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Con la sentenza n. 225 del 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Lazio che consentiva l’immissione nei ruoli dirigenziali regionali, a semplice domanda, di soggetti che avessero svolto incarichi dirigenziali per cinque anni consecutivi, senza nuovo concorso pubblico aperto.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio n. 22/2009 (legge di assestamento finanziario) stabiliva che i soggetti che, previo selezione pubblica, avevano ricoperto incarichi dirigenziali nella Regione per almeno cinque anni consecutivi potevano essere «a domanda» immessi nel ruolo della dirigenza regionale, cioè diventare dirigenti stabili di ruolo senza dover superare un nuovo concorso aperto al pubblico. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di accesso agli uffici pubblici tramite concorso.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 52, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2009, n. 22. Parametri: artt. 3, 51 e 97 Cost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (r.r. n. 101/2009).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 52, l.r. Lazio n. 22/2009. La norma viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. perché consente l’accesso definitivo ai ruoli dirigenziali regionali per semplice domanda, escludendo i candidati esterni e aggirando il principio del concorso pubblico, che tutela la parità di accesso agli uffici pubblici e garantisce l’imparzialità della selezione. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Lazio, poiché era avvenuta al di fuori dei termini e senza le necessarie formalità.
Il principio
L’ingresso stabile nel ruolo dirigenziale di una pubblica amministrazione non può avvenire per semplice domanda di soggetti che abbiano svolto incarichi dirigenziali a termine, anche se selezionati inizialmente con procedura concorrenziale: ogni stabile immissione nei ruoli dirigenziali richiede un concorso aperto a tutti i candidati esterni, in applicazione degli artt. 51 e 97 Cost.
Domande e risposte
Il principio del concorso pubblico vale anche per la stabilizzazione dei dirigenti regionali?
Sì, con forza piena. La Corte ha ribadito che l’art. 97, comma 4, Cost. (che prevede il concorso pubblico come regola per l’accesso agli impieghi nelle PA) si applica anche alle Regioni e non può essere derogato da leggi regionali che prevedano procedure semplificate di stabilizzazione.
Una selezione iniziale da incarico a termine può poi consentire la stabilizzazione?
No, secondo questa sentenza. Anche se il soggetto era stato inizialmente selezionato con procedura pubblica, la sua immissione stabile nel ruolo dirigenziale richiede un nuovo concorso pubblico aperto, perché devono poter partecipare tutti coloro che hanno maturato i requisiti nel frattempo, non solo chi ha già svolto l’incarico.
Cosa è successo ai dirigenti già stabilizzati con quella norma?
La dichiarazione di illegittimità ha effetti ex tunc (retroattivi), ma la Corte non si occupa direttamente della sorte dei singoli rapporti già instaurati. È compito del giudice ordinario o amministrativo applicare gli effetti della sentenza ai casi concreti, tenendo conto dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — parità di accesso agli uffici pubblici
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità; regola del concorso
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