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La Corte dichiara estinto il processo dopo la rinuncia del Governo al ricorso contro una legge della Regione Lombardia sull’addestramento dei cani da caccia, accettata dalla Regione.
Di cosa si tratta
La legge regionale lombarda consentiva l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni precedenti l’apertura della caccia. Il Governo l’aveva impugnata perché avrebbe potuto derogare ai pareri dell’ISPRA a tutela della fauna. La norma è poi stata abrogata.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2017, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica. Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Dopo che la Regione aveva abrogato la disposizione impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Lombardia ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo.
Il principio
Nei giudizi in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia, ai sensi delle Norme integrative.
Cosa prevedeva la legge regionale?
Consentiva l’addestramento dei cani da caccia nei trenta giorni precedenti l’apertura della caccia.
La Corte ha valutato il merito?
No: l’estinzione del processo chiude il giudizio senza una decisione sulla fondatezza della questione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.