la garanzia opera solo per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e non svuota la giurisdizione contabile.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

La legge n. 140/2003 estendeva questa garanzia anche alla Corte dei conti?

Sì, l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, prevedeva l’estensione dell’immunità ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, inclusa la Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Perché la Corte ha ritenuto la questione non fondata?

Perché la garanzia costituzionale si applica solo alle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e non configura una causa di irresponsabilità generale nei confronti della giurisdizione contabile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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