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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 155 quarto comma c.c. sollevata dal Tribunale di Bolzano, perché in assenza di diritto vivente consolidato il rimettente avrebbe dovuto scegliere tra gli orientamenti interpretativi esistenti anziché ricorrere alla Corte.
Di cosa si tratta
Nella separazione coniugale, l’art. 155 quarto comma c.c. consente l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole; la sentenza n. 454/1989 aveva esteso la trascrivibilità del provvedimento — ai fini dell’opponibilità ai terzi — al coniuge affidatario. Il caso riguardava una coppia senza figli: il coniuge assegnatario della casa (per ragioni economiche) chiedeva che la trascrizione fosse possibile anche in assenza di prole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano sollevava, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 quarto comma c.c., nella parte in cui subordina all’affidamento dei figli la possibilità di trascrizione del diritto di abitazione della casa familiare, determinando una disparità rispetto alla disciplina del divorzio.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente inammissibile. Sulla trascrivibilità del provvedimento di assegnazione esistono due orientamenti giurisprudenziali: uno che richiede la trascrizione per l’opponibilità dopo il novennio, e uno che riconosce l’opponibilità automatica entro il novennio anche senza trascrizione. Il rimettente si è appiattito su un solo orientamento senza indicare le ragioni che gli precludevano di adottare l’altro, che avrebbe potuto risolvere il caso.
Il principio
Quando su un tema non si è formato il diritto vivente e sussistono orientamenti giurisprudenziali diversi, il giudice a quo è tenuto a indicare specificamente le ragioni che gli precludono di risolvere il giudizio mediante l’applicazione di una delle interpretazioni praticabili. Il ricorso alla questione di legittimità è ammissibile solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie.
Domande e risposte
Cosa stabilisce la sentenza n. 454/1989 della Corte?
La Corte aveva dichiarato illegittimo l’art. 155 quarto comma c.c. nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell’opponibilità ai terzi. La sentenza era esplicitamente motivata con riferimento all’affidamento dei figli: per estenderla ai casi senza prole è necessario un ulteriore intervento normativo o giurisprudenziale.
Quali sono i due orientamenti giurisprudenziali esistenti?
Il primo orientamento (Cassazione) ritiene che il diritto di abitazione abbia natura personale e possa essere opposto al terzo acquirente solo se trascritto, anche per il periodo ante novennale. Il secondo orientamento sostiene invece l’opponibilità automatica nei limiti del novennio, a prescindere dalla trascrizione. Il rimettente aveva considerato solo il primo orientamento.
La disparità rispetto al divorzio era reale?
Il giudice a quo sosteneva che il coniuge separato ricevesse tutela minore rispetto al coniuge divorziato, il cui diritto di abitazione è trascrivibile anche in assenza di figli ai sensi dell’art. 6 sesto comma della legge n. 898/1970. La Corte non ha esaminato il merito, dichiarando inammissibile la questione per le ragioni processuali indicate.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato
- Art. 31 della Costituzione — protezione della famiglia, parametro invocato
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