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La Corte dichiara inammissibile la questione sulla disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 251 del 2005, sollevata in relazione a una decisione quadro europea sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori.
Di cosa si tratta
La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli») aveva ridisegnato la disciplina della prescrizione dei reati. Il Tribunale di Roma riteneva che, per i reati di abuso sui minori, tale disciplina contrastasse con gli obblighi derivanti da una decisione quadro dell’Unione europea.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 6, commi 1, 4 e 5, della legge n. 251 del 2005 (nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 172 del 2012), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 8, punto 6, della decisione quadro 2004/68/GAI. La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Roma.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile.
Il principio
Il giudice che invoca, come parametro interposto, una norma del diritto dell’Unione deve ricostruire compiutamente i vincoli che ne derivano e la loro effettiva incidenza sulla disciplina interna; in difetto, la questione — così come prospettata sulla prescrizione — è inammissibile.
Domande e risposte
Quale legge era impugnata?
L’art. 6 della legge n. 251 del 2005, sulla disciplina della prescrizione dei reati, nel testo anteriore alle modifiche del 2012.
Quale fonte europea era richiamata?
La decisione quadro 2004/68/GAI sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la questione inammissibile, senza pronunciarsi nel merito.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
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