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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 69, quarto comma, del codice penale (divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata): il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Quando un imputato è recidivo reiterato, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta che le attenuanti prevalgano sulla recidiva nel bilanciamento delle circostanze. Il Tribunale di Cagliari riteneva ciò irragionevole rispetto a un caso in cui all’imputato andavano riconosciuti il vizio parziale di mente e il danno di speciale tenuità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come sostituito dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza, sulla recidiva reiterata, delle attenuanti del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) e del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. A sollevarla era il Tribunale ordinario di Cagliari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente aveva affermato la sussistenza della recidiva valorizzando la sola pericolosità sociale, senza valutare se la diminuita colpevolezza derivante dal vizio parziale di mente incidesse sul giudizio di recidiva.
Il principio
L’accertamento della recidiva richiede non solo i presupposti formali dell’art. 99 cod. pen., ma anche il riscontro cumulativo della maggiore pericolosità e della maggiore colpevolezza dell’imputato. Senza una motivazione su tale colpevolezza, la questione sul divieto di prevalenza è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Perché la questione è stata respinta?
Per difetto di motivazione sulla rilevanza: il giudice non aveva valutato l’incidenza del vizio parziale di mente sul giudizio di recidiva.
Cosa serve per accertare la recidiva reiterata?
Oltre ai presupposti formali, il riscontro cumulativo di maggiore pericolosità e maggiore colpevolezza dell’imputato.
La Corte aveva già deciso casi simili?
Sì: richiama la sentenza n. 120 del 2017, su una questione analoga proveniente dallo stesso Tribunale di Cagliari, anch’essa dichiarata inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e parità di trattamento.
- Art. 27 della Costituzione — Funzione rieducativa della pena e proporzione tra reato e sanzione.
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