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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 del d.P.R. n. 115/2002 (testo unico spese di giustizia), sollevata nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti tecnici nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. La norma non viola i parametri invocati.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Palermo aveva nominato un’esperta in mediazione e liquidato il suo compenso (614,51 euro) a carico dell’Erario, ritenendo che la consulenza fosse nell’esclusivo interesse dei minori (non parti del procedimento). Il giudice aveva poi sollevato questione di legittimità costituzionale perché la legge non prevedeva espressamente l’anticipazione statale per questa tipologia di consulenze.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 131 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che le spese dei consulenti nominati dal giudice siano anticipate dallo Stato. Parametri invocati: artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’art. 131 del t.u. spese di giustizia va letto in combinazione con le altre disposizioni del testo unico che già regolano l’anticipazione delle spese da parte dello Stato nei procedimenti nei quali vi sia interesse dei minori. Non sussiste il vuoto normativo denunciato dal rimettente.
Il principio
Le norme del testo unico delle spese di giustizia vanno interpretate sistematicamente: l’assenza di un esplicito rinvio all’anticipazione statale in una singola disposizione non costituisce lacuna incolmabile, se il sistema complessivo già prevede strumenti idonei a garantire l’anticipazione delle spese nell’interesse dei soggetti deboli (minori) coinvolti nel procedimento.
Domande e risposte
Chi è il CTU (consulente tecnico d’ufficio)?
Il CTU è un esperto nominato dal giudice per fornire una valutazione tecnica specialistica in cause civili. Il suo compenso, di regola, viene posto a carico della parte soccombente; ma quando non è individuabile una parte soccombente, sorge il problema di chi debba anticiparlo.
Quando lo Stato anticipa le spese di giustizia?
Il testo unico spese di giustizia prevede l’anticipazione statale in numerosi casi: procedimenti penali, procedimenti con patrocinio a spese dello Stato, alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione nell’interesse di minori o incapaci.
Perché la questione era «manifestamente infondata»?
La Corte usa questa formula (invece della semplice «non fondata») quando la questione è ictu oculi priva di base: le norme già vigenti risolvevano il problema senza necessità di una declaratoria di illegittimità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, tra i parametri invocati dal rimettente
- Art. 31 della Costituzione — Tutela della famiglia e dei minori, rilevante per la tipologia di procedimento
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