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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 64 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche), come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento sintetico del reddito, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, contestando la conformità dei criteri presuntivi di determinazione del reddito ai principi di riserva di legge in materia tributaria.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche), come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il parametro costituzionale invocato è il art. 23 della Costituzione, art. 70 della Costituzione, art. 76 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Commissione tributaria regionale di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetti motivazionali nell’ordinanza di rimessione, in particolare per la mancata descrizione precisa del fatto controverso e per la carente indicazione della rilevanza della questione nel giudizio tributario in corso.
Il principio
Anche in materia di accertamento fiscale, la questione di legittimità costituzionale deve essere corredata da una motivazione adeguata sulla rilevanza nel giudizio a quo; la carenza motivazionale determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cos’è l’accertamento sintetico del reddito (art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973)?
L’accertamento sintetico consente all’Amministrazione finanziaria di rideterminare il reddito del contribuente sulla base di elementi di spesa e di capacità contributiva, invertendo di fatto l’onere della prova.
Quali parametri costituzionali erano stati invocati?
Gli artt. 23 (riserva di legge in materia tributaria), 70 (funzione legislativa) e 76 (delega legislativa) della Costituzione, per contestare i margini di discrezionalità dell’Amministrazione nel rideterminare il reddito.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
L’ordinanza di rimessione non aveva descritto adeguatamente il fatto controverso né motivato in modo sufficiente la rilevanza della questione nel giudizio tributario principale.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — Riserva di legge in materia tributaria — parametro principale della questione
- Art. 76 della Costituzione — Principi sulla delega legislativa — parametro addizionale della questione
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